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di Ezia Maccora*

La Stampa, 24 ottobre 2022

L’1 novembre 2022 entrerà in vigore la riforma della giustizia penale. Una riforma di sistema che non prevede una disciplina transitoria. Il progetto di riforma coinvolge infatti tutti i segmenti del procedimento e del processo penale. Ma l’ufficio che, più di ogni altro, sarà da subito interessato da nuove competenze e da diverse regole di giudizio è quello del giudice delle indagini preliminari (Gip) e dell’udienza preliminare (Gup). Ufficio storicamente in difficoltà e in affanno, per gli imponenti carichi di lavoro a cui deve far fronte ed per i tempi di decisione, in alcuni casi ad horas, e lo sarà ancora di più dal primo novembre 2022.

Basta elencare le novità della riforma per capire la mole di lavoro e la delicatezza dei compiti affidati a questi giudici.

  •  Controllo della tempestività di iscrizione della notizia di reato da parte del pubblico ministero, attività da svolgersi nel contraddittorio delle parti, con possibili e pesanti ricadute sul regime di utilizzabilità degli atti di indagine compiuti fuori termine.
  •  Opposizione al decreto di perquisizione in ottemperanza a un intervento della Corte Edu.
  •  Positiva modifica radicale della regola di giudizio per archiviare un procedi-mento (quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna) che incrementerà da un lato le richieste di archiviazione del pubblico ministero e, dall’altro, le opposizioni delle persone offese e le relative udienze.
  •  Ampliamento dei presupposti per la definizione del procedimento con decreto penale di condanna e sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.
  •  Controllo più incisivo sui vizi dell’imputazione sia in caso d’imputazione “ge-nerica” sia d’imputazione non corrispondente in fatto agli atti e alla norma contestata.
  •  Mutamento radicale della regola di giudizio per pronunciare la sentenza di proscioglimento e non rinviare a giudizio quando gli atti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.
  •  Ampliamento dei riti speciali: abbreviato condizionato, patteggiamento, giudi-zio immediato e messa alla prova.
  •  Applicazione di alcune misure alternative alla detenzione fin dalla sentenza di condanna se la pena è contenuta in 4 anni di reclusione con un complesso iter procedurale che prevede la necessaria interlocuzione con gli uffici di esecuzione penale esterna che devono stilare il progetto di recupero posto alla base della diversa sanzione da applicare in luogo del carcere.

Si tratta di competenze che delineano una nuova e incisiva funzione degli uffici gip-gup, da un lato di maggior controllo dell’operato dei pubblici ministeri dall’altro di filtro tempestivo di ciò che non richiede un processo penale. Nuove competenze che s’innestano in una già importante definizione dei processi davanti al gup grazie all’ampia richiesta dei riti alternativi da parte degli imputati e dei loro difensori. Ed infatti nel 2021 Milano ha definito 6024 procedimenti con riti alternativi rispetto ai 3921 di Napoli e ai 3696 di Roma. Si tratta di dati destinati ad aumentare se si considerano i benefici introdotti dalla riforma per coloro che accedono ai riti speciali, anche in termini di entità e tipologia di pena.

Vantaggio ulteriore quello sui tempi brevi necessari a concludere il processo davanti al gup, rispetto a quelli più lunghi propri del giudizio affidato al tribunale penale. D’altra parte quest’azione deflattiva e di filtro è indispensabile se si considera che sul sistema giudiziario italiano gravavano al 30 giugno 2021 oltre due milioni e mezzo di procedimenti a carico di noti. Ed anche i tempi medi di definizione erano tutt’altro che tempestivi: 320 giorni presso gli uffici di procura; 439 giorni presso gli uffici giudicanti di primo grado; 956 giorni presso le corti di appello; 150 giorni presso la Corte di cassazione.

Sul versante del sovraffollamento carcerario non può essere sottovalutato che si tratta spesso di soggetti condannati a pena non superiore a quattro anni, che si caratterizzano per il basso tasso di scolarità, per essere stranieri, tossicodipendenti, e privi di attività lavorativa; soggetti che richiedono, quasi sempre, un percorso rieducativo diverso dalla mera detenzione in carcere. I dati più recenti in tema di efficacia delle misure alternative sul versante della rieducazione e del reinserimento sociale evidenziano come la percentuale dei recidivi fra coloro che scontano una pena in carcere è del 68,45%, a fronte del solo 19% di coloro che invece scontano la pena in misura alternativa. Criticità che la riforma sicuramente cerca di affrontare.

Ma potranno gli uffici gip-gup, a risorse invariate, assorbire questo aumento vertiginoso di lavoro? Non vi è il rischio che questa riforma rimanga sulla carta e si disperda quello che di positivo contiene in termine di deflazione dei procedimenti, consentendo la rapida e doverosa conclusione del processo nei confronti di coloro che a distanza di molti anni sarebbero comunque assolti, e di applicazione della sanzione penale già in sede di condanna con un ampliamento del catalogo delle sanzioni?

È evidente che l’impatto di una riforma di tale portata non potrà essere assorbito con le risorse oggi esistenti e la loro attuale dislocazione. Occorrerà quindi rivedere le scelte organizzative dei tribunali, sapendo che le attuali scoperture degli organici sono pari a quasi 1600 unità e che i prossimi ingressi di magi-strati non si vedranno prima del 2025. Ci auguriamo che per il nuovo Ministro della Giustizia e per il Consiglio superiore della Magistratura, che può intervenire dettando delle linee guida organizzative generali, questa emergenza sia posta al primo punto della loro futura agenda di lavoro. Senza soluzioni che indichino le migliori strade da percorrere la riforma non raggiungerà l’obiettivo principale che l’ha mossa: il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, che per il processo penale fissa al 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio.

Nell’immediato, se permangono invariate le risorse e la loro attuale destinazione, per poter affrontare con serietà le nuove competenze, dovrà necessariamente essere diminuito il numero dei procedimenti da trattare in udienza preliminare per consentire al giudice di studiare attentamente gli atti e definire ciò che non deve proseguire, dovranno essere rivisti i progetti già in atto finalizzati agli obiettivi del Pnrr in settori non prioritari come quello delle archiviazioni, e occorrerà accettare un inevitabile allunga-mento dei tempi di emissione delle misure cautelari personali e reali che costituiscono una fetta quantitativa e qualitativa rilevante del lavoro (solo a Milano nel periodo giugno 2021- giugno 2022 sono state emesse 3.152 ordinanze cautelari di cui 2.757 personali e 395 reali a cui devono aggiungersi 744 ordinanze di convalida di arresto o fermo). Non è purtroppo una prospettiva positiva e nessun magistrato l’affronterà, dal primo novembre, a cuor leggero.

*Presidente Aggiunta ufficio Gip Milano