sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Federica Valcauda e Luca Marola*

Il Dubbio, 17 ottobre 2023

Stretta sui prodotti di cannabidiolo a uso orale, il 24 ottobre ci sarà il giudizio di merito sul provvedimento del governo. Il 24 ottobre ci sarà il giudizio di merito rispetto alla decisione del TAR del Lazio di sospendere il decreto del ministero della Salute che aveva equiparato i prodotti di cannabidiolo (CBD) a uso orale alle sostanze stupefacenti. Il provvedimento inseriva “le composizioni per uso orale a base di cannabidiolo estratti dalla cannabis” all’interno della tabella B della legge 309/ 90, ovvero quella in cui sono inserite le sostanze stupefacenti.

A seguito di questo provvedimento il settore della cannabis si è trovato in grave difficoltà, almeno per due motivi: per le incertezze giuridiche da affrontare e per i controlli delle forze dell’ordine che sono aumentati danneggiando anche economicamente il settore. Ricordiamo infatti che gli estratti di cannabis, in questo caso l’olio CBD, vengono venduti sia dalle aziende che dai grow shop, generando non solo un introito economico per più figure professionali, ma adempiendo di fatto anche ad una carenza dello Stato che ancora oggi non riesce a sostenere la produzione di cannabis terapeutica. Molti pazienti si appoggiano proprio a questo estratto per sopperire alla carenza o agli elevati costi della cannabis medica.

Non esiste una logica per sostenere la decisione del ministero, la tabella B è infatti riservata alle sostanze stupefacenti con alto e comprovato rischio di abuso. Il CBD, per ovvie ragioni, non può essere inserito in questa tabella. La decisione del ministero della Salute non trova riscontro nelle evidenze scientifiche disponibili e in alcun ordinamento legale di altri paesi dell’Unione europea. La comunità scientifica concorda nel ritenere che la collocazione appropriata per le composizioni a base di cannabidiolo estratto dalla pianta di Cannabis Sativa L. delle varietà iscritte al catalogo europeo, per uso medico, dovrebbe essere quella di un farmaco non soggetto a prescrizione. Il composto dovrebbe addirittura essere libero da divieti di pubblicità in funzione dell’assenza totale di proprietà psicotrope e stupefacenti e del consolidato assente rischio d’abuso.

Come Radicali Italiani abbiamo sempre ricordato come questo decreto porti con sé la distanza che esiste, in particolare quando si parla di sostanze, tra la scienza e la politica, tra la corretta informazione e la propaganda, bloccando di fatto l’evoluzione di quello che potrebbe essere un campo d’investimento per la ricerca scientifica e medica dalle enormi potenzialità. Attendiamo il 24 ottobre per il giudizio di merito, augurandoci che le evidenze ribaltino il decreto di Schillaci.

*Direzione Radicali Italiani