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di Filoreto D’Agostino

Il Fatto Quotidiano, 20 ottobre 2023

Il sottosegretario Alfredo Mantovano e il vicepresidente Csm Fabio Pinelli hanno sostenuto recentemente in un convegno, che “la credibilità del giudice passa dal grado di fedeltà alla lettera della legge in grado di frenare ogni impulso creativo” (Pinelli) e tale criterio opera anche in sede di disapplicazione di una norma, sulla quale non devono incidere opinabili interpretazioni tra l’ordinamento nazionale e quello comunitario (Mantovano).

Traduzione per i non addetti ai lavori: i giudici catanesi avrebbero dovuto attenersi all’interpretazione letterale della norma del decreto Cutro (Pinelli) e non disapplicarla per un opinabile collegamento con la normativa europea (Mantovano). In altre parole: un altolà ai giudici a usare criteri interpretativi diversi da quello letterale.

Nessuno nega l’indispensabile priorità dell’interpretazione letterale o grammaticale. In una notevole casistica (basta pensare solo alle sanzioni per la circolazione stradale) è sufficiente questo approccio per giungere alla concreta applicazione della norma. L’uso di diverse forme e mezzi d’interpretazione, tuttavia, non si risolve in un impulso creativo, come sembra ritenere l’avvocato Pinelli, ma fornisce al giudice gli strumenti utili per decidere una vertenza. La ricerca di quei mezzi e la loro concreta applicazione potrebbe determinare una decisione sbagliata, ma questo non felice risultato va considerato frutto di un impulso creativo solo nell’ipotesi (tutta da dimostrare) di un’abnorme sconnessione della pronuncia dal dato normativo.

L’apprezzamento interpretativo, salve le ipotesi di abnormità del giudizio, rimane pur sempre vincolato alla linea di coerenza logica insita nell’ordinamento giuridico (Betti). L’interpretazione “crea” comunque diritto. Ciò è pacifico nei Paesi di Common law, in sostanziale continuazione del diritto romano nel quale la sentenza poteva adeguare antiche regole all’evoluzione socio-economica (c.d. giurisprudenza pretoria), ma è acquisito anche nel nostro sistema, che conosce il “diritto vivente”, creato dal consolidamento della giurisprudenza su alcune importanti questioni. Limitare la credibilità del giudice alla lettura della norma e alla pedissequa applicazione significa creare una cesura irrazionale in quel processo intellettivo, con esplicita sconfessione del lavoro della giurisprudenza.

Le aspirazioni di Pinelli a frenare ogni impulso esegetico del giudice furono codificate nell’articolo 65 delle “leggi fondamentali del 1832” di Russia, che vincolava i tribunali all’interpretazione letterale. Leggi emanate da Nicola I, zar assolutista e nemico della libertà di pensiero, come ebbero a subire Gogol, Puskin e Turgenev. Considerazioni analoghe valgono per la tesi del sottosegretario Mantovano in tema di disapplicazione e interpretazione letterale.

La disapplicazione è una tecnica giuridica che richiede cenni chiarificativi per i non addetti. È di comune acquisizione che compete ai giudici del Tar e del Consiglio di Stato annullare gli atti amministrativi ritenuti illegittimi e lesivi d’interessi e diritti. Ciò presuppone, peraltro, che quella magistratura sia competente a decidere della relativa controversia. Vi sono, tuttavia, atti amministrativi che operano in materie attribuite ai tribunali ordinari, i quali diversamente dal giudice amministrativo, non possono annullarli. Se un atto amministrativo illegittimo incide o lede i diritti di un soggetto che si è rivolto al tribunale ordinario, la risposta dell’ordinamento non può limitarsi a una dichiarazione d’impotenza rivolta a chi reclama tutela. Per questo, il giudice ordinario, pur non potendo annullare l’atto illegittimo, impedisce che lo stesso produca effetti nella vertenza ovvero non lo applica al caso concreto: è come se l’atto illegittimo e lesivo di diritti non esistesse. Questa è la disapplicazione.

Annullamento e disapplicazione consentono, pertanto, la tutela integrale rispetto all’atto amministrativo illegittimo e, per questa loro attitudine alla completezza del presidio giuridico, sono insieme richiamati nelle pronunce della Corte costituzionale. Proprio la comune funzione conseguente all’integrazione di tutela implica che, nell’annullamento e nella disapplicazione, l’approccio al giudizio d’illegittimità sia eguale, diversamente dalla tesi del sottosegretario Mantovano, per il quale la disapplicazione sarebbe consentita solo dall’immediato e diretto contrasto tra due norme.

Quella opinione, infine, è smentita dalla Corte costituzionale (sent. n. 275/2001) secondo la quale la disapplicazione comprende “tutti i vizi di legittimità senza che sia possibile operare distinzioni tra norme sostanziali e procedurali” di modo che allo stesso giudice ordinario “resta affidata la pienezza della tutela estesa a tutte le garanzie procedimentali”.

È quindi perfettamente ammissibile, quantomeno sotto il profilo metodologico, che nell’esplorare la legittimità dell’atto, il giudice s’interroghi sulla conformità dello stesso a quelle norme per decidere se le stesse siano state violate o eluse in modo obliquo. La conclusione è imbarazzante. Se per salvaguardare una supposta credibilità del giudice s’intende limitare l’interpretazione a quella letterale, si corre il rischio di finire in un contesto simile alla Russia del 1832, con uno zar dispotico e zero garanzie democratiche. Non proprio un risultato di cui andare fieri.