di Errico Novi
Il Dubbio, 20 aprile 2026
Di solito il Dubbio considera Giovanni Maria Flick un interlocutore privilegiato. Lo interpella ogni volta in cui c’è da riflettere su grandi questioni che infiammano il dibattito sulla giustizia, e ha la fortuna di trovarne spesso la generosa disponibilità. Il rapporto dialettico con il presidente emerito della Consulta attraversa fin dall’inizio la storia di questo quotidiano, che pochi giorni fa ha raggiunto il traguardo dei primi dieci anni. È il motivo per cui potrà sembrare paradossale che nei mesi del più intenso dibattito pubblico sviluppatosi nel nostro Paese, attorno alla giustizia e al processo penale, dai tempi di Mani pulite, il Dubbio non abbia mai incrociato, con un’intervista per esempio, la posizione di Flick. Ma è quest’ultimo che ha voluto tenersi ai margini della contesa. Non perché non avesse un’idea sulla separazione delle carriere e sulla riforma Nordio, ma per una propria rispettabilissima convinzione secondo cui la modifica costituzionale avrebbe eluso in gran parte “i veri, effettivi problemi della giustizia, e della giustizia penale soprattutto”.
Ne è convinto tuttora, a esattamente un mese di distanza dal referendum sull’ordinamento della magistratura, che riguardava le carriere e il disciplinare delle toghe e chiamava in causa anche, in modo chiarissimo, l’equilibrio fra accusa e difesa, i poteri e l’ordinamento del pubblico ministero, il rapporto fra il giudiziario e il legislativo. “Ma la separazione delle carriere e, nel complesso, l’architettura della riforma mi hanno sempre dato l’impressione di girare attorno, senza affrontarli davvero, ai nodi del processo, a cominciare proprio dalla parità delle armi fra accusa e difesa. Perché vede”, dice Flick, al principio di quest’ampia discussione, “è come se volessimo proteggerci, con le polemiche sulla separazione delle carriere e sulle altre questioni di cui si è parlato per mesi, da una verità più pesante: il processo ha perso da tempo alcune sue garanzie, e rischia di perderne ancora in virtù dell’impatto che l’intelligenza artificiale e la tecnologia in generale producono sulla giustizia, come su ogni alto aspetto della vita sociale”.
Si dimentica - è una delle conclusioni a cui il presidente emerito della Corte costituzionale guarda nel dialogo che qui riportiamo - come “una delle garanzie da non relegare sullo sfondo riguardi la necessità che la stessa indagine penale sia comunque condotta e conclusa da una persona, seppure attraverso strumenti tecnologici”. Non possiamo permetterci, insomma, neppure il più pallido rischio di andare a sbattere contro un “pm-robot”. “E però la dissociazione fra polemica sulla giustizia e reale condizione del processo favorisce questo rischio, che naturalmente non è l’unico: lei lo sintetizza con l’espressione pm-robot, io tengo a ricordare che nella perdita di umanità nelle diverse fasi del procedimento penale si specchia il declino delle garanzie. Che poi corrisponde, come è chiaro a chiunque comprenda il peso della giurisdizione nel sistema civile, a un silenzioso, inavvertito ma inquietante sgretolarsi della democrazia”.
Insomma: con il referendum ci siamo illusi di poter archiviare, in una forma o nell’altra, con la vittoria del Sì o, come poi è stato, del No, tutti i problemi. Ma non poteva essere così. Si è trattato di una sorta di pietosa bugia. Di un meccanismo di difesa, di una “illusione”, dice Giovanni Maria Flick. Ci siamo “nascosti” pur di non guardare negli occhi la realtà.
E allora, presidente Flick, proviamo a essere impietosi, invece. Guardiamo in faccia i problemi del processo uno per uno. Con il massimo scrupolo possibile. Brutalmente, come sta oggi il processo penale?
Non è in condizioni smaglianti. E se non lo è, la causa va individuata in questioni strutturali. Che attengono innanzitutto a un problema troppo sottovalutato, almeno dalle semplificazioni del dibattito politico: la complessità. Vede, la Corte costituzionale, nei suoi primi settant’anni, ha definito il concetto di giusto processo non con una singola sentenza o con un nucleo ristretto di pronunce orientate a una definizione generale di tale principio. La Corte ha costruito il giusto processo in modo da articolarlo e sostanziarlo nel riconoscimento di singole garanzie giurisdizionali, nella loro definizione ed estensione, nel loro sviluppo concreto. Gliela dico in modo, per così dire, altrettanto brutale quanto il tono della sua domanda: il giusto processo non può e non deve essere pensato in astratto. Non è così che un principio diventa realtà. Non è che il processo diventi giusto semplicemente perché siano previste dalla legge le garanzie difensive, lo è se sostanzialmente quelle garanzie si inverano nella dinamica che porta all’emissione della sentenza.
D’accordo: dobbiamo insomma sperimentare e vigilare di continuo sul “garantismo”, e quindi sulla buona salute, della giustizia penale. Ma quindi ora il termometro che dice?
Che la complessità a cui le accennavo si è aggravata, per così dire, negli anni, a causa della non semplice interazione fra il nostro sistema e il diritto sovranazionale: la struttura multilevel dell’ordinamento giuridico in cui ci troviamo ha alzato il coefficiente di difficoltà. Il diritto va elaborato, e lo ha fatto anche la Corte costituzionale, nella dialettica fra le nostre leggi, la nostra Costituzione, i Trattati Ue, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Non ci vuole molto a rendersi conto di quanto sia complicato, in quest’oceano, dare effettività alle garanzie.
Qual è la garanzia primaria, nel processo?
Capovolgerei la domanda. Chiediamoci quale principio, più di ogni altro, il processo deve garantire. Non può che trattarsi della pari dignità, che appunto si afferma anche e soprattutto attraverso il riconoscimento delle garanzie giurisdizionali. Il pieno sviluppo della persona umana si assicura anche e soprattutto attraverso le tutele nel processo, quale strumento predisposto dall’ordinamento per la risoluzione delle controversie. Ora, se c’è una forma chiara attraverso cui si realizza la pari dignità, è nell’attuazione dell’articolo 24 della Costituzione, nel diritto di difesa. Nell’accesso alla giustizia e nell’efficienza del sistema. E da questo punto di vista, credo si veda, pure a occhio nudo, come vi sia ancora molto da fare. Confido nella Corte costituzionale, il cui apporto sarò decisivo anche alla luce delle prospettive presenti e future dell’ingresso delle tecnologie intelligenti nella vita quotidiana, dei loro strumenti e dei loro costi.
Intende dire che il contributo dell’algoritmo all’attività del difensore e, soprattutto, del magistrato, può accrescere le disuguaglianze?
Provo a rispondere alla domanda con l’esempio relativo all’uso delle intercettazioni e alle pronunce della stessa nostra Corte di Cassazione sull’utilizzabilità delle prove acquisite all’estero. Forse se ragioniamo su casi in cui, per esempio, una persona indagata fa i conti con un’ipotesi d’accusa costruita anche grazie a elementi raccolti da magistrature di altri Paesi, si ha un’idea dei costi della giustizia e della difesa. Secondo alcune tendenze della giurisprudenza continentale, l’ordine europeo di indagine può essere emesso anche da autorità non pienamente indipendenti. I contenuti delle intercettazioni disposte in un procedimento penale possono essere utilizzati in procedimenti amministrativi paralleli qualora vi sia una solida base legale. Va rispettata l’esigenza di un effettivo rimedio giurisdizionale. Va tutelata la proporzionalità. Ma le sezioni unite della nostra Cassazione hanno chiarito, di recente, che l’acquisizione di prove dall’estero tramite ordine europeo di indagine rientra nella disciplina della cosiddetta circolazione delle prove tra procedimenti. Le prove già formate possono quindi essere utilizzate senza necessità di un preventivo decreto di autorizzazione da parte del giudice. Ecco: la prospettiva dell’europeizzazione delle tecniche di indagine penale accresce l’importanza delle intercettazioni e delle nuove tecnologie, ma rischia di rendere il sistema più instabile per la maggiore difficoltà di tutela dei diritti processuali.
A proposito di parità delle armi: e di qualche giorno fa la notizia che la Corte d’appello di Milano ha rimesso alla Consulta la norma che limita, per i reati a citazione diretta, la facoltà del pubblico ministero di impugnare sentenze di assoluzione. Davvero un’asimmetria nel diritto di impugnazione, fra accusa e difesa, viola il principio di uguaglianza, o con la recente norma siamo semplicemente dinanzi alla declinazione del principio per cui la condanna va pronunciata al di là di ogni ragionevole dubbio?
Non sarà facile esprimersi, per la Corte. Posso limitarmi a ricordare quanto è avvenuto nel 2007.
Cioè a proposito della cosiddetta legge Pecorella, che precludeva tout court il potere del pm di appellare le sentenze di assoluzione...
Quella sentenza costituzionale del 2007 non fu esente da critiche nella dottrina. Secondo quanto stabilì all’epoca la Corte, la parità delle parti non escludeva la possibilità di distribuire diversamente poteri e facoltà dei protagonisti del processo. Veniva richiamata però la necessaria ragionevolezza di eventuali distinzioni, e il necessario rispetto dei canoni di adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione. Laddove menomazioni generali, unilaterali e radicali al potere di impugnazione, in quel caso del pubblico ministero, non potevano dirsi giustificate. Nel processo di parti, di natura accusatoria, si deve pretendere che il pubblico ministero sia considerato parte alla stregua della difesa, si deve accettare che esso abbia gli stessi poteri di quest’ultima, alla luce della specularità dell’interesse ad agire.
Ma quindi c’è una possibilità, per la riforma più recente, di uscire indenne dal vaglio della Consulta?
Non mi attribuisca pronostici che non intendo fare. Voglio essere molto chiaro: considero del tutto inopportuno pronunciarmi non retrospettivamente sul caso del 2007, come ho appena fatto, ma prospetticamente sulla nuova questione, appena rimessa alla Corte. Su tale più recente ordinanza di rinvio non dico assolutamente nulla.
Intanto, l’attuale ministro della Giustizia Carlo Nordio ha visto infrangersi sul No pronunciato dagli elettori, e non dalla Consulta, ben altra riforma. Il popolo ha deciso che giudice e pm non devono essere separati. Ma davvero la parità delle armi di cui ci occupiamo in questo dialogo con lei può essere assicurata in un sistema ordinamentale immutato?
Vede, la garanzia dei diritti e il limite all’arbitrio del legislatore passano necessariamente attraverso il riconoscimento della natura diffusa del potere giudiziario. Un assetto che non deriva dalla concessione del sovrano o da una mera delega di funzioni, ma dalla Costituzione, per la quale vige un delicato equilibrio fra poteri e organi dello Stato. Ecco, è a questo delicatissimo equilibrio che bisogna ricondurre, credo, anche il dibattito referendario che ha tenuto il Paese impegnato per mesi: senza entrare nel merito delle proposte di riforma costituzionale e della scelta dei cittadini nell’ultima tornata referendaria, occorre ricordare, come già sottolineato da più parti, che all’intervento sull’equilibrio fra gli organi costituzionali dovrebbe sempre corrispondere una riflessione approfondita sulle prerogative di tutti i poteri dello Stato.
Insomma, lei vede il pericolo che un diverso ordinamento possa alterare l’equilibrio dell’intero disegno, a meno che non si intervenga con ulteriori bilanciamenti...
Vedo semplicemente un fatto: l’esperienza del referendum ha dimostrato ancora una volta che la Costituzione, tanto per essere preservata quanto per essere attuata e ancor più per essere modificata, richiede confronto aperto e dialogo. Essa non tollera interventi o ragionamenti di parte. La Costituzione è tuttora un manuale di convivenza: lo è per tutti, soprattutto per i più giovani vista la loro ampia partecipazione al voto.
Ma in che modo un diverso ordinamento della magistratura può incidere sull’equilibrio fra poteri in direzione sfavorevole alle garanzie di difesa e, in ultima analisi, democratiche?
Non mi permetto di rispondere con semplificazioni. Invito però a riflettere su un altro squilibrio del sistema, relativo al rapporto fra potere legislativo ed esecutivo, distinti, ormai, in modo impercettibile. Il secondo ha assorbito, o quasi, il primo: il rispetto nei confronti del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale diventa sempre più di facciata, meno reale ed effettivo. E allora, intanto, in un sistema che rischia di risultare irrimediabilmente alterato, occorre riflettere su come valorizzare il ruolo del Parlamento, per limitare l’abuso della decretazione d’urgenza e del ricorso eccessivo al voto di fiducia. Occorre altresì riaffermare l’autorevolezza della Corte costituzionale, riconoscere il ruolo super partes del Presidente della Repubblica, considerare la magistratura soggetta soltanto alla legge e scoraggiarne la supplenza giudiziaria.
Nessuno discute sulla necessità di preservare tale delicata architettura costruita su altrettanto delicati equilibri...
Ma le ripeto, il mio è un invito alla riflessione, non un’analisi sui quesiti in gioco nel dibattito referendario. Posso solo aggiungere che mi è sembrato fin da subito inappropriato che quesiti, modifiche del genere, fossero destinati al vaglio dell’elettorato anziché al dibattito parlamentare, certamente meno tranchant ma perciò capace di individuare eventuali diversi equilibri. Certo, mi permetta di aggiungere considerazioni sui princìpi, seppure in chiave generale e non elettoralistica: fra le riflessioni necessarie, c’è anche quella relativa a un potere del giudice un po’ trascurato, almeno nella logica del bilanciamento fra accusa e difesa. Il pluralismo dei valori costituzionali è assicurato dal potere riconosciuto al singolo giudice di far emergere profili di illegittimità costituzionale delle leggi. Nella prassi, però, continua a segnalarsi una certa difficoltà nella netta distinzione dei ruoli fra pubblico ministero e giudice, soprattutto nelle indagini, nonché la percezione di sproporzione e disparità di trattamento fra accusa e difesa.
Si tratta delle questioni che la riforma bocciata dal referendum si proponeva di risolvere...
Ma io credo che della sovrapposizione di ruoli, soprattutto nella fase preliminare, e del conseguente rischio di compromettere la parità delle armi a sfavore della difesa, dovrà occuparsi il legislatore ordinario, non necessariamente attraverso riforme epocali. Si tratta di evoluzioni e rivoluzioni culturali lente, che si arricchiscono grazie al confronto, e non allo scontro, fra il legislatore, la magistratura e l’avvocatura. Tra queste ultime serve perciò una leale collaborazione e non un perenne conflitto radicato sull’esasperazione del tecnicismo. Certamente trovo assurdo che si sia pensato, com’è avvenuto nelle ultime ore, di coinvolgere i difensori nei rimpatri: l’avvocato tutela i diritti di tutti, naturalmente anche dei migranti, non collabora in pratiche simili, ed è impensabile che riceva un compenso pubblico per ostacolare la posizione dell’assistito.
Assolutamente. E non a caso il Cnf, come altre componenti del mondo forense, ha chiesto di cancellare la norma di cui lei parla, inserita nel decreto sicurezza...
Le offro subito un’articolazione esemplare del mio convincimento per cui l’equilibrio nel processo vada rafforzato attraverso interventi che non riguardino necessariamente gli aspetti di cui si è discusso negli ultimi mesi. Noi siamo di fronte a una vera e propria crisi del principio di legalità, in materia processual penalistica. Mi riferisco in particolare alla tendenza odierna di preferire al processo penale altre forme ibride di intervento dello Stato nella dinamica dei rapporti sociali ed economici, forme che incidono su diritti e libertà costituzionalmente garantiti. Si pensi alle misure di prevenzione cosiddette miti.
Verissimo che l’ambito della prevenzione sia clamorosamente sottovalutato, nel dibattito sulla giustizia, dalla politica e anche dalla magistratura...
Il coacervo di fonti normative di diverso livello e di oscurità delle leggi non solo penali, e di interpretazioni giurisprudenziali che largheggiano, dovrebbe convincere gli operatori del diritto a concentrarsi in primo luogo sul problema del rispetto della legalità: sia quale garanzia fondamentale per i consociati, sia quale mezzo per assicurare la separazione dei poteri nell’interpretazione delle leggi. In materia penale la stretta legalità costituisce un momento centrale dell’equilibrio fra la tutela degli interessi fondamentali dello Stato e il rispetto dell’inviolabilità della libertà personale e degli altri profili di libertà collegati a quest’ultima. Il rigoroso rispetto del principio di legalità costituisce l’unico vero baluardo contro la deriva conservatrice della giurisprudenza repressiva.
E quindi l’equilibrio fra i poteri andrebbe ritrovato anche con un più preciso intervento del legislatore nel definire i confini una misura sganciata dalle garanzie del processo propriamente inteso solo perché formalmente non annoverata quale pena. Giusto?
Sì, e non si trascuri un aspetto simile, relativo sempre al principio di legalità. Spesso la giurisprudenza repressiva di cui sopra si sostanzia in interpretazioni che sfociano nell’analogia, dietro l’etichetta dell’estensione, al fine di salvare l’indagine, come viene detto, o più in generale al fine di consentire l’esercizio di funzioni di supplenza giudiziaria alle carenze legislative, effettive o presunte. Ciò è possibile attraverso il ricorso a espedienti procedurali o all’applicazione più ampia di un tipo di reato, sia pure per perseguire finalità socialmente utili e condivisibili.
Viene in mente, a riguardo, la tendenza a applicare in altri ambiti strumenti concepiti per il contrasto di alcune precise tipologie di reato, come mafia e terrorismo...
E qui però il problema si crea con il decisivo contributo del legislatore. Spesso, le leggi degli ultimi anni hanno dissestato il codice, perché sono state ispirate da esigenze politiche e contingenti del momento. Sono nate con un errore di fondo: hanno pensato il processo in funzione dei delitti e il diritto in funzione del processo. Si pensi all’aumento delle pene per alcuni reati, in modo da poterli far rientrare tra quelli per i quali è ammessa l’intercettazione. Oppure all’aumento stratosferico delle pene per impedire che un reato venga prescritto. O ancora all’aumento delle pene per dare un segnale emblematico che per altro rimarrà privo di effetti, e comunque inciderà ulteriormente sull’inaccettabile degrado del sistema penitenziario.
Nel dibattito referendario non si è fatto caso a un dettaglio: la riforma aveva escluso un aspetto, il superamento dell’azione penale obbligatoria, che pure era contenuto nella versione originaria della riforma, proposta dall’Unione Camere penali. Il principio dell’obbligatorietà è legato al valore dell’uguaglianza: ma la distanza fra il principio la sua effettiva attuazione non si è allargata?
Sul punto mi limito a una risposta molto specifica, con cui però almeno vorrei riflettere su uno dei confini da non valicare. Negli ordinamenti in cui l’azione penale è discrezionale, l’equilibrio è affidato alla possibilità di evitare il processo previo accordo con il soggetto indagato. Da noi quest’opzione non può essere contemplata. Ma bizzarramente, nella prassi si registra la tendenza a introdurre forme atipiche di giustizia negoziata. Nel diritto penale dell’economia, la prevenzione mite, a cui ho fatto cenno prima, consente al magistrato di intervenire al fine di orientare l’attività dell’impresa verso l’obiettivo di realizzare modelli organizzativi virtuosi, attraverso la minaccia di possibili ulteriori conseguenze reputazionali e penali. Queste ultime si introducono attraverso misure di prevenzione cautelare senza le garanzie del processo.
Della scorciatoia di cui lei parla, l’avvocatura si lamenta da tempo, sia in relazione all’ambito dell’impresa sia in contesti più chiaramente connotati dalla criminalità organizzata...
Il pericolo che vedo, il motivo per cui temo che non si intervenga con la necessaria risolutezza per eliminare tali ambiguità è nel fatto che la diffusione non ragionata della negozialità rischia di saldarsi con la logica dell’efficienza. Ciò mette davvero a rischio il sistema, costruito con il contributo fondamentale della giurisprudenza costituzionale, dell’effettività delle garanzie giurisdizionali.
Siamo al capitolo che, almeno nelle intenzioni di partenza, era destinato a essere al centro di questo confronto: l’impatto della tecnologia sul processo...
Ecco, e allora dobbiamo tornare al nodo della complessità come possibile pregiudizio alla pari dignità sociale, principio che va attuato anche, se non innanzitutto, nella giurisdizione. C’è da chiedersi quale potrà essere l’evoluzione dei prossimi settant’anni di giurisprudenza della Corte costituzionale nella materia del diritto di difesa, e della parità di accesso alla giustizia, alla luce delle nuove prospettive tecnologiche. Può aiutarci l’analisi della giurisprudenza costituzionale in materia di patrocinio a spese dello Stato, proprio alla luce delle prospettive presenti e future della digitalizzazione e del ricorso all’intelligenza artificiale nel mondo della giustizia. La garanzia dei diritti è un elemento centrale nel bilancio dello Stato, e su di essa non può prevalere in assoluto l’esigenza dell’equilibrio e della limitazione della spesa pubblica. Come non può prevalere, sui diritti dei più deboli, la necessità di garantire comunque la sicurezza collettiva. In altre parole: le parti non devono essere gravate di oneri tali rendere impossibile l’esercizio della difesa, anzi devono essere messe in condizioni di operare le proprie scelte processuali in un’effettiva parità, attraverso l’eguale possibilità di accesso a strumenti tecnici e innovativi di ricerca della prova o di assistenza nella ricostruzione dei fatti.
E quindi, se ho ben inteso il bersaglio del suo avvertimento, prima ancora del rischio di un pm robot dobbiamo fronteggiare il pericolo che una parte dei cittadini non riesca a stare al passo con gli strumenti ordinari della giustizia del futuro...
L’ingresso dell’intelligenza artificiale nel sistema giustizia rischia di esasperare le disuguaglianze tra accusa e difesa e tra imputato e imputato. Il pericolo è che si possa addivenire ad un processo a quattro velocità: il giudice dotato di potenti macchine per l’analisi del fatto, il pubblico ministero dotato di potenti mezzi per la ricerca della prova e per gli accertamenti tecnici, gli imputati facoltosi assistiti da studi legali all’avanguardia che hanno integrato potenti sistemi di intelligenza artificiale nelle proprie attività e, isolati dal resto, gli imputati non abbienti che, alla luce dei limiti di accesso al patrocinio a spese dello Stato, non potranno, in concreto, difendersi sullo stesso piano del pubblico ministero. Un vero e proprio digital devide giudiziario , che crea un’asimmetria gravissima, a mio giudizio, all’interno del corpo sociale, rispetto alla possibilità di difendersi dalle accuse.
Chiarissimo, e oggettivamente non ancora abbastanza emerso nel dibattito sull’impatto dell’IA nell’universo giudiziario...
C’è anche una particolare declinazione del problema che riguarda la produzione di consulenze tecniche e perizie. L’articolo 15 della recente legge 132/2025, con cui il nostro Paese ha anticipato diversi altri nel tentare una prima disciplina sull’uso delle nuove tecnologie nella vita sociale, contiene anche una parte destinata al processo, in cui si riserva al giudice la valutazione e la decisione nell’interpretare e applicare la legge e nel valutare fatti e prove. Un’enunciazione che forse va allargata a qualsiasi attività giudiziaria o investigativa che possa produrre conseguenze sull’individuo, non esclusa l’attività di polizia. Sarà importante riflettere sulle regole del contraddittorio e sull’esercizio del diritto di difesa, per gli accertamenti tecnici da espletare e per l’elaborazione dei provvedimenti del magistrato, secondo l’ottica della riserva di giurisdizione.
Insomma, i principi concentrati nell’ormai “celebre” articolo 13 della legge 132 devono essere solo l’inizio, rispetto alla necessità di “governare” l’algoritmo nella giustizia...
Assolutamente. Bisognerà tradurre in termini giuridici il lavoro che può essere affidato alla macchina nella gestione dei ricorsi, delle istanze e degli appelli, nell’assistenza al giudice per le ricerche in fatto e in diritto, nella riassunzione dei provvedimenti, nella predisposizione di bozze, nell’informazione di cittadini e avvocati su diritti, procedure e servizi. Dobbiamo prepararci all’idea che alla macchina potrà essere chiesto di analizzare verbali di testimonianza, atti e documenti, di individuare le norme vigenti che rilevano per la causa e siano da applicare, di reperire precedenti decisioni su casi identici o analoghi, addirittura di scrivere bozze di testo di provvedimenti.
E davvero siamo su una linea di confine sottilissima, al di là della quale si scivola nella vera e propria robotizzazione della giustizia...
Bisogna trovare un equilibrio ragionevole tra la difesa dell’interpretazione giuridica di stampo tradizionale e lo sviluppo delle nuove prospettive proposte dal prepotente ingresso della tecnologia e dell’intelligenza artificiale generativa. E poi, vede, c’è un rischio più sottile, che riguarda l’ambito giuridico ma più in generale l’umanità dei rapporti e la stessa capacità umana di elaborazione.
A cosa si riferisce esattamente?
Dicono che l’intelligenza artificiale richieda una collaborazione continua, e già la frase un po’ spaventa. Ma se davvero c’è questa delega umana alla macchina, rischiamo di abbandonare, e sarebbe gravissimo, la fatica del pensiero.
E in parte è già così nelle piccole cose del quotidiano, basti pensare all’orientamento durante i viaggi o i semplici spostamenti nella stessa città in cui viviamo: siamo sempre più impigriti e condizionati dalle app...
E allora pensi a quale pericolo gravissimo andiamo incontro se rinunciamo sempre più al dialogo tra le persone: si tratterebbe di una vera e propria resa cognitiva , che diventerebbe difficoltà nel far emergere errori e contraddizioni. E invece, solo per parlare di giustizia, il contraddittorio tra le parti nel processo dovrebbe servire proprio a dare al giudice tutti gli elementi attraverso i quali formare il convincimento, a cui si arriva con la valutazione di errori e contraddizioni nelle tesi dell’accusa e della difesa.
Ecco: ma quanto confida nella sopravvivenza del confronto umano, all’interno del processo?
Si discute spesso della necessità di distinguere il lavoro preparatorio dall’attività riservata rispettivamente al giudice e all’avvocato. Credo che tali riflessioni nascondano una certa ingenuità. Sono concreti sia il carattere invasivo delle nuove tecnologie in tutti i campi della vita, e la loro asimmetria rispetto alle condizioni di esercizio consapevole della libertà di molti, sia il rischio di tecnologizzazione dell’uomo e di algocrazia. La tecnologia digitale riduce l’importanza dello spazio fisico in favore dello spazio virtuale, oltre ad incidere sul tempo. Tempo e spazio costituiscono componenti essenziali nelle relazioni umane e sociali, attraverso le quali si sviluppa la personalità. Nel campo della giustizia, la fisicità del processo e la sua precisa scansione temporale e locale costituiscono tratti essenziali. Mantenere una distinzione fra le forme di aiuto all’intelligenza umana e quelle di sostituzione della stessa non sarà facile. Ciò conduce a ribadire l’importanza di una leale collaborazione fra avvocati e magistrati, al di là delle interferenze politiche.
In pratica rischiamo di sconvolgere la stessa gerarchia dei princìpi non perché abbiamo deciso di alterarla, ma per aver perso il controllo di ambiti cruciali del vivere civile come la giustizia, a causa del semplice fatto di aver “delegato troppo” all’IA...
La tecnologia non può e non deve travalicare i diritti costituzionali inviolabili o delegare all’algoritmo scelte o applicazioni incondizionate nel campo economico, finanziario e fiscale. Certo, il rischio di restare intrappolati da un’eccessiva delega alle macchine non è solo nei racconti di fantascienza. Chiediamoci quanto possa reggere, per esempio, la cosiddetta riserva di giustizia in un contesto in cui si tende a valorizzare prerogative e compiti dell’intelligenza artificiale agentica, così definita in riferimento a una sua capacità di decisione. Pensiamo a quale salto nel buio compiremmo se dessimo corso all’intento di affiancare, se non di sostituire, questa particolare forma di intelligenza artificiale alla funzione dell’avvocato, magari a cominciare da una spersonalizzazione della funzione difensiva.
Abbiamo a che fare con i pericoli di discriminazione ma anche con il rischio di una vera e propria dispersione, all’interno della giustizia, dell’elemento umano...
Non tutto è già perduto, naturalmente. Serve rigore. Dobbiamo costruire una nuova vita, per così dire, della funzione sociale dell’avvocato, nel quadro dei doveri deontologici di lealtà e probità. Allo stesso modo, sarà necessaria una forte responsabilizzazione, anche sotto il profilo disciplinare, del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero. Vede, se c’è un ambito che ci autorizza a sperare per il meglio, è il penale. Il processo penale non può che essere umano, perché costituisce storicamente e tradizionalmente una convenzione accettata dai consociati per ricomporre la pace sociale sovvertita dall’accusa di aver commesso un fatto ritenuto particolarmente biasimevole dalla società, e qualificato come reato. Il processo come sequenza di atti tesi a ridursi nell’ultimo di essi, la sentenza, è un procedimento umano affidato al giudice-essere umano, che ha il compito di comporre le liti o accertare la violazione delle leggi. Il rispetto dell’umanità di chi muove l’accusa, di chi si difende da essa e di chi decide su ipotesi e antitesi processuali, fino a farne una sintesi, è imprescindibile, per preservare l’esistenza della funzione giurisdizionale come strumento fondamentale a garantire il patto sociale.
Ma quindi, sulla capacità di sopravvivenza dell’elemento umano, nella giustizia, lei è più preoccupato o fiducioso?
Già oggi, in un momento in cui ancora non è stata introdotta l’intelligenza artificiale in maniera trasversale nell’attività giurisdizionale, il processo penale sta perdendo la propria riserva di umanità. I princìpi di oralità e immediatezza rischiano di ridursi a finzioni giuridiche, perché di fatto il giudice decide a distanza di molto tempo dall’assunzione delle prove. Il giudice tendenzialmente non è in grado di seguire ciò che avviene nel dibattimento e di decidere, conseguentemente, in modo da valorizzare le percezioni elaborate nel momento di formazione della prova nel contraddittorio.
Quanto lei dice, presidente Flick, fa emergere in modo tutto sommato imprevedibile una convergenza fra la “riserva di umanità” da tutelare nel processo penale e l’efficienza: noi avremo decisioni tanto più coerenti con l’umana capacità del giudice di valutare le tesi proposte e articolate dalle parti, la difesa e l’accusa, quanto più rapido sarà il processo e più ravvicinata, quindi, la decisione al dibattimento. Gli stessi strumenti tecnologici possono insomma diventare utili proprio a evitare la disumanizzazione...
Capisce lei stesso quanto sia esile, diciamo pure sottilissimo, il confine fra lo straripamento dell’intelligenza artificiale e l’asservimento, certamente auspicabile, di quest’ultima alla riduzione dei tempi e alla conseguente effettiva umanizzazione delle decisioni. L’obiettivo dovrebbe essere esattamente questo, ma mai come stavolta ci vorranno nervi saldissimi per non deragliare. Dovremo guardarci dal rischio che rimangano sullo sfondo le garanzie del processo penale, tra cui deve considerarsi anche la garanzia che l’indagine sia comunque condotta e conclusa da una persona, seppure attraverso strumenti tecnologici. Penso che molta della nostra fiducia possa e debba essere riposta nella Corte costituzionale. Quest’ultima dovrà valorizzare il precedente percorso di affermazione delle garanzie difensive, in modo da assicurare l’umanità nella decisione, nello svolgimento dell’accusa e della difesa, e l’effettiva parità delle armi. Secondo i profili di ordine sociale e processuale che ho cercato di mettere in evidenza.











