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di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 20 luglio 2023

La retroattività dei nuovi presupposti dell’azione penale è stata mitigata da una finestra temporale per presentare l’atto della parte offesa. La mancata presentazione della querela nel periodo che va dal 1°gennaio 2023 a marzo scorso fa scattare la causa di improcedibilità dei reati che prima della Riforma Cartabia erano, invece, procedibili d’ufficio. Ciò vale in base alle disposizioni transitorie sull’entrata in vigore del Dlgs 10/2022.

E, la Cassazione penale - con la sentenza n. 31483/2023 - ha affermato la rilevabilità della mancanza della condizione di procedibilità. Annullando di conseguenza, il decreto di sequestro preventivo senza rinvio. La necessità della querela non è superata neanche nel caso il reato sia stato contestato ante riforma all’indagato nella sua forma aggravata dalla rilevante quantità.

Il caso concreto riguardava l’imputazione per appropriazione indebita aggravata per il danno di rilevante gravità/quantità. Aggravante prevista per i reati contro il patrimonio dall’articolo 649 bis del Codice penale e da cui conseguiva la procedibilità d’ufficio, ora non più sussistente per lo specifico reato di appropriazione indebita.

L’annullamento deriva dal fatto che medio tempore è intervenuta la riforma, che ha trasformato molti reati anche aggravati imputabili in base a querela, ed è applicabile ai casi pendenti. Da cui deriva l’annullamento degli stessi se non è stata integrata - nel periodo indicato dal Legislatore - la condizione di procedibilità, cioè la querela. In difetto di quest’ultima di conseguenza i procedimenti vanno incontro all’annullamento, compresi quelli ancora in fase cautelare.