sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

sardiniapost.it, 1 settembre 2026

L’ira del Garante: “Diritto violato”. Gianni Loy ha scritto al Gip chiedendo di rivedere la decisione: “Violato il diritto dei minorenni a rimanere in contatto con il genitore”. Il giudice gli ha negato per due volte l’autorizzazione a vedere suo figlio di un anno e così un detenuto si è rivolto al Garante della Città Metropolitana di Cagliari, che ha stigmatizzato il fatto ed ha scritto al Gip di Cagliari perché dia il consenso. “Esiste il fondamentale diritto al mantenimento delle relazioni familiari anche nel caso che uno dei componenti si trovi in stato di detenzione”, chiarisce Gianni Loy.

I fatti, così come li ricostruisce il Garante, sono i seguenti: negli ultimi giorni dello scorso luglio, la coniuge di una persona detenuta ha inoltrato la richiesta di colloquio tra il padre (detenuto) e il figlio in tenerissima età, meno di un anno. La domanda è stata respinta una prima volta. Qualche settimana dopo, la madre ha reiterato l’istanza in occasione della “Giornata dei figli minori”, in calendario il 24 agosto, finalizzata proprio per preservare il rapporto tra i genitori detenuti e i propri figli. La richiesta di colloquio è stata nuovamente respinta, come si legge nel provvedimento, “considerato il parere del pm e l’età del minore”.

Il Garante osserva che non esiste alcuna norma che consenta di limitare il diritto ai colloqui padre-figlio, ove il padre si trovi in stato di detenzione; anzi, proprio al contrario, l’ordinamento penitenziario “accorda particolare favore ai colloqui con i familiari” e “dedica particolare cura ai colloqui con i minori di anni 14”. Se poi, come specifica una norma successiva (D.p.r. n.230/2000) del 2000) “il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni … possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8”.

La Corte di Cassazione, oltretutto, precisa, che “la norma sui colloqui non prevede alcuna distinzione di disciplina a seconda che il minore sia in grado di parlare o meno e che ogni decisione che la introduca in concreto è da ritenersi contraria anche alla ratio della disciplina dei rapporti del detenuto con la propria famiglia, come complessivamente ricavabile dall’ordinamento penitenziario.

Il garante dei detenuti della Città metropolitana di Cagliari ricorda che il ministero della Giustizia, con la recente sottoscrizione della Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti, (30.4.2026), ha ribadito l’impegno ad “applicare i limiti imposti al contatto tra i detenuti in custodia cautelare e il mondo esterno in modo da non violare il diritto dei minorenni a rimanere in contatto con il genitore allontanato, come previsto nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”; così come quello di “individuare, nei confronti di genitori con figli di minore età, misure di attuazione della pena che tengano conto anche del superiore interesse di questi ultimi. Infine, ha richiamato l’impegno solennemente assunto dal ministro della Giustizia (all’art. 2 della Carta) di garantire che “ogni minorenne possa far visita al genitore detenuto entro una settimana dall’arresto e successivamente con regolarità.

Il Garante, ritenendo di particolare importanza il diritto delle persone detenute a mantenere una relazione il più possibile normale e regolare con i propri figli, sin dalla primissima infanzia, ha quindi inoltrato al Gip la richiesta di rivalutare il caso in senso positivo e adotterà ogni iniziativa in suo potere per far sì che il diritto dei minori a far visita regolarmente al genitore detenuto abbia piena applicazione.