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di Martino Liva e Giuliano Pisapia


Corriere della Sera, 17 giugno 2021

 

Il prossimo 22 giugno è prevista l'udienza della Corte Costituzionale per discutere il tema, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha condannato l'Italia nell'ultimo quindicennio ben quattro volte.

A leggere la relazione annuale del Presidente della Corte Costituzionale del 13 maggio scorso e il relativo Annuario 2020, tra i molti dati riportati ve n'è uno di particolare interesse. Si tratta dell'aumento (da 20 a 25) dei moniti della Corte al Legislatore. Una tecnica con cui i giudici costituzionali non si pronunciano sull'incostituzionalità di una norma ma, allo stesso tempo, incoraggiano il Parlamento a intervenire per cambiarla.

Troppe dichiarazioni di incostituzionalità, infatti, lasciano "buchi" nel sistema normativo. Così, saggiamente, sono nate negli anni le sentenze additive, ablative e interpretative. Si rende incostituzionale una norma senza cancellarla ma semplicemente aggiungendone o togliendone alcune parti in via interpretativa. Esistono casi, però, in cui l'operazione non è possibile perché non esiste nel tessuto normativo un'unica soluzione interpretativa capace di rimuovere il problema di incostituzionalità.

Così la Corte talvolta si limita a sospendere il giudizio, rimettendosi alla discrezionalità del Parlamento, unico interprete della volontà collettiva, mandando inviti e moniti. Spesso, per la verità, disattesi. Oggi ne pendono 25, tra cui si annovera un caso in "incostituzionalità prospettata". Che significa? È una novità introdotta con l'ordinanza 207/2018 (cd. caso Cappato sull'aiuto al suicidio). La Corte non dichiara subito l'incostituzionalità di una norma - pur facendola intendere - ma rinvia di un anno l'udienza di trattazione nel merito dando così tempo al Parlamento di disciplinare la materia, che richiede quella discrezionalità nel contemperare i diversi diritti coinvolti che solo il legislatore può esercitare.

Poi però il giorno dell'udienza arriva e, con essa, se la norma non è mutata, la declaratoria di incostituzionalità. Il meccanismo è stato replicato lo scorso anno con l'ordinanza 132/2020, che ha innescato una clessidra di un anno per il Parlamento, ora giunta quasi al termine. Il prossimo 22 giugno è infatti prevista l'udienza per discutere il tema dell'incostituzionalità del carcere ai giornalisti per il delitto di diffamazione (art. 595, comma 3, cod. penale).

L'antefatto è noto: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha condannato l'Italia nell'ultimo quindicennio ben quattro volte (l'ultima, è il caso Sallusti vs Italia) per la non compatibilità delle pene detentive per i reati di diffamazione a mezzo stampa con la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Una sproporzione tra pena e comportamento che è arrivata anche agli occhi della Corte Costituzionale grazie ai Tribunali di Salerno e Bari che hanno sollevato la questione direttamente sulla norma "sospetta" del codice penale.

E la Consulta ha già fatto capire come la pensa. Si legge nell'ordinanza 132/2020 che il "bilanciamento è divenuto ormai inadeguato" e che è importante "non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri". L'incostituzionalità ora è solo "prospettata" ma con ogni probabilità diverrà effettiva il prossimo 22 giugno.

E il Parlamento? Purtroppo è probabile che farà scadere il timer senza agire. Il ddl Caliendo - testo criticato dalle associazioni di settore (FNSI e FIEG) - pende in Commissione Giustizia del Senato, lontano dall'approvazione e, soprattutto, non pare in grado di rispondere puntualmente a tutti i richiami della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Sarà dunque la Corte Costituzionale a dover eliminare il pericoloso residuo del "carcere per i giornalisti", a dimostrazione del difficile e delicato rapporto tra la giustizia costituzionale e il legislatore. Ma alla sentenza si dovrebbe aggiungere un nuovo monito. Un nuovo sforzo legislativo. Serve che i diritti "contesi" della garanzia della libertà giornalista e la tutela della reputazione di chi da questa libertà viene leso siano bilanciati dalla legge. E, possibilmente, al più presto.