di Giuseppe Baglivo
ilvibonese.it, 28 settembre 2025
Importante decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano in materia di 41 bis, l’articolo dell’ordinamento penitenziario che regolamenta il c.d. carcere duro. Il giudice ha infatti accolto il reclamo del detenuto Francesco La Rosa, 54 anni, di Tropea, per come prospettato dall’avvocato Sandro D’Agostino, ed ha ribadito i confini di applicazione del “carcere duro” (41 bis) per tutti i detenuti sottoposti a tale regime di restrizione speciale. A Francesco La Rosa - sottoposto al 41 bis - sinora non era stato possibile fruire di quattro ore d’aria al giorno nel carcere dove si trova detenuto, nonostante una recente sentenza della Corte Costituzionale statuisca ciò per tutti i detenuti sottoposti al 41 bis.
La Consulta ha infatti stabilito nella sentenza n.30 del 2025 che per i detenuti sottoposti al 41 bis “il divieto di stare all’aperto oltre la seconda ora, come sancito dalla norma censurata, comprime in misura ben maggiore del regime ordinario la possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria. Tutto ciò nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza, alla quale viceversa provvede, e deve provvedere, l’accurata selezione del gruppo di socialità, unitamente all’adozione di misure che escludano la possibilità di contatti tra diversi gruppi di socialità”.
La Corte Costituzionale ha poi stabilito che il tetto delle due ore d’aria per il detenuto al 41 bis determina un “improprio surplus di punizione” violando gli articoli 3 e 27 della Costituzione “insieme al finalismo rieducativo della pena”. L’ampliamento delle ore della giornata in cui i detenuti in regime speciale possono beneficiare di aria e luce all’aperto, per la Corte Costituzionale, “contribuisce a delineare una condizione di vita penitenziaria che, non solo oggettivamente, ma anche e soprattutto nella percezione dei detenuti, possa essere ritenuta più rispondente al senso di umanità, in conformità alle specifiche raccomandazioni espresse sul punto dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura o trattamenti degradanti”.
La Corte costituzionale ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale del limite massimo di due ore di luce naturale e di aria per i detenuti al 41 bis e, in applicazione di tale sentenza - e in accoglimento del reclamo dell’avvocato D’Agostino per conto del detenuto Francesco La Rosa - il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha ritenuto che Francesco La Rosa debba godere di quattro ore d’aria oltre ad un’ora di socialità.










