di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 5 ottobre 2024
Il ministro Nordio li incriminò per i domiciliari concessi all’imprenditore, poi fuggito. Il contenuto di una motivata decisione giudiziaria, giusta o sbagliata che a posteriori il governo la ritenga, non può dare luogo a responsabilità disciplinare dei giudici che l’hanno adottata, come invece per la prima volta il ministro Carlo Nordio aveva chiesto quando aveva fatto mettere sotto processo disciplinare i tre giudici della Corte d’Appello milanese Monica Fagnoni, Micaela Curami e Stefano Caramellino (assolti venerdì dal Consiglio Superiore della Magistratura) per la loro asserita “grave e inescusabile negligenza” in una ordinanza: quella che il 25 novembre 2022 concesse gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico al 40enne imprenditore russo Artem Uss, fermato il 17 ottobre a Malpensa su richiesta americana di estradizione e nell’attesa trattenuto in carcere 40 giorni prima dei domiciliari, dai quali dopo 4 mesi evase grazie a un commando dell’Est di cui l’inchiesta del pm Giovanni Tarzia ha individuato sei membri (tre hanno patteggiato). Il ministro contestava all’intero collegio (altra prima volta) di aver deciso “senza prendere in considerazione” circostanze che, indicate nel parere contrario del 21 novembre 2022 della procuratrice generale milanese Francesca Nanni, “se opportunamente ponderate, avrebbero potuto portare a una diversa decisione”.
Già solo la lettura dell’ordinanza, tuttavia, mostrava come i tre giudici non le avessero ignorate ma bilanciate con altre prodotte dalla difesa, concludendo che il pericolo di fuga di Uss fosse concreto ma arginabile aggiungendo ai domiciliari la (ritenuta) sicurezza del braccialetto elettronico.
A chi lo tacciava di utilizzare in via strumentale una contestazione disciplinare per tentare di condizionare l’esercizio della giurisdizione, Nordio aveva assicurato solennemente che si sarebbe comunque attenuto all’istruttoria della Procura generale di Cassazione: poi però quattro mesi fa, di nuovo esercitando una facoltà di legge raramente utilizzata, aveva disposto ugualmente il rinvio a giudizio disciplinare dei tre giudici davanti al Csm benché il pg di Cassazione, Luigi Salvato, avesse invece proposto l’archiviazione: per il pg e la sua sostituta Mariella De Masellis l’ordinanza era stata “sintetica”, ex post magari anche “criticabile” perché “non compiutamente ragionevolmente attenta al complessivo contesto” e “non implausibilmente viziata” nell’apparato motivazionale, ma “resa nel perimetro” di legge e “sufficiente ad escludere” nei tre giudici quella “grave inescusabile negligenza” unica possibile fonte di responsabilità disciplinare in una decisione. Tanto più che - ha ripetuto la pg di Cassazione ieri - nei 4 mesi successivi il ripristino cautelare del carcere non venne chiesto neanche dal Guardasigilli, che pure ne avrebbe avuto il potere a dispetto dell’opposta tesi esposta da Nordio in Parlamento.











