di Mauro Palma
treccani.it, 12 maggio 2026
I numeri dicono molto nel descrivere l’attuale situazione del in Italia, in particolare il suo affollamento e il ritmo di crescita della popolazione ristretta, spesso per reati minori. Ma non dicono tutto. Si può partire allora proprio da ciò che non dicono. Il non detto è la cultura che aggrava quei numeri e che è sottesa ai più recenti provvedimenti sulla vita all’interno di quei muri e al significato a essa attribuito. Perché spostano l’asse dell’esecuzione penale dalla costruzione di un percorso per il ritorno all’esterno all’imposizione di una penitenza meritata. Sta sempre più affermandosi, infatti, e si riflette spesso anche nelle parole di alcune persone che hanno responsabilità istituzionali, la cultura della chiusura, della durezza del castigo inevitabile e dovuto, anche buttando le chiavi, del limite prospettico rivolto all’oggi e dentro, senza uno sguardo verso il domani e fuori.
Uno sguardo stretto e un’impostazione dell’esecuzione penale in carcere che tende ad aggiungere qualcosa alla privazione della libertà, quasi che questa sia poco nel suo bilanciamento con quanto commesso, soprattutto in relazione a reati di grande impatto mediatico, e che lo spazio temporale della permanenza in carcere debba essere premessa di afflizione aggiuntiva, rispetto a quella che la privazione della libertà porta sempre con sé. “Si va in carcere perché si è puniti e non per essere puniti” è un principio fondante del tempo detentivo, spesso dimenticato.
È una cultura che trova consenso facile in una società spesso impaurita e incattivita e che risente l’eco di quel “desiderio suppliziante” che, ricordava, l’avvento del diritto penale post-illuminista non ha abolito, nonostante il suo contrapporsi radicalmente alle pratiche delle punizioni corporali e della vendetta e non certo ponendosi in una modalità incruenta di sostanziale continuità con esse. Dietro si annida, inoltre, un’idea della sicurezza interna al carcere centrata sul mantenimento dell’ordine attraverso la chiusura delle persone ristrette nel loro spazio - peraltro invivibile proprio per l’affollamento - e nel rispetto delle regole, quasi richiedendo ad adulti un ritorno infantile all’obbedire. La capacità maggiore di gestire il sistema detentivo sembra ormai consistere nel tenere sotto controllo, anche con ricorso all’assuefazione ai farmaci, settori della popolazione detenuta che si ritengono pericolosi e che vanno in qualche modo neutralizzati, rinunciando all’ipotesi rieducativa, perfino a quella di stampo antico di tipo correzionale. Scema l’idea - su cui si era costruita la riforma di cinquantuno anni fa - della centralità di un percorso di graduale orientamento verso il recupero responsabile della gestione del proprio tempo, in modo certamente limitato dalla situazione di non libertà, ma pur sempre adulto; anche con possibili errori.
Una impostazione che si fondava anche sul limite del potere e dovere di sanzionare i reati con il ricorso alla privazione della libertà personale, riservandola per quelli offensivi di beni giuridici costituzionalmente tutelati. Si è invece esteso lo spazio di tale ricorso, con la mai esaurita produzione di nuove fattispecie penali, così ampliandone la dimensione verso settori non governati nel contesto esterno attraverso politiche inclusive e, parallelamente, restringendo la connotazione della loro presenza in carcere con la neutralizzazione, salvo ricorrere a regimi ancor più duri in caso di non assuefazione. La richiesta finisce per essere il nulla: “Io potrei stare benissimo sdraiato sul letto un anno e voi mi regalereste tre mesi”. Così, in una intervista nell’ambito di una ricerca universitaria, una persona detenuta sintetizzava la richiesta che l’istituzione carceraria di fatto avanza per la concessione dei giorni - quarantacinque ogni semestre - di ‘liberazione anticipata’, che l’ordinamento penitenziario prevede invece per chi “ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione”.
Penalità aggiuntiva e richiesta d’ordine inerte sono la sintesi di una esecuzione penale che tradisce la propria finalità. E sono ciò che i numeri non dicono, anche se ne consolidano la cultura soggiacente. Perché ciò che dicono è impietoso rispetto al presente. Indicano una continua estensione dell’area di intervento penale, nelle sue varie forme: dalla detenzione in carcere all’esecuzione della sanzione in una qualche forma alternativa o sostitutiva, fino all’attesa per gli esiti di una condanna, la cui esecuzione è stata ‘sospesa’ e aspetta la valutazione del magistrato di sorveglianza per la modalità del suo attuarsi.
Sono forme diverse che scorrono parallelamente. Dopo la riflessione e i relativi provvedimenti di condanna da parte della Corte europea per i diritti umani, nel 2013, si è molto puntato sull’ampliamento delle misure alternative al carcere e sulla fluidificazione dell’accesso a esse. Tuttavia, il loro cospicuo incremento - in tredici anni il numero delle persone che eseguono la sanzione in misura alternativa è triplicato - non ha prodotto la diminuzione del numero delle persone in carcere: i due sistemi sono andati avanti parallelamente, crescendo entrambi.
Neppure ha inciso l’introduzione, in anni recenti, di quelle sanzioni sostitutive che sin dalla sentenza non propongono la pena detentiva bensì una sua sostituzione, un po’ interpretando il plurale che la Costituzione utilizza quando parla di “pene” e non di “pena”, proprio a voler indicare la non unicità del punire chiudendo in carcere. Ma qui si apre la riflessione su ciò che i numeri dicono e che occorrer saper leggere.











