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di Francesco Grignetti

La Stampa, 28 ottobre 2026

Il 2 novembre la Suprema Corte esaminerà un ricorso sul 41 bis. C’è una data cerchiata in rosso sul calendario degli avvocati penalisti, dei magistrati antimafia e di chiunque segua i problemi carcerari: il 2 novembre, la Corte costituzionale esaminerà un ricorso contro il 41bis. Più in dettaglio, si chiede alla Suprema corte di valutare se sia valido costituzionalmente il divieto per i detenuti ristretti al carcere duro di avere permessi “premio” e altri benefici penitenziari come il lavoro esterno. Fermo restando che i permessi “per necessità” (quelli elargiti in caso di gravissimi problemi di famiglia, come un lutto), sia pure raramente vengono concessi anche ai boss che sono sottoposti al 41bis, ora il punto sono su cui è interrogata la Corte costituzionale sono i benefici normali.

Quei benefici che vengono concessi a chi, pur detenuto, cerca faticosamente di rientrare nella società. Vanno concessi anche a chi è sottoposto al carcere duro? Va da sé che la questione è potenzialmente esplosiva perché concedere i benefici a tutti, anche ai boss del 41bis, è radicalmente contrario alla filosofia del 41bis stesso, una misura emergenziale introdotta dopo le stragi di mafia del 1992-93, che deve funzionare proprio per recidere i contatti con l’esterno. Se si concedesse la possibilità dei benefici a tutti quelli del 41 bis, addio carcere duro.

L’ordinanza che viene dal magistrato di Sorveglianza di Spoleto parte dalla richiesta di un detenuto camorrista, condannato all’ergastolo, ristretto al 41bis dal 2014. Di biennio in biennio, la misura del carcere duro gli è sempre stata reiterata dai diversi ministri della Giustizia. Solo che ora il magistrato di Sorveglianza scrive: “Nell’istanza pervenuta dalla difesa si argomenta la richiesta di permesso premio per motivi familiari, essendo il condannato anche padre di figli minori di età… l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato in relazione alle condizioni economiche sue e del nucleo familiare, all’asserita insussistenza di collegamenti attuali con gruppi di criminalità e di pericolo di ripristinarne in futuro, anche dedotta dalle dichiarazioni dissociative compiute nel corso di processi che lo hanno attinto, del percorso intramurario portato avanti negli anni e del tenore di vita attuale dei familiari”.

L’aspetto umano, dunque, è questo: camorrista all’ergastolo, buona condotta, dissociato (presumibilmente non pentito e collaborante, però), con figli minorenni e una famiglia ridotta in povertà. Finché il soggetto è al 41bis non può avere premi. Il meccanismo è che prima deve uscire dal 41bis, perché c’è la prova che si sia ridotto il pericolo che rientri nel circuito criminale, e poi si vede. E questo prevede anche la giurisprudenza della Corte costituzionale.

Attorno alla sorte del 41bis, comunque, sono in marcia più iniziative. C’è un progetto di legge di Chiara Colosimo, presidente della commissione Antimafia, FdI, con il fine di “rafforzare le garanzie di controllo e l’omogeneità nella concessione dei permessi premio, per detenuti condannati per reati di criminalità organizzata o terrorismo, prevedendo che, nei casi di concessione di permessi a detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41bis, l’acquisizione dei pareri sia obbligatoria”. C’è anche un progetto dell’ex magistrato Federico Cafiero De Raho, M5S, che introduce un articolo 41ter per dare forza di legge a quello che finora l’amministrazione penitenziaria ha fatto con semplici circolari.

L’Osservatorio carceri dell’Unione camere penali lamenta di contro un clima che ritengono “propagandistico per ulteriori interventi legislativi regressivi, destinati ad allontanare ancora di più il sistema dell’esecuzione penale da quei principi costituzionali che, invece, dovrebbero guidarlo”.