di Massimo Ferlini
ilsussidiario.net, 25 luglio 2025
Una recente sentenza della Corte Costituzionale richiama al valore che hanno avuto e ancora oggi hanno le imprese cooperative per il nostro Paese. È in corso un notevole dibattito su come il lavoro viene oggi percepito soprattutto fra le nuove generazioni. Più volte anche su queste pagine abbiamo posto il tema che le priorità nella scelta dell’occupazione non corrispondono più a quelle delle generazioni precedenti. Sono prevalenti aspetti di conciliazione fra lavoro e vita famigliare e, prima degli aspetti salariali, vengono le valutazioni sulla condivisione della vision e dei valori di impresa e un rapporto trasparente sul percorso di crescita professionale. Di conseguenza le imprese devono adeguare le loro politiche sui rapporti col personale anche per la difficoltà a reclutare e stabilizzare figure professionali di qualità.
L’unico tentativo di dare una risposta organica all’insieme delle tematiche legate alla domanda di avere un rapporto diverso fra dipendente e impresa è venuto dalla proposta di legge avanzata dalla Cisl e diventata recentemente legge votata da una maggioranza parlamentare più ampia di quella di governo. Si propongono così diverse soluzioni per rispondere a una domanda che appare sempre più evidente nel malessere che i giovani lavoratori dimostrano verso l’organizzazione del lavoro, che può esser definita una domanda di democraticità nella governance delle imprese.
È questo un tema importante per la nostra legislazione. Ce lo ricorda la Corte Costituzionale con una sentenza del 21 luglio, relatore Luca Antonini, che riguarda le imprese cooperative. La sentenza ha per oggetto il ricorso del Consiglio di Stato con riferimento a un comma di legge che prevede che le cooperative che si sottraggono alla vigilanza degli enti cooperativi, così come le cooperative che non rispettano le finalità mutualistiche, vengono sciolte su decisione della Commissione centrale delle cooperative e il loro patrimonio devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Il ricorso, cui la Corte dà ragione, sostiene che vi è una sproporzione di sanzione fra quanto comminato a chi non rispetta le finalità mutualistiche e chi semplicemente si sottrae ai controlli. Quest’ultimo caso può essere dovuto a semplice distrazione dell’amministratore preposto e, in ogni caso, attraverso un commissariamento ad acta si può verificare se la sottrazione ai controlli comportava anche il mancato rispetto della mutualità. La sentenza affronta in modo esteso il tema, per approfondire gli aspetti fondamentali della presenza di mutualità nell’impresa cooperativa tutelando insieme a ciò il valore sociale di questa tipologia di impresa.
La Costituzione all’articolo 45 stabilisce che “la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”. L’impresa cooperativa arricchisce così il panorama pluralistico del sistema economico disegnato dalla nostra Carta costituzionale.
Era d’altro canto difficile non prendere in considerazione la presenza in Italia di un un forte e radicato movimento cooperativo che nemmeno il ventennio fascista era riuscito a cancellare. Fin dalla metà dell’Ottocento, partendo dalle cooperative di consumo nate per combattere il carovita, si sono sviluppate imprese cooperative per cercare di rispondere ai bisogni primari, come consumi e lavoro, in forma mutualistica. Il movimento cooperativo ha affrontato poi il tema del sostegno finanziario con le banche popolari e le banche cooperative, le assicurazioni e poi il sostegno allo sviluppo agricolo con i consorzi agrari e le cooperative agricole.
A diffondere e radicare nei territori gli elementi della cooperazione ha contribuito la comune spinta che ha visto impegnati nella costruzione di cooperative sia i movimenti cattolici che quelli con radici socialiste e quelli laici repubblicani. Ognuno con una propria centrale di coordinamento ma con un’identica spinta a creare opportunità di crescita per l’impresa cooperativa in tutti i settori economici in risposta ai bisogni di base.
La Costituzione fotografa pertanto una realtà esistente e la indica come meritevole di promozione. Come spiega la sentenza dell’alta Corte, va sottolineato come l’utilità sociale sia posta, nel caso dell’impresa privata, come il limite con cui misurare il contributo al bene comune. Nel caso dell’impresa cooperativa è riconosciuta la funzione sociale positiva che esercita nel perseguire le finalità mutualistiche che la contraddistinguono. Basterebbe pensare al contributo che il movimento cooperativo ha dato nel costruire case accessibili ai ceti popolari durante la fase della ricostruzione post-bellica, sia nell’originale forma della proprietà indivisa, sia nella forma delle cooperative edificatrici.
L’importanza del contributo sociale che viene dall’impresa cooperativa è non solo nei servizi forniti alla società, ma riguarda anche, se non soprattutto, le caratteristiche proprie con cui il lavoro è organizzato. La finalità di difendere i produttori quanto i consumatori da forme speculative permette di inserire nelle scelte organizzative obiettivi di crescita materiale e percorsi di crescita morale. Si saldano assieme mutualità e democrazia economica. La governance delle imprese vede nel socio, che sia lavoratore o consumatore, una costante partecipazione finalizzata a mantenere coerenza con gli obiettivi perseguiti, sia per l’economicità dell’impresa che per il contributo al bene comune.
La sentenza si sofferma in un richiamo forte ai legislatori. Questa particolare forma di impresa che vede nella Costituzione un’esplicita promozione sta attraversando periodi di scarsa crescita. La Carta fondamentale anche nei suoi ultimi adattamenti ha promosso i principi di solidarietà, sussidiarietà orizzontale e democraticità che devono caratterizzare il mondo economico e i corpi intermedi, e la governance delle imprese cooperative si rifà proprio a tali principi.
Le nuove forme di impresa introdotte nel codice civile come il caso delle srl benefit possono corrispondere solo parzialmente al valore sociale che è invece insito nell’impresa mutualistica. Da qui l’esigenza di tornare a riflettere su quali strumenti di natura fiscale o di altro tipo sia utile introdurre per dare attuazione a quanto previsto dagli articoli della nostra Costituzione. Si tratta di interventi marginali per la nostra realtà economica? L’insieme delle imprese cooperative dà lavoro a un milione e centomila persone in modo diretto e ad altre cinquecentomila in modo indiretto. Vi sono settori dell’assistenza alle persone che non funzionerebbero senza l’attività della cooperazione sociale. E anche in settori dei servizi apparentemente più tradizionali è la forma cooperativa che assicura maggiore trasparenza e rapporti fra impresa e lavoratori e anche fra imprese improntati a un’umanità che non emerge nei tradizionali rapporti piegati al massimo sfruttamento delle risorse. Una sentenza importante, quindi, e un colpo di cannone per richiamare l’attenzione per la tutela e la promozione di un’antica forma di impresa che risponde alle nuove sfide del lavoro.











