di Gabriele Lavagno
luinonotizie.it, 4 dicembre 2020
Il Consiglio federale interviene sull'efficacia delle pene detentive e sulle richieste di alcuni parlamentari di limitare la liberazione condizionale. "Non è un premio". Era il 12 maggio 2016 quando la polizia svizzera comunicava di aver individuato all'interno di un locale pubblico di Aarau, nel Canton Argovia, il responsabile - di lì a poco reo confesso - del fatto criminale più efferato che la storia recente della Confederazione elvetica ricordi.
Nonostante lo scalpore della vicenda, da quel giorno i motori di ricerca online hanno immagazzinato un numero esiguo di informazioni personali sull'uomo, all'epoca dei fatti trentatreenne: una diretta conseguenza delle regole ferree che disciplinano oltre confine l'approccio deontologico dei media ai casi di cronaca più sconvolgenti, secondo una prassi volta a prevenire la spettacolarizzazione delle indagini e dei processi.
Se da una parte l'identità dell'uomo è stata tutelata, dall'altra nulla ha impedito di ricorrere al diritto di cronaca per raccontare genesi e dinamiche del cosiddetto "massacro di Rupperswil", compiuto il 21 dicembre 2015 presso una privata abitazione dell'omonimo villaggio, situato a meno di dieci chilometri da Aarau (Svizzera settentrionale, al confine con Basilea e con la Germania), dove trovarono la morte per mezzo di una brutale esecuzione - giunta a seguito di indicibili aggressioni perpetrate al fine di soddisfare istinti sessuali e pedofili, e per estorcere denaro - una donna di quarantotto anni, i due figli di tredici e diciannove e l'amica ventunenne del primogenito.
Una strage premeditata nei minimi dettagli, a cui ne sarebbero seguite certamente altre, sulla base di quanto ricostruito dagli inquirenti. Ed è a partire dal riferimento a quei drammatici fatti che nei giorni scorsi si è riaperto un dibattito, a livello istituzionale, sui margini esistenti per giungere ad una revisione della pena detentiva a vita, allo scopo di rimarcarne i confini rispetto alle altre pene indicate dal Codice per i reati più gravi, ed evitare il ricorso ad altri istituti previsti dalla legge.
L'autore del quadruplice omicidio, in carcere dal 2016, è stato condannato alla pena detentiva a vita e all'internamento, misura quest'ultima che consente ai giudici di stabilire la permanenza dietro le sbarre anche una volta espiata la pena, qualora sussista la pericolosità del detenuto e dunque il rischio concreto di recidiva. L'internamento impone inoltre il divieto di poter richiedere la liberazione condizionale (della durata di cinque anni) dopo aver scontato una prima parte di condanna (solitamente dopo quindici anni). Liberazione condizionale che è invece prevista per reati comunque gravi, associati anche alla pena massima di vent'anni (la "pena privativa della libertà a vita" non corrisponde infatti necessariamente alla condanna a scontare il resto dei propri giorni in galera).
Ed è qui che si concentra il dibattito, alimentato da due richieste di revisione delle pene detentive a vita depositate in sede parlamentare e direttamente connesse all'intervento del Consiglio federale, pronunciatosi al riguardo alcuni giorni fa. C'è il rischio che l'omicida di Rupperswil possa ottenere a breve la parziale libertà? Il rischio non esiste, ma tra circa vent'anni le sue condizioni potranno essere rivalutate, anche e soprattutto in funzione di una importante riforma del codice penale sancita nei primi anni duemila, che ha tra i suoi concetti cardine il rafforzamento della funzione rieducativa del carcere, in opposizione all'annientamento totale della persona, indipendentemente da quanto i suoi reati siano umanamente difficili da perdonare.
Esiste la possibilità di valutare una rinuncia della liberazione condizionale in caso di pena detentiva a vita, e dunque per chi si macchia dei crimini più efferati? Il quesito ha goduto della più assoluta centralità all'interno della recente discussione, anche alla luce di alcuni tragici precedenti che risalgono agli anni novanta, e che hanno visto soggetti già condannati per reati quali stupri ed omicidi, violentare o uccidere nuovamente in occasione dei già citati congedi (forme di esecuzione della pena attraverso il progressivo reinserimento nella società).
Il caso più eclatante, quello di una ragazza ventenne uccisa nel 1993 in un bosco nei pressi di Zurigo, ha condotto ad una iniziativa popolare del 2004, profondamente sconsigliata dal Governo, per promuovere l'internamento a vita per i criminali più pericolosi: misura che, a differenza dell'internamento "ordinario" sopra descritto, prevede che la situazione di un condannato non venga più riesaminata in presenza di specifici parametri quali il rifiuto dei percorsi di terapia e il rischio di ricaduta.
Il tribunale federale, tuttavia, ricorre assai raramente all'internamento a vita (così come alla liberazione condizionale degli internati), tanto è vero che l'istanza è stata richiesta dalla pubblica accusa in Appello proprio per il pluriomicida di Rupperswil, ed è stata poi rigettata dai giudici: due perizie hanno dimostrato che l'uomo non si sottrae ai percorsi di riabilitazione. Un verdetto che rispecchia l'essenza e i principi del codice penale e della sua riforma, e che si lega in parte alla risposta fornita dal Consiglio federale sulla proposta di abrogare la liberazione condizionale per i casi più gravi.
"Non è necessario intervenire in questo senso - si legge in una nota dell'organo con sede a Berna - il sistema sanzionatorio svizzero consente già di punire in modo adeguato i reati particolarmente gravi, tenendo sufficientemente conto della necessità di proteggere la popolazione". Discorso chiuso? Non del tutto, data l'apertura del Consiglio federale ad una "posticipazione moderata" della liberazione condizionale, al fine di differenziarla da quella concessa per altre tipologie di condanna.
L'eliminazione totale, invece, è da considerare inammissibile. "La liberazione condizionale non costituisce una ricompensa per la buona condotta nella esecuzione della pena - viene sottolineato nelle righe conclusive della nota - bensì mira a reinserire l'autore nella società e quindi a ridurre il pericolo di recidiva. Se la sua pericolosità ne impedisce il reinserimento sociale, è già oggi possibile internare l'autore del reato".











