brindisireport.it, 5 settembre 2026
La garante delle persone private della libertà, Valentina Farina, invita l’esecutivo ad agire subito sulle carceri: “È la fotografia più cruda di un sistema che la politica nazionale non può più permettersi di ignorare”. Ci sono pene che la sentenza non scrive, ma che si scontano lo stesso, ogni giorno, dentro una cella. È il caso di un detenuto della nostra provincia - uno dei tanti, non un’eccezione - che non ha mai fumato una sigaretta in vita sua e che da mesi condivide uno spazio di pochi metri quadrati con compagni fumatori, senza possibilità di scelta, senza aerazione sufficiente, e ora anche senza tregua dal caldo. Due condanne sovrapposte: quella emessa dal giudice, e quella imposta dall’organizzazione - o dalla non-organizzazione - degli spazi detentivi.
Norme che esistono, ma non si applicano - Con l’introduzione del divieto di fumo in uffici e locali pubblici, ancora oggi si registra che tali norme non trovano piena applicazione nelle carceri italiane. Non è un’osservazione isolata: anche organizzazioni sindacali del comparto penitenziario hanno rivolto una nota al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap), chiedendo la predisposizione, nelle strutture detentive, di apposite aree riservate esclusivamente ai fumatori - proprio a partire dalle ripetute denunce provenienti dai detenuti non fumatori. Le violazioni alle norme antifumo, secondo queste segnalazioni, si concentrano nelle celle degli istituti, dove la situazione più critica riguarda anche il personale che vi accede quotidianamente, esposto non solo al fumo di sigaretta ma spesso, insieme ad esso, agli odori dei sanitari e del cibo cucinato in spazi troppo piccoli e mal ventilati. Per la natura stessa dei reparti detentivi, e per ragioni di sicurezza, i sistemi di ricircolo dell’aria restano strutturalmente inadeguati.
A rafforzare l’impianto normativo è intervenuta anche la legge n. 221 del 28 dicembre 2015, in vigore dal 2 febbraio 2016, che ha previsto sanzioni fino a 300 euro per chi viola il divieto di fumo. Una norma che, nel contesto carcerario, resta in larga parte inapplicata anche per la scarsa presenza di cartellonistica informativa negli istituti - un’assenza che, unita alla mancanza di spazi dedicati, rende il divieto una previsione sulla carta più che una tutela reale, tanto per i detenuti non fumatori quanto per il personale di polizia penitenziaria.
In Italia il divieto di fumare nei luoghi chiusi è legge dal 2003, quando la cosiddetta legge Sirchia (l. 3/2003, art. 51) sancì il diritto dei non fumatori a non essere esposti al fumo passivo in ogni ambiente chiuso, pubblico o di lavoro. Vent’anni dopo, quel diritto si ferma davanti al cancello del carcere. Le celle restano l’unico luogo chiuso d’Italia dove il fumo passivo è, di fatto, tollerato: non esistono sezioni per non fumatori, non esistono impianti di aerazione adeguati, non esiste la possibilità - che qualunque cittadino libero dà per scontata - di scegliere di non respirare il fumo di un altro.
Non è un dettaglio di poco conto. La giurisprudenza amministrativa italiana lo ha riconosciuto più volte: il diritto alla salute di chi non fuma è costituzionalmente garantito quanto quello di chi fuma a farlo, e i due diritti non possono essere messi sullo stesso piano quando manca qualunque possibilità di separazione fisica. Un tribunale ha persino riconosciuto il nesso causale tra l’esposizione continuativa al fumo passivo in ambiente carcerario e una patologia tumorale, sia per personale di polizia penitenziaria sia - episodio che dovrebbe far riflettere ancora di più - per detenuti mai stati fumatori, ammalatisi dopo anni di convivenza forzata con il fumo altrui.
Il nostro detenuto, oggi, è esattamente in quella condizione: costretto, senza colpa propria, a un’esposizione che nessun magistrato ha mai previsto nella sua sentenza. Il fumo che nessuno può rifiutare. A questo si aggiunge un ulteriore profilo di competenza che la politica nazionale non ha mai declinato per il contesto carcerario: il Ministero della Salute esercita, per i profili di propria competenza, il monitoraggio sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo - le sigarette elettroniche e i dispositivi a tabacco riscaldato, sempre più diffusi anche negli istituti di pena. Se questo monitoraggio esiste per la popolazione libera, non si comprende perché non debba estendersi, con pari rigore, agli ambienti chiusi e sovraffollati delle carceri, dove l’esposizione di chi non fuma - a fumo tradizionale o a questi succedanei - è ancora più prolungata e priva di alternative.
A rendere tutto più insostenibile il caldo. Un’estate che trasforma le celle in forni. Il rapporto di metà anno 2026 dell’Associazione Antigone descrive una situazione ormai fuori controllo: il tasso medio di affollamento reale degli istituti italiani ha raggiunto il 139,7%, con punte oltre il 150% in diverse regioni. Oltre il 60% della popolazione detenuta vive sotto il regime di “custodia chiusa”, trascorrendo gran parte della giornata rinchiusa in celle che in piena estate superano i 40 gradi. Le finestre schermate impediscono il ricambio d’aria, i ventilatori mancano o sono un bene che solo chi può permetterselo riesce ad acquistare, e una direttiva dell’amministrazione penitenziaria dello scorso aprile ha addirittura vietato i frigoriferi in cella, relegandoli in spazi comuni spesso irraggiungibili. In una cella chiusa, bollente, sovraffollata e già di per sé irrespirabile per il calore, il fumo di sigaretta non è un fastidio in più: è un moltiplicatore di sofferenza. Chi non fuma non ha via di fuga.
Il diritto alla salute non si sospende in cella - L’articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo, senza eccezioni per chi si trova detenuto. L’articolo 27, terzo comma, stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Nessuna delle due norme prevede che la sofferenza fisica - da fumo passivo, da calore, da mancanza di aria - sia parte della pena. Rispettare la pena non significa aggiungervi sofferenze non previste dalla legge: significa, al contrario, garantire che chi sconta una condanna lo faccia in condizioni compatibili con la dignità umana, restando esposto solo alla privazione della libertà, e a nient’altro. Quando questo non accade, non stiamo più parlando di esecuzione penale, ma di un danno alla salute inflitto senza sentenza, senza colpa e senza possibilità di difesa.
Non un caso isolato, ma un problema nazionale - Come Garante dei diritti dei detenuti di Brindisi, non è la prima volta che mi trovo a denunciare situazioni di questo tipo. Ho sollevato più volte, nelle sedi competenti, il tema della tutela sanitaria negli istituti del nostro territorio: dalla carenza di ventilazione e ricambio d’aria, alla necessità di spazi realmente distinti per fumatori e non fumatori, fino all’urgenza di misure straordinarie nei mesi più caldi. Continuerò, con gli strumenti che il ruolo di Garante di Brindisi mi consente, a portare questo caso e altri simili all’attenzione delle autorità nazionali competenti. Ma senza una risposta politica strutturale - non un’ordinanza, non una circolare, una vera scelta di Governo - casi come quello di questo detenuto continueranno a moltiplicarsi in ogni istituto d’Italia, ogni estate, senza che nessuno ne risponda.









