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di Giulia Torlone

La Repubblica, 6 dicembre 2022

Il Garante dei detenuti del Lazio, tra i fondatori di Antigone. “Sono assolutamente contrario al regime dell’ostatività. Le indicazioni della Corte Europea per i Diritti Umani avrebbero dovuto essere prese più seriamente dal Parlamento”.

Stefano Anastasia, garante dei detenuti del Lazio, tra i fondatori di Antigone, per il caso Cospito al momento non c’è sentenza, la parola passa alla Corte costituzionale. Cosa significa?

“La Corte Costituzionale dovrà esprimersi sulla possibilità di bilanciare attenuanti con aggravanti. Nel caso specifico del reato che è contestato ad Alfredo Cospito e ad Anna Beniamino, l’aggravante è la ‘strage politica’. Qualunque sia l’esito, però, non cambierà nulla sul regime di carcere duro a cui Alfredo Cospito è sottoposto e per cui sta protestando con lo sciopero della fame dallo scorso 20 ottobre”.

In primo e secondo grado il reato era stato qualificato come delitto contro la pubblica incolumità, ma nel luglio scorso la corte di Cassazione ha modificato l’imputazione in “delitto di strage politica”. Non avendo collaborato in alcun modo con la magistratura, a Cospito viene applicata l’ostatività. Che elementi hanno portato la magistratura a modificare il capo d’imputazione?

“Un reato come quello contestato ad Alfredo Cospito attiene alla sfera dell’’attentato contro la personalità dello Stato’ del Codice Rocco. Rappresentano un’idea del Paese e della tutela penale tipici dell’epoca del regime fascista e che non mi appartiene affatto. Capisco però che la magistratura abbia dovuto applicarli, perché la legge parla chiaro: questo tipo di reati prevedono la possibilità del carcere duro e dell’ergastolo”.

Molti contestano la durezza della pena con il fatto che non ci siano state vittime. Come se lo spiega?

“Che non ci siano state persone coinvolte, per la legge, è del tutto indifferente. Anche se Cospito non ha ucciso nessuno, secondo l’articolo 4 bis del Codice penale ha comunque commesso un reato legato ad azioni terroristiche. Per il nostro ordinamento tanto basta per far scattare il carcere duro. In più, Cospito ha altre condanne, motivo per cui gli è preclusa la possibilità di avere attenuanti. L’applicazione dell’ergastolo è in linea con il nostro codice, ma la questione della mancanza di vittime per alleggerire la pena, sollevata dalla Corte d’Appello di Torino, a mio avviso è legittima”.

Anastasia, come si può, secondo lei, conciliare la missione riabilitativa del carcere e questo tipo di condanna?

“Sono assolutamente contrario al regime dell’ostatività. Le indicazioni della Corte Europea per i Diritti Umani avrebbero dovuto essere prese più seriamente dal Parlamento. Bisogna sempre consentire al giudice di sorveglianza di decidere in concreto se la persona può accedere o meno a un beneficio penitenziario, senza preclusione di legge a priori. Invece il decreto che attualmente è in discussione al Senato, quello anti-rave, definisce una normativa che rende ancora più difficile accedere ai benefici penitenziari per i condannati ostativi”.

E il 41 bis invece?

“Sono ancora più netto: se possiamo considerare legittimo questo regime come misura di prevenzione per un tempo determinato, certamente non può essere un regime che dà seguito all’art. 27 della Costituzione, cioè che la pena deve tendere alla rieducazione e al reinserimento del condannato. Abbiamo persone che sono nel regime del 41 bis da trent’anni, questo è in conflitto con la Costituzione e non può essere tollerato”.