sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 27 luglio 2024

Le osservazioni del Csm sul testo del decreto legge ora all’esame del Senato. Per i giudici di sorveglianza si profila un aumento dei carichi di lavoro. Già non particolarmente incisive nell’affrontare l’emergenza carcere le misure del decreto legge appena approvato dal Consiglio dei ministri e in questi giorni in discussione al Senato rischiano di essere del tutto inefficaci in assenza di un’articolata fase transitoria.

Lo sottolinea il parere del Csm approvato dall’ultimo plenum prima della pausa estiva. Il testo precisa che, se sono condivisibili gli obiettivi del decreto (semplificazione delle procedure di esecuzione penale e conseguente alleggerimento dei carichi di lavoro della magistratura di sorveglianza), tuttavia le misure introdotte in materia di liberazione anticipata e di ammissione alle misure alternative, soprattutto se non accompagnate da una puntuale declinazione della prima fase di applicazione, “rischiano di essere poco incisive, se non addirittura di determinare un allungamento dei tempi e delle relative istruttorie e di rendere, per certi aspetti, più gravose le attività della magistratura di sorveglianza e della magistratura requirente”.

Per quanto riguarda, per esempio, uno dei punti cardine dell’intervento, le modifiche alla disciplina della liberazione anticipata, se nel sistema precedente l’applicazione del beneficio era di solito sollecitato dagli interessati, con il nuovo sistema occorre che il giudice si attivi d’ufficio entro i termini indicati. E allora, osserva il parere, “tenuto conto del numero assai elevato di detenuti in carico a ogni magistrato di sorveglianza, perché il termine di avvio del procedimento sia rispettato sarà necessario un costante aggiornamento della posizione giuridica di ciascun detenuto, con l’obiettivo di monitorare costantemente le scadenze che via via arrivano a maturazione.

“Tanto inevitabilmente - si legge nel parere - renderà necessaria una rimodulazione non poco impegnativa delle attività delle cancellerie e degli stessi magistrati di sorveglianza che rischia di vanificare i vantaggi, in termini di sgravi procedimentali derivanti dalla limitazione alla proponibilità delle istanze di ammissione al beneficio (...)e ciò in considerazione anche delle carenze degli organici della magistratura di sorveglianza e del personale dei relativi tribunali”. Inoltre, nel caso assai frequente della detenzione scontata in una pluralità di istituti, il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento sia nel caso della liberazione anticipata sia per le misure alternative al carcere potrebbe non essere rispettato, dando luogo a scarcerazioni tardive proprio per la complessità dell’istruttoria da compiere.

Meglio sarebbe allora, suggerisce il Csm, prevedere, come regola generale, che tutte le informazioni istruttorie destinate agli uffici di sorveglianza (relazioni e dati informativi provenienti dagli istituti penitenziari dove è stato detenuto il condannato e dagli organi coinvolti nella procedura) vengano trasmesse periodicamente alla scadenza di ogni semestre di detenzione, quando è più agevole rintracciare notizie e informazioni.

Quanto poi all’assai discussa norma di diritto penale sostanziale, il peculato per distrazione, introdotta anche per colmare il vuoto di copertura penale per una serie di condotte dei pubblici funzionari dopo la soppressione dell’abuso d’ufficio, il parere del Csm ricorda il pericolo di future incertezze interpretative soprattutto per la sfumata linea di confine rispetto ai casi di peculato semplice, con l’eventualità di un significativo abbassamento del trattamento sanzionatorio, e per avere in larga parte ricalcato il contenuto dell’ormai cancellato abuso d’ufficio.

La commissione Giustizia del Senato ha concluso l’esame degli emendamenti senza modifiche sostanziali sul versante delle misure dedicate al carcere, mentre sul peculato per distrazione ne ha inserito la rilevanza per il decreto 231 e aggravato il trattamento sanzionatorio per frodi gravi ai danni degli interessi finanziari della Ue.