di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 giugno 2026
Quarantatré anni di carcere, un percorso rieducativo riconosciuto dai giudici, la semilibertà dal 2017, l’assistenza prestata a un ragazzo disabile. Poi, dal 6 novembre 2025, la retromarcia: Gilberto Cavallini, ex NAR ultrasettantenne condannato in via definitiva per la strage di Bologna, è rinchiuso a Rebibbia in isolamento diurno continuativo, senza contatti con la famiglia né con il mondo esterno. E senza che nessuno, fino a pochi mesi fa, avesse spiegato pubblicamente come si fosse arrivati a questo punto. Il Dubbio lo aveva raccontato per primo. Era stata Valentina Stella, prima ancora che arrivasse la decisione del giudice di sorveglianza, a portare la vicenda all’attenzione dei lettori. Ora sul caso interviene anche il Parlamento.
Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, il 3 giugno scorso ha depositato un’interrogazione a risposta scritta al ministro della Giustizia. Vuole sapere come sia possibile che una persona in semilibertà da quasi un decennio, senza una singola violazione delle prescrizioni, si ritrovi oggi in un regime che assomiglia alla detenzione dura.
Il punto di partenza è la condanna definitiva. Il 15 gennaio 2025, Cavallini riporta una sentenza passata in giudicato per la strage di Bologna. La legge, in caso di condanna a più ergastoli, prevede una sanzione accessoria: l’isolamento diurno, fino a tre anni. Questa misura è incompatibile con la semilibertà. Conseguenza: il giudice di sorveglianza di Perugia, pur riconoscendo esplicitamente il percorso rieducativo di Cavallini, dispone la revoca della semilibertà e l’applicazione dell’isolamento. Sembra una sequenza lineare. Ma non lo è.
La meccanica del paradosso - C’è una regola precisa nell’ordinamento penitenziario italiano: i benefici come la semilibertà non vengono concessi a chi non abbia già scontato la sanzione dell’isolamento diurno. La logica è che l’isolamento va eseguito prima, come parte del percorso sanzionatorio, e solo successivamente si apre la strada ai benefici rieducativi. Cavallini era in semilibertà dal 2017. Nel corso della lunga detenzione aveva ottenuto numerosi permessi premio. Se la regola esiste, e se è stata rispettata, significa che l’isolamento diurno era già stato scontato, in qualche momento precedente. La difesa lo sostiene: l’avvocato Gabriele Bordoni, intervistato da Simona Bonfante su Il Riformista, afferma che la misura sarebbe già stata eseguita nel carcere di Opera. Il problema, come annota Giachetti nell’atto parlamentare, è che questa circostanza “non risulterebbe documentalmente accertata”. Se l’isolamento era già stato scontato, applicarlo di nuovo è un errore. Se invece non era mai stato scontato, la domanda si sposta su chi ha concesso i benefici in violazione delle norme. In entrambi i casi, qualcosa non ha funzionato nel sistema, e le conseguenze le sta pagando interamente il detenuto.
L’avvocato Bordoni ricostruisce anche la sequenza procedurale: dopo la sentenza definitiva fu emesso l’ordine di esecuzione della pena senza incidere sulla semilibertà. Solo in un secondo momento emerse la sanzione accessoria dell’isolamento diurno, con la sua incompatibilità. A quel punto intervenne il giudice di sorveglianza, che pure riconobbe il percorso rieducativo ma non aveva margini: revoca della semilibertà, isolamento. La difesa ha impugnato il provvedimento. Il ricorso in Cassazione è stato respinto lo scorso 19 marzo. Le motivazioni non sono ancora arrivate. L’avvocato Bordoni valuta di adire il giudice di Strasburgo e ha già presentato un ulteriore ricorso sostenendo che l’isolamento sarebbe già stato eseguito a Opera, anche se la documentazione che lo provi non è stata trovata. Se il DAP non ha conservato i registri di quella esecuzione, il problema è del DAP, non del detenuto. Ma per ora è il detenuto a pagare.
H24, telecamere, nessuna riservatezza - Le condizioni in cui Cavallini vive a Rebibbia vengono descritte nell’interrogazione con una precisione che non lascia spazio a interpretazioni: si trova in “permanenza continuativa h24 in un ambiente dedicato della casa di reclusione, costantemente videosorvegliato e privo di spazi di riservatezza, con la sola possibilità di incontrare i difensori”. Niente visite familiari. Niente contatti con nessuno all’esterno, compresi i familiari e il ragazzo disabile a cui prestava assistenza, come scrive lo stesso Giachetti nell’atto. Non è il 41-bis. L’isolamento diurno è altra cosa. Ma la descrizione che emerge dall’interrogazione è quella di una persona anziana, in carcere da oltre quattro decenni, che vive sotto sorveglianza continua senza un momento di privacy e senza poter vedere la propria famiglia. Se non è un 41 bis, poco ci manca.
Vale la pena ricordare che il comma 4 dell’articolo 73 del DPR 230 del 2000 prevede che l’isolamento diurno nei confronti dei condannati all’ergastolo non escluda la possibilità di ammissione ad attività lavorative, di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, né alle funzioni religiose. Giachetti chiede al ministro quali siano in concreto le modalità di esecuzione dell’isolamento in relazione a queste previsioni, lasciando intendere che anche su questo punto ci possano essere opacità. Giachetti chiede al ministro se corrisponda al vero che Cavallini non abbia mai scontato l’isolamento diurno, e per quali ragioni il DAP non abbia provveduto alla sua applicazione nonostante le proprie circolari interne. La prima risale al 14 maggio 2002 (n. 216953), con cui la Direzione generale dei detenuti e del trattamento richiamava i direttori degli istituti alla “sollecita applicazione dell’isolamento diurno”. Il principio fu ribadito dall’allora direttore generale del DAP Riccardo Turrini Vita. Anni di richiami scritti, ignorati nella pratica.
Sempre nell’interrogazione, chiede poi se la documentazione in possesso dell’amministrazione penitenziaria confermi inequivocabilmente che Cavallini non abbia scontato la sanzione e, in caso affermativo, quali ragioni siano state addotte per giustificare l’omissione. Chiede se si intendano avviare verifiche disciplinari per i comportamenti negligenti del DAP. E pone una domanda secca: sono stati sanzionati i magistrati che hanno concesso i benefici a Cavallini senza che avesse scontato l’isolamento diurno? O, al contrario, lui lo aveva già scontato “senza che il DAP ne abbia conservato traccia?”. Nel testo dell’interrogazione Giachetti scrive che “l’aggravamento del trattamento nei confronti di Gilberto Cavallini, nonostante il percorso rieducativo dimostrato, dovuto non a una nuova condotta deviante ma a ritardi e disfunzioni del sistema giudiziario, contrasta con i principi costituzionali e con il senso di civiltà giuridica”. È il punto politico e giuridico di tutta la vicenda. Cavallini non ha commesso nulla di nuovo. Non ha violato una sola prescrizione dal 2017 a oggi. La sua situazione è peggiorata per colpa di un sistema che non ha applicato per decenni una sanzione che era obbligatoria, e che ora, scoperta l’omissione, la fa pagare all’unico soggetto che non ha nessuna responsabilità nell’averla generata. A oltre settant’anni, dopo quarantatré di carcere, l’ex NAR è in un ambiente dedicato, sorvegliato h24, senza poter vedere la famiglia. Non per quello che ha fatto adesso. Ma per quello che il sistema non ha fatto allora.










