di Simone Marani
altalex.com, 19 agosto 2025
Debbono essere vietati i colloqui tra familiari appartenenti alla medesima associazione mafiosa e sottoposti a regime penitenziario differenziato, qualora emergano particolari situazioni di criticità, posto che la finalità di detto regime è quella di impedire interazioni con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione. Questo è quanto emerge dalla sentenza 9 giugno 2025, n. 21558 della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione. Il caso vedeva il Tribunale di sorveglianza respingere un reclamo proposto dal DAP, ai sensi dell’art. 35 ord. penit., avverso l’ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza consentiva ad un detenuto sottoposto a regime penitenziario differenziato di effettuare videochiamate con il fratello, anch’egli sottoposto a regime penitenziario differenziato.
Il Tribunale rilevava come il detenuto avesse già effettuato, in passato, numerosi colloqui, tutti svolti senza rilevare criticità e che la giurisprudenza da tempo si è orientata nel ritenere in astratto ammissibili i colloqui da parte di un detenuto sottoposto a regime penitenziario differenziato con un familiare sottoposto al medesimo regime penitenziario, pur facendo salve le esigenze di sicurezza.
In tema di regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare, mediante colloqui visivi, l’affettività familiare, inerisce al nucleo essenziale dei diritto del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il familiare che si vuole incontrare sia anch’egli sottoposto a regime speciale, dovendosi tuttavia operare un giudizio di bilanciamento in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto, nemmeno con l’impiego di strumenti audiovisivi (Cass. Pen., Sez. I, 21 novembre 2024, n. 46809).
La caratura criminale del detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato impone, infatti, una particolare attenzione alle esigenze di sicurezza, che sono più elevate quando il colloquio debba svolgersi con un familiare sottoposto anch’egli al regime differenziato, essendo nota la capacità di detti soggetti di scambiarsi messaggi in forme criptiche che risultano particolarmente facili in un colloqui visivo, in cui anche la mera espressione del volto o un qualsiasi gesto possono avere un significato particolare e veicolare un messaggio pericoloso che non può più essere eliminato una volta inviato.
Nella fattispecie, l’ordinanza non aveva colto tale situazione di pericolo, resa attuale dalle vicende esterne della cosca mafiosa, che facevano apparire particolarmente elevata l’esigenza di sicurezza; il provvedimento era errato anche laddove affermava insussistenti le esigenze di sicurezza perché nei colloqui non erano emerse criticità, intese come scambio di segnali potenzialmente criptici: infatti, le esigenze di sicurezza non derivano solo dal comportamento apparentemente corretto o meno del detenuto durante il colloquio, ma dalla pericolosità sua e dell’altro detenuto e dalla situazione esterna della cosca che può rendere necessario impedire con maggiore attenzione ogni possibilità di contatto con l’esterno.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di regime penitenziario differenziato speciale, ai fini dell’ammissione del detenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari, anch’essi ristretti, deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare DAP del 2 ottobre 2017, degli elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia (Cass. Pen., Sez. I, 11 ottobre 2023, n. 49279).
L’ordinanza non si è conformata a tale principio, dal momento che ha del tutto trascurato di valutare autonomamente il contenuto del parere ed ha motivato l’insussistenza delle esigenze di sicurezza richiamando la valutazione espressa da parte del magistrato di sorveglianza che risulta illogica e contraddittoria avendo il giudice ritenuto che non emergevano elementi attuali ed idonei a ritenere sconsigliabile l’esecuzione della videochiamata; inoltre, l’ordinanza impugnata non ha effettuato un corretto bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e il diritto del detenuto al mantenimento dei rapporti familiari.











