di Giustino Parisse
Il Centro, 14 dicembre 2020
Un semplice saluto fra detenuti in regime di 41bis non può essere oggetto di sanzione disciplinare (dall'ammonimento al divieto temporaneo di partecipare ad attività comuni). Lo ha stabilito, con un recente pronunciamento, la Corte di Cassazione, accogliendo le ragioni di alcuni detenuti all'interno del carcere dell'Aquila, condannati per gravissimi reati.
Il ricorso, in particolare, era stato presentato dal ministero della Giustizia. Già il tribunale di Sorveglianza dell'Aquila aveva annullato le sanzioni "sul presupposto che il saluto rivolto ad altro detenuto non integrasse alcuna forma di comunicazione, implicando tale nozione uno scambio di dati, stati d'animo, sensazioni, non ravvisabile nel semplice saluto".
Il ministero della Giustizia, nel proprio ricorso, ha invece sostenuto che "il divieto di comunicazione imposto ai detenuti in regime ex articolo 41bis ha la finalità di impedire i collegamenti del detenuto che vi è sottoposto, con il sodalizio criminoso di appartenenza e anche il semplice saluto, nelle sue varie forme di estrinsecazione, può celare un messaggio occulto, in quanto l'atteggiamento di riverenza o meno con il quale si esprime potrebbe significare anche una forma di sottomissione verso il soggetto al quale è rivolto, a seconda di chi per primo rivolge il saluto o a seconda anche del tipo di saluto che viene rivolto, trattandosi di forme particolari che possono assumere un preciso significato nella subcultura carceraria".
Secondo i magistrati della Corte di Cassazione, il ricorso presentato dal ministero della Giustizia è però infondato in quanto "si è in presenza di una dichiarazione di saluto rivolta dal detenuto ad altri ristretti, appartenenti ad altro gruppo di socialità e non inserita in un contesto di conversazione. Dunque", proseguono i giudici, "deve escludersi che si fosse in presenza di una comunicazione nel senso indicato, non essendovi stata alcuna trasmissione di informazioni da un individuo a un altro, ovvero un'interazione tra soggetti diversi nell'ambito della quale essi costruivano insieme una realtà e una verità condivisa. Pertanto, correttamente, il tribunale di Sorveglianza ha rilevato come tale dichiarazione doveva considerarsi di natura neutra, non potendosi in essa cogliere alcuna particolare informazione e non avendo l'atto, in definitiva, un vero e proprio intento comunicativo".











