di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 27 agosto 2026
Condanna per concorso in immigrazione clandestina alla persona che si presta ad aggiustare i motori in cambio della traversata gratis verso l’Italia. Quattro anni e due mesi di carcere e tre milioni di euro di multa al migrante-scafista, addetto alla riparazione dei motori in caso di guasto, come prestazione di scambio per pagarsi il viaggio, anche se estraneo all’accordo del sodalizio finalizzato al traffico di migranti. La Cassazione conferma la condanna alla detenzione unita a una maxi sanzione per concorso nell’immigrazione clandestina. I giudici di legittimità, basandosi sulle testimonianze di più migranti, che avevano indicato il ricorrente come il soggetto incaricato di intervenire sul motore dell’imbarcazione in occasione dei guasti che si erano verificati durante la traversata, affermano la responsabilità nel reato, a causa del vantaggio indiretto che il “meccanico” aveva tratto dalla sua prestazione: il viaggio senza pagare il biglietto.
Il ruolo di meccanico in cambio del viaggio gratis - Un vantaggio decisamente annullato dalla multa stellare che gli viene inflitta, in base alla norma che prevede il pagamento di 15mila euro per ogni migrante che entra clandestinamente, anche grazie alla collaborazione di chi si presta, pur estraneo all’organizzazione del traffico, a favorire l’ingresso illegale degli stranieri. A deporre a sfavore dell’imputato anche la lingua e l’identità araba, al pari dei conducenti dell’imbarcazione, e il fatto incontestato di essere intervenuto due o tre volte durante il viaggio per ripristinare il motore. Un ruolo fondamentale per il buon esisto della traversata, in virtù del quale l’imputato godeva di una libertà di movimento che gli altri migranti non avevano, spostandosi tra la sala motori e la cabina di pilotaggio.
La figura del migrante scafista non trafficante - Per la Cassazione non c’è contraddizione tra l’esclusione dell’aggravante del fine di profitto affermata già dal primo e il favoreggiamento, perché il ricorrente si era prestato a ricoprire il ruolo che gli era stato assegnato dall’organizzazione per raggiungere le coste italiane, quale corrispettivo indiretto per il suo intervento. Per la Suprema corte è corretta la decisione impugnata di ricondurre il ricorrente, addetto ai motori, alla posizione del cosiddetto “migrante-scafista-non trafficante”. Un’espressione ormai entrata nel linguaggio giudiziario, che la stessa Consulta (sentenza 120/2026) indica “nel migrante irregolare - del tutto estraneo all’eventuale sodalizio criminale che ha organizzato il trasporto - cui viene assegnato, in via occasionale ed episodica, il compito di condurre il mezzo di trasporto o altro ruolo logistico (ad esempio, di addetto al satellitare, di custode del cibo e dell’acqua, di incaricato dell’ordine a bordo)”.
Tre milioni di euro di multa più le spese di giudizio - La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità relativa al trattamento sanzionatorio stabilito dal decreto Cutro che, quanto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, non fa distinguo e punisce “chiunque, compresi gli stessi stranieri irregolari che, mentre procurano l’ingresso illegale altrui, procurano al contempo il proprio”. Delineando così un reato comune. Per il ricorrente, come se non bastassero i tre milioni di euro di multa, c’è anche la condanna alle spese.









