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parmatoday.it, 23 aprile 2026

“Il decreto ha profili fortemente critici”. L’associazione Yairaiha, che si è occupata anche di diversi casi di detenuti reclusi nel carcere di via Burla di Parma, ha scritto una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Nel corso di questi anni abbiamo potuto osservare come gli interventi normativi che incidono su contesti già caratterizzati da una forte limitazione della libertà - come quello penitenziario o quello che riguarda la condizione delle persone straniere - producano effetti concreti e profondi sulla possibilità reale di esercitare i diritti, spesso ben oltre quanto emerge sul piano formale delle norme”. 

 

La lettera

Le scriviamo come Associazione Yairaiha in relazione al decreto sicurezza attualmente in fase di conversione, nella consapevolezza della delicatezza del momento istituzionale e del ruolo che la Sua funzione riveste nella tutela dell’equilibrio tra poteri e diritti. La presente non nasce da una valutazione astratta, ma da un’esperienza concreta maturata in vent’anni di attività accanto a persone detenute, familiari e cittadini, e da un costante lavoro di analisi, confronto e approfondimento sui temi della libertà personale, del giusto processo e della tutela dei diritti fondamentali. Nel corso di questi anni abbiamo potuto osservare come gli interventi normativi che incidono su contesti già caratterizzati da una forte limitazione della libertà - come quello

penitenziario o quello che riguarda la condizione delle persone straniere - producano effetti concreti e profondi sulla possibilità reale di esercitare i diritti, spesso ben oltre quanto emerge sul piano formale delle norme. Il decreto in esame, considerato nella sua interezza, presenta profili che riteniamo fortemente critici e meritevoli di particolare attenzione. 

Non si tratta soltanto di singole disposizioni, ma della logica complessiva che lo attraversa, orientata ad anticipare l’intervento pubblico e ad ampliare gli strumenti di prevenzione e controllo anche in assenza di un accertamento giudiziale. Questa impostazione - che si manifesta, tra l’altro, nelle misure di fermo preventivo, nelle limitazioni alla partecipazione a manifestazioni pubbliche e nell’estensione dei poteri amministrativi di controllo - segna, a nostro avviso, uno spostamento significativo dal diritto penale del fatto a un modello fondato su valutazioni di pericolosità, con conseguenze rilevanti sul piano delle garanzie costituzionali. In tale contesto, uno dei profili più delicati riguarda l’introduzione di agenti sotto copertura all’interno degli istituti penitenziari. 

Il carcere rappresenta uno spazio in cui la libertà personale è già integralmente compressa e in cui le relazioni interpersonali non sono liberamente determinate. In un ambiente di questo tipo, l’inserimento di soggetti che operano sotto falsa identità non costituisce soltanto uno strumento investigativo, ma incide profondamente sulla dimensione relazionale e sul contesto in cui si formano le dichiarazioni e i comportamenti. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di particolare rilievo: il decreto prevede una causa di non punibilità per gli agenti operanti sotto copertura, consentendo loro, nell’ambito delle operazioni autorizzate, di porre in essere condotte che, al di fuori di tale contesto, costituirebbero reato. Si tratta di una previsione che amplia significativamente l’ambito di intervento dell’azione investigativa, introducendo uno spazio operativo in cui il confine tra osservazione e partecipazione diventa particolarmente sottile. Il rischio non è soltanto teorico: è quello che la raccolta di informazioni avvenga attraverso dinamiche relazionali alterate, in cui la fiducia - già fragile - diventa uno strumento di indagine, con effetti diretti sul diritto al silenzio e sul principio di non auto-incriminazione. Su questo punto, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha sviluppato principi particolarmente chiari e rigorosi.

Nel caso Allan v. United Kingdom (Corte EDU, 2002, ricorso n. 48539/99 - https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-6001), la Corte ha esaminato il caso di un detenuto che, dopo aver esercitato il diritto al silenzio durante gli interrogatori, era stato avvicinato in carcere da un altro detenuto che agiva su istruzioni della polizia. Le conversazioni tra i due erano state registrate e successivamente utilizzate nel processo. La Corte ha ritenuto che tale modalità di acquisizione delle dichiarazioni violasse l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sottolineando che lo Stato aveva deliberatamente creato una situazione volta a ottenere informazioni aggirando le garanzie processuali. In particolare, è stato affermato che il diritto al silenzio e il principio di non auto-incriminazione non possono essere elusi attraverso strumenti indiretti o occulti. 

Un ulteriore limite è stato chiarito nella sentenza Teixeira de Castro v. Portugal (Corte EDU, 1998, ricorso n. 25829/94 - https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58167), nella quale la Corte ha stabilito che si verifica una violazione del diritto a un processo equo quando l’intervento degli agenti non si limita a osservare un’attività criminale già in essere, ma contribuisce a determinarla o a provocarla. Da ciò deriva un principio fondamentale: lo Stato può utilizzare strumenti investigativi anche incisivi, ma non può creare o sollecitare la condotta che intende reprimere, né aggirare le garanzie fondamentali del processo attraverso modalità indirette.

Questo orientamento è stato ulteriormente sviluppato nella sentenza Ramanauskas v. Lithuania (Grande Camera, 2008, ricorso n. 74420/01 - https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87422), nella quale la Corte ha chiarito che, in presenza di operazioni sotto copertura, spetta allo Stato dimostrare che la condotta criminale non sia stata indotta dall’azione degli agenti. Ulteriori pronunce, come Bykov v. Russia (Grande Camera, 2009, ricorso n. 4378/02 - https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94089), Lisica v. Croatia (2010, ricorso n. 20100/06 - https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100857) e Khan v. United Kingdom (2000, ricorso n. 35394/97 - https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58827), confermano che l’uso di strumenti investigativi invasivi richiede limiti rigorosi e controlli effettivi, e che le modalità di acquisizione delle prove incidono direttamente sull’equità del processo. Trasportati nel contesto penitenziario, tali principi assumono un rilievo ancora maggiore, poiché il contesto stesso amplifica il rischio di pressione, influenza o condizionamento.

Un secondo profilo riguarda il meccanismo che prevede un incentivo economico per gli avvocati nei casi di rimpatrio volontario. La criticità non riguarda la legittima remunerazione dell’attività professionale, ma il fatto che essa venga collegata a un esito specifico. Il diritto di difesa, tutelato dall’articolo 24 della Costituzione, si fonda sull’indipendenza del difensore e sulla libertà della persona assistita. Collegare l’attività difensiva a un incentivo economico legato a una determinata scelta rischia di introdurre un elemento di condizionamento nel rapporto fiduciario tra avvocato e assistito, alterando un equilibrio che è essenziale per l’effettività della difesa. Questa criticità appare ancora più rilevante se si considera che le persone coinvolte si trovano spesso in condizioni in cui la possibilità di autodeterminazione è già ridotta. 

Un ulteriore elemento di criticità riguarda le modifiche in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di espulsione. Il superamento dell’accesso automatico al gratuito patrocinio e la sua subordinazione alla dimostrazione delle condizioni reddituali secondo criteri ordinari rischiano di tradursi, nella pratica, in una limitazione concreta dell’accesso alla difesa. Molte delle persone interessate non sono in grado di documentare la propria situazione economica: si tratta spesso di soggetti privi di reddito stabile, senza accesso a certificazioni ufficiali e talvolta privi degli stessi documenti necessari a dimostrare la propria condizione. Tale profilo deve essere valutato anche alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale ed europea. 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 254 del 2007 (https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2007&numero=254), ha ribadito che il diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione deve essere effettivo e concretamente esercitabile, e che il sistema del patrocinio a spese dello Stato non può essere Associazione Yairaiha

strutturato in modo tale da rendere, di fatto, difficile o impraticabile l’accesso alla tutela giurisdizionale. Pur riferendosi a una fattispecie diversa, la pronuncia afferma un principio generale di particolare rilievo: il diritto di difesa non può essere svuotato attraverso requisiti che, nella realtà, risultino difficilmente o impossibili da soddisfare. In modo analogo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che il diritto di accesso alla giustizia deve essere concreto ed effettivo e non teorico o illusorio (Airey v. Ireland, 1979 - https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57420), riconoscendo che, in determinate situazioni, l’assenza di assistenza legale può rendere impossibile l’esercizio dei diritti garantiti dalla Convenzione.

Alla luce di tali principi, la previsione di requisiti che, nella concreta condizione delle persone interessate, risultino difficilmente soddisfabili - come nel caso della dimostrazione del reddito in assenza di documentazione - rischia di incidere sull’effettività del diritto di difesa, trasformandolo da diritto reale a garanzia solo formale. Nel loro insieme, queste misure sembrano delineare un modello di intervento che amplia i poteri di controllo e riduce gli spazi di tutela, sollevando seri dubbi in ordine alla loro compatibilità con i principi costituzionali. Non si tratta di negare le esigenze di sicurezza, ma di riaffermare che esse trovano la loro legittimazione nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato di diritto. Nel pieno rispetto delle prerogative della Sua funzione, riteniamo doveroso sottoporre alla Sua attenzione tali profili, nella convinzione che la tutela dei diritti fondamentali rappresenti un elemento essenziale dell’equilibrio costituzionale”.