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di Otello Lupacchini

Il Riformista, 22 marzo 2022

Negli atti di un procedimento disciplinare le telefonate tra legale e assistiti. Una lesione del diritto di difesa. In quasi cinquant’anni, ho visto scorrere tanta acqua torbida o nera sotto i ponti dell’amministrazione della giustizia, ma non m’era mai capitato d’imbattermi in una vicenda in cui l’abuso è talmente spudorato da far supporre una consegna o intese sotto banco.

Una vicenda vieppiù intrigante, perché vittima, detto col disagio che l’antipatico pronome suscita nei lettori delle Pensée, c’est moi. Non la sola, naturalmente, e non la principale. Si tratta di vicenda condotta a emersione da una questione preliminare spiegata dall’avvocato I.I., difensore dell’incolpato, nel corso della prima udienza, davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nel procedimento a carico del dottor E.F..

Questo l’incipit della perorazione difensiva (cito dalla registrazione del 18 febbraio 2022, reperibile in Radio radicale): “Ci sono alcune questioni, signor Presidente e signori Consiglieri, e non (…) so (…) se sarò più imbarazzato io nel rappresentarle oppure (se maggiore sarà l’imbarazzo per) la procura generale (della Cassazione) e anche (per) il Consiglio (…). (Quello di cui parlerò) riguarda, infatti, una prerogativa dello Stato al rispetto del principio di legalità: ho partecipato a un interrogatorio del dottor E.F. davanti alla procura generale (della Cassazione) senza conoscere gli atti; una volta, tuttavia, che questi sono stati versati (nel presente procedimento disciplinare), è stato sorprendente quello che da essi si è potuto apprendere”.

E il riferimento è alle intercettazioni: “Agli atti del fascicolo ci sono una infinità di telefonate tra me e i miei assistiti, il dottor E.F. e il dottor Lupacchini”. Inspiegabile, continua il difensore, come mai la procura di Salerno e la procura generale della Cassazione abbiano ritenuto di calare una sonda tanto invasiva nelle sue conversazioni difensive con i propri assistiti. Di qui lo sfogo critico, in cui è involuta una denuncia: “A me non interessa che qualcuno dica si tratti di captazioni inutilizzabili: esse sono illegali!

Tant’è che direi alla procura generale (della Cassazione) che (…) deve procedere contro sé stessa per illeciti disciplinari oppure (…) contro Salerno. È un fatto grave, perché qui non c’è la tutela del diritto di difesa, che è diritto inviolabile secondo la Costituzione per la persona fisica e una prerogativa dello Stato alla legalità”. Quindi, un ulteriore affondo: “(…) in alcune (di tali conversazioni) c’è addirittura scritto “da valutare” (…): ma come, da valutare? Ma perché deve essere valutata una conversazione (…) tra un difensore e il suo assistito? E da chi deve essere valutata? Chi è che ha il diritto di farlo? La procura generale (della Cassazione)?

Forse, la procura di Salerno? Riflettiamo anche su questi aspetti. (…), a me serve capire perché è stato fatto questo; perché la procura di Salerno avesse necessità di sapere in anticipo (il contenuto delle) mie conversazioni difensive; perché ha così invasivamente (fatto irruzione) nella vita difensiva di un (mio) assistito”. Sarebbe molto grave, e mi rifiuto di crederlo, se gli investiganti salernitani avessero voluto conoscere in anticipo le strategie difensive degli assistiti dell’avvocato I.I., per meglio e più utilmente calibrare le performances accusatorie.

Ancor più grave sarebbe qualsiasi altra spiegazione, ma non è nel mio stile avventurarmi a formulare ipotesi fantasiose. Resto, invece, ai fatti. L’articolo 103 comma 5 del codice di rito penale vieta le intercettazioni telefoniche, nel caso comunichino difensori, consulenti tecnici o ausiliari degli stessi; oppure uno dei predetti e l’assistito, sia esso l’imputato, il sottoposto alle indagini, una parte eventuale, l’offeso.

Certo, non si può pretendere che a tutti questi soggetti sia garantita l’assoluta segretezza di qualsiasi emissione o ricezione, con chiunque interloquiscano e su ogni argomento: fosse così, l’establishment criminale acquisterebbe a buon mercato basi-santuario da cui tessere indisturbato le sue tele; garantiti dalla segretezza assoluta sono, dunque, soltanto i discorsi relativi a difese o consulenze, anche se diretti al terzo o da lui emessi, come, ad esempio, fra difensore e testimonio; ovvio, peraltro, che le operazioni difensive non devono essere malaffare delinquentesco.

Ebbene, che le conversazioni intercorse tra l’avvocato I.I. e i suoi assistiti attenessero sempre ed esclusivamente alla difesa e fossero contenute nel penalmente lecito, ben lo sapeva chi materialmente captava i messaggi, ma era certamente circostanza che non poteva sfuggire neppure a chi, inquirenti salernitani e procuratore generale della Cassazione, ha disposto la trascrizione e il versamento in atti di quel materiale illegalmente raccolto, dunque non valutabile ad alcun fine processuale.

È forse temerario, allora, pensare che anche questi ultimi abbiano condiviso tacitamente, salvo un non meno inquietante “non aver compreso il fatto”, nell’illegale acquisizione, nel procedimento disciplinare? Il Consiglio superiore della magistratura, come le stelle del romanzo di Archibald Joseph Cronin, The Stars Look Down, sembra sia rimasto e voglia rimanere, purtroppo, soltanto a guardare.