sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 9 settembre 2023

La pendenza in sede di legittimità coincide con la conclusione dell’appello e rende applicabile il regime transitorio. La domanda di applicazione delle pene sostitutive al giudice dell’esecuzione è possibile, in base al regime transitorio stabilito dall’articolo 95 del Dlgs 150/2022, anche durante il decorso del termine per presentare ricorso per cassazione. Infatti, tale situazione è da considerarsi pienamente equiparabile a quella del giudizio pendente in Cassazione espressamente contemplata dalla norma transitoria. Quindi anche chi non avesse proposto ancora al 30 dicembre 2022 il proprio ricorso di legittimità godeva per il principio di uguaglianza della stessa possibilità di azionare la domanda di conversione della pena in sede di giudizio di esecuzione.

La sentenza n. 37022/2023 della Corte di cassazione penale ha quindi affermato che il principio del favor rei che opera rispetto all’introduzione di norme più favorevoli all’imputato va applicato nel modo più uniforme possibile senza creare situazioni di svantaggio non giustificate. Nel caso concreto in applicazione dell’articolo 2, comma 4, del Codice penale la disciplina transitoria della riforma prevede esplicitamente un’applicazione anticipata del nuovo e ampliato regime delle pene sostitutive riferendosi ai procedimenti pendenti in sede di merito o di legittimità. Ed è proprio sul punto della sussistenza della pendenza del processo che la pronuncia in esame precisa che durante il decorso del termine per impugnare una decisione assunta dal giudice del grado precedente determina la pendenza in quello successivo anche se materialmente l’impugnazione non è stata ancora presentata.