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di Patrizia Maciocchi


Il Sole 24 Ore, 28 agosto 2019

 

Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 27 agosto 2019 n. 36447. Via libera alla non punibilità per particolare tenuità del fatto se la quantità di cannabis detenuta supera di pochissimo il tetto dell'uso personale. La Corte di cassazione, con la sentenza 36447, respinge il ricorso del Pubblico ministero contro la scelta di non procedere nei confronti di un imputato per illecita detenzione di 10,19 grammi di cannabis sativa, grazie all'applicazione dell'articolo 131-bis del Codice penale.

Una conclusione non condivisa dalla pubblica accusa, secondo la quale la sentenza impugnata giustificava l'applicazione della norma di "favore" solo sulla base dell'insussistenza di elementi ostativi, pena edittale e abitualità della condotta, e sull'esiguità del quantitativo di sostanza detenuto. Per il Pm mancava un'adeguata motivazione circa la ritenuta tenuità del fatto in relazione al testo unico sulla droga (Dpr 309/1990). La Corte di cassazione respinge il ricorso e ricorda che il giudizio sulla tenuità dell'offesa va fatto tenendo presente i criteri affermati dall'articolo 133, comma primo del Codice penale.

Ma non è necessario esaminarli tutti: basta indicare quelli considerati più rilevanti. Per il tribunale hanno pesato l'occasionalità della condotta e l'esigua quantità di cannabis che superava di poco il limite "concesso" per l'uso personale. L'offesa al bene giuridico protetto era dunque particolarmente lieve. Né per la Cassazione è pertinente la deduzione del Pm secondo il quale il dato della quantità era già stato preso in considerazione per qualificare il reato e non poteva dunque essere di nuovo valutato ai fini della non punibilità.

La terza sezione penale precisa che il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che possa influire su diversi aspetti del suo giudizio "ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem".