di Eleonora Martini
Il Manifesto, 11 luglio 2025
La Corte europea dei diritti umani accoglie il ricorso di un detenuto contro l’ordinanza, non sufficientemente motivata dal Dap, che proroga oltre i limiti di legge le limitazioni alla sua corrispondenza. Per la seconda volta nel giro di tre mesi, la Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per il modo in cui in carcere viene applicato il regime di detenzione speciale del 41 bis. Nella sentenza di ieri, i giudici di Strasburgo all’unanimità hanno accolto il ricorso di un uomo, recluso nel carcere di Parma per reati di stampo mafioso, stabilendo che il modo in cui il Dap ha prorogato in automatico, e senza particolari giustificazioni, le restrizioni imposte alla sua comunicazione epistolare con l’esterno viola l’articolo 8 (diritto al rispetto della corrispondenza) della Convenzione Edu.
Arrestato nel 1998 e condannato per associazione mafiosa, il detenuto Giuseppe Gullotti è sottoposto al cosiddetto “carcere duro” che prevede “restrizioni alle visite, all’uso del telefono, al controllo della corrispondenza in entrata e in uscita e alla possibilità di uscire all’aperto”, come ricorda la Corte europea. Per un anno, tra il giugno 2012 e il maggio 2013, la sua corrispondenza venne limitata ai soli familiari cui era permesso di fargli visita in carcere. Restrizioni giustificate, sottolinea la Cedu, “in base al suo ruolo di rilievo all’interno dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra”, ma che il detenuto ha già contestato nel 2014 davanti alla Cassazione, che però gli ha dato torto. A quel punto, l’uomo si è rivolto alla Corte europea dei diritti umani sostenendo che non fosse sufficientemente motivata l’ordinanza che rinnovava le restrizioni sulla sua corrispondenza.
Ieri, dopo quasi 11 anni, la Cedu ha riconosciuto “senza alcun dubbio” che c’è stata una violazione dei diritti del detenuto perché effettivamente le proroghe alle limitazioni “si erano basate solo su argomentazioni brevi e generali”. Una “ingerenza”, questa, che secondo Strasburgo “aveva una base giuridica” anche “nel diritto interno” italiano, “in particolare l’articolo 18 ter della legge sull’amministrazione penitenziaria, che prevedeva che la limitazione della corrispondenza dei detenuti dovesse essere motivata e limitata nel tempo” (6 mesi, rinnovabili per altri 3) e “valutata in modo esplicito e autonomo”.
Questa volta la Cedu non ha imposto allo Stato italiano alcuna forma di risarcimento del detenuto, ritenendo “che l’accertamento di una violazione costituisse di per sé una sufficiente equa soddisfazione per qualsiasi danno morale subito”. Diversamente da quanto stabilito il 10 aprile scorso, quando l’Italia fu condannata per trattamento inumano e degradante (art.3) per aver prorogato il 41 bis ad un detenuto novantenne, mafioso e a lungo latitante, affetto da una degenerazione cognitiva progressiva.
Va ricordato però che, finora, la Corte di Strasburgo non ha mai emesso condanne contro lo stesso 41 bis. E anzi nel 2015, rispondendo al ricorso del “Capo della Stidda”, organizzazione rivale di Cosa nostra, stabilì che quel regime dell’ordinamento penitenziario rispettava gli standard di tutela sanciti dalla Convenzione europea dei diritti umani. Anche se nel frattempo il regime è stato allargato e indurito fino a farlo diventare, secondo molti osservatori, una pena ulteriore non giustificata.











