di Lorenzo Zilletti*
Il Dubbio, 2 febbraio 2024
Nelle aule di giustizia, faticano a passare il vaglio di ammissibilità domande intese a scandagliare le modalità di conduzione delle indagini. Che ci azzecca il contraddittorio? Il quesito, volutamente dipietrista, sorge spontaneo dopo la lettura di alcune diagnosi (prof Giostra) relative al caso Zuncheddu (anzi, allo scempio Zuncheddu, perché non esiste altro termine per qualificare il sequestro di un’intera vita, come quello sofferto dal pastore di Burcei). Alla base di quelle diagnosi stanno proposizioni integralmente condivisibili: inevitabile, la fallibilità dell’umana giustizia; impossibile, la certezza di aver conseguito la verità; doverosa, la predisposizione dell’itinerario cognitivo più affidabile per approssimarsi alla verità; ferma, la pretesa che un giudice terzo vi si attenga scrupolosamente; costante, il margine di miglioramento del sistema individuato.
Fin qui, nulla da eccepire. Il dissenso si manifesta - invece - quando si pretende di addebitare al contraddittorio una qualche responsabilità per il gorgo che ha risucchiato il povero Zuncheddu. Chi scrive è scevro da atteggiamenti fideistici. Di conseguenza, non ha difficoltà ad ammettere che anche la “regola d’oro” (prof Ferrua) sconti limiti e difetti. Questi ultimi certamente inferiori, però, per qualità e quantità a metodi alternativi di formazione della prova. Non convince, in particolare, l’idea che l’impianto dell’accusatorio poggi sul presupposto dell’inossidabilità del ricordo. Si dubita che il legislatore del 1988 fosse ingenuamente persuaso della non deteriorabilità e plasmabilità del ricordo. All’opposto, l’interrogatorio incrociato dovrebbe, per l’appunto, auspicabilmente consentire di far emergere se il narrato del teste sia stato in qualche modo condizionato dal suo vissuto, tra il momento della percezione del fatto e la sua narrazione.
Se ciò non accade, tolti i casi della menzogna ben confezionata e custodita, è da attribuirsi a imperizia o ignavia degli interroganti; più frequentemente, alla muraglia che certi giudici erigono a protezione di inquirenti e testimoni a carico. Nelle aule di giustizia, faticano a passare il vaglio di ammissibilità domande intese a scandagliare le modalità di conduzione delle indagini o a screditare l’attendibilità del dichiarante (nel fascicolo per il dibattimento sta il casellario dell’imputato, ma non quello dei testimoni…).
Non è dunque il contraddittorio il “colpevole”, ma la gestione che in concreto ne viene fatta, quando più che la verità si insegue ad ogni costo la conferma dell’ipotesi d’accusa. Alla stregua di molti, scriviamo dello scempio Zuncheddu privi di una conoscenza diretta degli atti. Dalle informazioni mediate, si intuisce - tuttavia - che l’iter giurisdizionale ordinario non abbia concesso grande spazio allo scioglimento di un nodo davvero gordiano: come poté il principale teste d’accusa attribuire le sembianze dello Zuncheddu a un killer da lui originariamente descritto col volto travisato da un collant?
Chi sottolinea l’incapacità del contraddittorio a garantire la veridicità delle risposte, si fa paladino - come rimedio - dell’obbligo di videoregistrare le dichiarazioni assunte nel corso delle indagini; suggerendo che, se si fosse potuto mostrare ai giudici le modalità di conduzione degli interrogatori del teste chiave, nel nostro caso - probabilmente - all’innocente imputato sarebbe stata evitata la tragica condanna.
Qui il dissenso si reitera. Intendiamoci: la riproduzione fedele di un atto d’indagine è auspicio totalmente condiviso. Insidia temibilissima è che quella videoregistrazione finisca per surrogarsi a un contraddittorio previamente screditato nella sua valenza euristica: resta fermo, infatti, che la più corretta delle escussioni unilaterali non potrà mai, geneticamente, mutarsi in prova, come l’art. 111 Cost. vuole ormai dal 1999. Senza contare - considerazione metagiuridica - che raramente, i pochissimi inquirenti che indulgono in illecite suggestioni, saranno così avventati da farlo sotto l’occhio di una videocamera. A meno di non voler confidare ottimisticamente in qualche fuori onda.
*Avvocato a Firenze










