di Nicolò Cenetiempo
MicroMega, 25 maggio 2024
Se è vero che un tempo nelle carceri italiane la stragrande maggioranza dei detenuti era di religione cattolica, attualmente le proporzioni non sono più così schiaccianti. Ciononostante, ancora oggi la religione cattolica trova nelle nostre prigioni una corsia preferenziale rispetto agli altri culti. Con buona pace della laicità dello Stato.
A Torino, da ottobre 2023 a gennaio 2024, il Centro Servizi per il Volontariato ha formato oltre 170 persone sui temi principali del mondo penitenziario. Nell’ultimo incontro, tenutosi il 25 gennaio 2024 e dedicato alla presentazione degli enti che operano all’interno o all’esterno del carcere, erano presenti i portavoce di sei associazioni aperte al coinvolgimento di nuovi volontari: di queste, cinque erano in modo più o meno diretto di ispirazione cattolica. Non si tratta però di un caso isolato, perché spesso il Terzo Settore attivo negli istituti di pena è connotato da uno stretto legame con le istituzioni ecclesiastiche. Un indicatore, questo, dello status privilegiato di cui gode la religione cattolica nelle carceri italiane.
Da una parte l’Ordinamento Penitenziario (legge 354/75) sancisce la libertà per i detenuti di professare la propria fede religiosa, ma dall’altra riserva un occhio di riguardo al solo culto cattolico. È infatti assicurata la presenza in ogni istituto di almeno un cappellano (art. 26), che - insieme al magistrato di sorveglianza, il direttore, il medico, il preposto alle attività lavorative, l’educatore e l’assistente sociale - è anche parte della commissione incaricata di sovrintendere al trattamento per le persone ristrette (art. 16). Secondo il Regolamento Esecutivo della legge 354/75, inoltre, il carcere è provvisto di una o più cappelle dove celebrare il rito cattolico, mentre per le altre confessioni religiose dovrebbero essere messi a disposizione “idonei locali” (art. 58). Una disparità non da poco, come emerge dal rapporto dell’associazione Antigone uscito nel 2021: nel 79,5% degli istituti visitati non era presente alcuno spazio dedicato esclusivamente a culti non cattolici. Tuttavia, questo trattamento di favore non trova più un fondamento solido nella presenza di una maggioranza schiacciante di detenuti di fede cattolica, com’era in passato. I processi migratori hanno infatti contribuito ad ampliare il ventaglio confessionale anche nelle carceri italiane, dove nel 2020 il 40% della popolazione ristretta era costituito da musulmani, cristiani ortodossi, anglicani, evangelici, ma anche buddhisti, induisti, ebrei, Testimoni di Geova, non credenti, e una componente significativa (oltre 11mila detenuti) di cui non è stata rilevata la religione.
Se il cappellano è una figura normativamente prevista nel contesto penitenziario, lo stesso non si può dire degli altri ministri di culto, che possono accedere al carcere solo se la richiesta presentata dalla persona detenuta per l’assistenza spirituale viene accettata dalla direzione dell’istituto. Qualora una confessione religiosa abbia stipulato un’intesa con lo Stato italiano, i ministri di culto non necessitano di una particolare autorizzazione - ad esempio alcune Chiese evangeliche, ma anche l’Unione buddhista italiana e l’Istituto buddista italiano “Soka Gakkai”. Le istituzioni religiose che, invece, non intrattengono con lo Stato rapporti disciplinati dalla legge devono passare per il Ministero dell’Interno, che rilascia ai ministri di culto dei nulla-osta ad personam - è la prassi valida per i Testimoni di Geova e per l’Islam. Quello musulmano è un caso particolare: non avendo un’autorità gerarchicamente superiore.










