di Giovanni Guzzetta
Il Riformista, 17 aprile 2021
Il rapporto tra politica e magistratura è complesso: i costituenti ne erano consapevoli e cercarono un equilibrio, da preservare anche grazie all'art. 82 della Carta. Il legislatore ha il diritto di valutare. E di studiare correttivi.
Chissà cosa penserebbero Palmiro Togliatti, Giovanni Leone, Gaspare Ambrosini, Piero Calamandrei, Meuccio Ruini, Giorgio La Pira, Aldo Bozzi, Luigi Einaudi, Tomaso Perassi, Aldo Moro, Ferdinando Targetti, Oscar Luigi Scalfaro, Giuseppe Dossetti, Giuseppe Grassi, Giuseppe Bettiol, Orazio Condorelli, Egidio Tosato, Francesco Dominedò e gli altri costituenti che dibatterono della disciplina della magistratura nella Costituzione italiana se leggessero le preoccupazioni di chi ritiene che il legislatore non possa occuparsi dello stato della giustizia con una commissione d'inchiesta parlamentare.
L'argomento autorevolmente sostenuto da ultimo da Gian Carlo Caselli si fonda sull'assunto che un'indagine parlamentare, di per sé solo, costituirebbe un attentato all'indipendenza della magistratura. Una motivazione piuttosto sorprendente, alla quale si sarebbe tentati di rispondere come spesso ci è accaduto di sentire da parte di esimi esponenti del giustizialismo nostrano per giustificare iniziative giudiziarie clamorose: "Male non fare, paura non avere".
In realtà il tema merita un approfondimento, anche per l'indiscussa autorevolezza del suo sostenitore. Il rapporto tra politica e magistratura è naturalmente un rapporto complesso. Una complessità di cui i costituenti, che ho sopra citato, erano assolutamente consapevoli. Le loro scelte, alcune delle quali volutamente provvisorie (come quella relativa alla mancata separazione delle carriere in attesa della trasformazione in senso accusatorio del processo penale), mossero, infatti, dalla constatazione dell'esistenza di una irriducibile tensione tra due obiettivi egualmente fondamentali: da un lato assicurare che la magistratura, in particolare quella giudicante, non fosse condizionata e influenzata da interferenze dell'esecutivo e, più in generale, degli altri poteri; dall'altro, però, evitare che essa divenisse un corpo separato, chiusa in se stessa e autoreferenziale.
Tutti i costituenti, dunque, anche se ciascuno a proprio modo, consideravano centrale l'esigenza di assicurare l'indipendenza della giurisdizione, prevedendo allo stesso tempo dei meccanismi di raccordo con gli altri poteri, per evitare che l'ordine giudiziario si estraniasse completamente dalla vita della nazione. Come ebbe a rilevare Giovanni Leone, che fu anche uno dei relatori nella Commissione dei 75 e rappresentante della Commissione stessa nel dibattito in Assemblea costituente, "lo scopo da raggiungere è quello di sganciare il potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato, per evitare qualsiasi ingerenza, ma nello stesso tempo di impedire il crearsi di una casta chiusa della Magistratura".
In presenza di tale duplice rischio il dibattito costituente non fu affatto ideologico, ma ispirato a una consapevolezza laica della complessità e all'approccio pragmatico, fatto di approssimazioni progressive. Ad esempio, per la composizione del Csm il progetto di Costituzione prevedeva una composizione paritaria di membri laici e togati (proposta, tra gli altri da Calamandrei e Dossetti) sulla base della motivazione "di sottrarre la carriera dei magistrati all'influenza del Governo, e, poiché non si può farne una casta chiusa, di ammettere un controllo popolare".
Fu solo in Assemblea, in forza di un emendamento di Scalfaro e Nobile, che si introdusse la soluzione attuale, per altro, con una votazione molto risicata. Peraltro, come si sa, a fronte della garanzia di indipendenza della magistratura quegli stessi costituenti previdero un sistema di equilibrio fondato sulla previsione dell'immunità parlamentare.











