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di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 8 aprile 2025

La decisione ridisegna i confini della dignità in prigione. La Cassazione ha stabilito che lo spazio vitale minimo garantito a un detenuto non può includere l’area occupata dai letti, anche se amovibili, ribaltando una sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia che aveva rigettato il ricorso di un detenuto recluso nel carcere di Parma e riaccendendo così il focus sul confine tra legalità e dignità umana nelle carceri italiane. Parliamo di sovraffollamento e delle inevitabili conseguenze risarcitorie.

Con la sentenza n. 728/2025, depositata lo scorso 3 aprile, i giudici della Prima Sezione Penale hanno annullato un’ordinanza che negava il risarcimento a un detenuto del carcere di Padova, costretto per oltre un anno in una cella che formalmente misurava quasi 9 metri quadrati, ma che nella realtà era condivisa con un altro recluso e, tolti i due letti, non garantiva lo spazio minimo vitale. Per il periodo compreso tra il 28 agosto 2021 e il 15 dicembre 2022, il ricorrente ha denunciato condizioni di detenzione “disumane e degradanti” nella struttura padovana.

Secondo il Tribunale di Sorveglianza, la cella misurava 9,28 m² (escluso il bagno), con due letti singoli non fissati al pavimento. Senza considerare l’ingombro dei letti, lo spazio pro capite sarebbe stato di 4,64 m², superiore ai 3 m² richiesti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Ma si tratta di un dato solo apparente. Nei fatti - come ha fatto notare l’avvocato difensore nel ricorso alla Cassazione - sottraendo l’area occupata dai letti (3,38 m² totali), lo spazio libero scendeva a 5,90 m² per due persone (2,95 m² a testa).

Quindi, sotto la soglia minima. Senza contare che, sempre secondo il reclamo originario presentato dal detenuto al magistrato di sorveglianza, il tutto era aggravato dalla presenza di muffe sulle pareti della cella, da carenze nel riscaldamento e da infiltrazioni di pioggia provenienti dalla finestra. Il Tribunale aveva respinto il reclamo, sostenendo che i detenuti avrebbero potuto “incastellare” i letti (sovrapporli) per liberare spazio, ma che avevano scelto di non farlo. Inoltre, aveva sottolineato che l’uomo godeva del regime aperto (10 ore al giorno fuori dalla cella) e di servizi essenziali (bagno separato, acqua calda, riscaldamento). La Cassazione ha demolito questa logica. Secondo i giudici, l’ingombro dei letti deve essere sempre scomputato, poiché ostacola il movimento, anche se i mobili sono teoricamente spostabili.

La motivazione è chiara: lo spazio “libero” è solo quello effettivamente calpestabile, non quello nominale. Anche se i letti offrono una superficie per sedersi o dormire, non contribuiscono alla libertà di movimento, tutelata dall’articolo 3 della Convenzione Europea. Di conseguenza, i 2,95 m² pro capite costituiscono una forte presunzione di trattamento inumano, come stabilito dalla Corte di Strasburgo nel caso Mursic vs. Croazia (2016).

Per questo motivo, i giudici supremi hanno annullato l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Se sarà sancito che, di fatto, celle così sono fuori regola, vorrà dire che il problema riguarda non solo l’intero carcere Due Palazzi di Padova, ma anche il resto dei penitenziari italiani.