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di Franco Giubilei

 

La Stampa, 23 giugno 2019

 

No ai sequestri preventivi di cannabis light, salvo che sia stato accertato in precedenza un livello di Thc superiore allo 0,5%. La decisone del tribunale del riesame di Genova stabilisce un precedente importante e riapre la questione della legittimità della vendita dei derivati della canapa nostrana, quella coltivata e poi distribuita nei grow shop, caratterizzata dal basso contenuto di principio attivo: di fatto, è un via libera alla commercializzazione della canapa leggera, purché non superi la concentrazione di Thc di cui si diceva.

La sentenza della Corte di Cassazione dello scorso 30 maggio aveva invece equiparato oli e infiorescenze agli stupefacenti veri e propri, a meno che questi prodotti fossero "privi di efficacia drogante". Una pronuncia che sembrava assecondare gli interventi di magistrati e questori che, come quello di Macerata, avevano mandato la polizia nei negozi a sequestrare la canapa light.

"La commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina non rientra nell'ambito di applicazione" della legge 242 del 2016, cioè della norma che disciplina la coltivazione della canapa, aveva scritto la Suprema Corte sollevando le proteste di centinaia di attività che operano nel settore. In realtà, avevano osservato i legali dei negozianti, l'espressione "privi di efficacia drogante" lasciava aperta la strada a un'interpretazione molto meno restrittiva di quanto sembrasse.

Un'osservazione che trova ora conferma nella pronuncia del riesame di Genova: il tribunale è intervenuto dopo un sequestro di infiorescenze, flaconcini di oli, confezioni di tisane e foglie di canapa sativa (la canapa nostrana, ndr) in un negozio di Rapallo. Il commerciante, difeso dal legale Salvatore Bottiglieri, si è opposto al provvedimento e i giudici gli hanno dato ragione, disponendo la restituzione.

I magistrati genovesi osservano che manca una norma che stabilisca la percentuale di principio attivo per cui una sostanza possa essere definita psicotropa. Al momento, l'unico riferimento è contenuto in una circolare del ministero dell'Interno, interpretativa della legge 242, che fissa il limite dello 0,5% di Thc, oltre il quale si rientra fra gli stupefacenti: "Questo resta l'unico parametro per la potenziale efficacia psicotropa", osserva il Riesame. Ecco perché il pm non può sequestrare tutta la merce, ma deve limitarsi al prelievo di singoli campioni. Nel caso l'analisi evidenzi uno sforamento, si procederà al sequestro.