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di Annalisa Costanzo

Il Dubbio, 26 maggio 2026

“Il ricorrente non ha ricevuto cure mediche adeguate durante la detenzione”. E ancora: la sua condizione ha “superato il livello inevitabile di sofferenza insito nella detenzione”, integrando così un “trattamento inumano e degradante”. Sono parole durissime quelle con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia nel caso di Francesco Pelle, detenuto al 41 bis, ergastolano, affetto da paraplegia agli arti inferiori. Parole che riportano al centro una questione: anche chi è stato condannato per reati gravissimi conserva diritti inviolabili, come il diritto alla salute e quello alla dignità. La sentenza, depositata il 21 maggio, nasce dal ricorso presentato dall’avvocato Francesco Giampaolo, uno dei legali di Pelle, che negli anni ha più volte sollecitato la magistratura di sorveglianza affinché al proprio assistito venissero garantite cure adeguate e continuative.

Il 49enne di San Luca, noto come “Ciccio Pakistan”, sta scontando una condanna definitiva all’ergastolo per omicidio in concorso, tentato omicidio, lesioni personali aggravate dal metodo mafioso, reati maturati nel contesto della faida di San Luca. Dal 2005 vive su una sedia a rotelle. Aveva 28 anni quando è stato raggiunto da alcuni colpi di fucile durante un agguato nella sua abitazione. Una pallottola gli ha lesionato la colonna vertebrale, paralizzandogli le gambe. Secondo le ricostruzioni investigative, è stato proprio quell’attentato a segnare l’inizio della sanguinosa faida sanluchese culminata poi nella strage di Duisburg dell’agosto 2006.

A causa di quella pallottola conficcata nella colonna vertebrale, la salute di Pelle è gravemente compromessa, con vescica neurogena post lesione midollare e ipertensione arteriosa. Negli anni ha avuto infezioni recidivanti delle vie urinarie, soffre di claustrofobia e sul suo corpo più volte sono comparse delle piaghe da decubito. Presente anche un rischio trombo embolico. Già nel 2009 la Corte d’assise di Locri aveva sostituito la detenzione in carcere con gli arresti domiciliari proprio per consentire a Pelle di sottoporsi alla fisioterapia necessaria. Nel 2019, dopo la definitività della condanna all’ergastolo, Pelle si è reso irreperibile. È stato arrestato il 29 marzo 2021 in Portogallo, in un ospedale di Lisbona, dove si trovava in terapia intensiva a causa del Covid-19. Il 5 agosto 2022 il ministero della Giustizia ha disposto per lui il 41 bis. È iniziato così un nuovo lungo percorso detentivo che lo ha portato negli istituti penitenziari di Roma, Saluzzo, Oristano, Cagliari, Milano e infine Parma. Il 14 marzo 2022 il detenuto ha presentato reclamo al magistrato di sorveglianza di Cagliari, denunciando l’assenza di un adeguato trattamento riabilitativo. L’11 maggio successivo il magistrato di sorveglianza ha accolto il reclamo e ha ordinato che quel trattamento venisse garantito. Ma, secondo Strasburgo, pur esistendo prescrizioni mediche e decisioni giudiziarie, ciò che manca è la concreta esecuzione delle cure. La sentenza ricostruisce con precisione i trattamenti effettivamente praticati: 19 sedute fisioterapiche tra giugno e agosto del 2022 e altre dieci nel novembre dello stesso anno. Poi, sostanzialmente, più nulla, sebbene sia stato trasferito da un carcere all’altro.

Eppure, nel gennaio 2023, le stesse autorità sanitarie del carcere di Parma hanno riconosciuto che “il ricorrente necessita di trattamento fisioterapico permanente” e hanno ammesso che l’istituto “non dispone di un reparto di riabilitazione” né del personale necessario per garantire programmi “intensivi e continuativi”. Sulla base di queste relazioni, la difesa ha chiesto più volte negli anni gli arresti domiciliari per motivi di salute. Il 28 febbraio 2023, il giudice ha ritenuto che “non sussistano i presupposti per il differimento della pena nelle forme richieste”. Ma per la Corte di Strasburgo, le autorità italiane non spiegano mai “in che modo la fisioterapia sarebbe stata garantita”.

Il governo italiano, dal canto suo, ha sostenuto che il detenuto avrebbe dovuto utilizzare ulteriori rimedi giuridici interni, difendendo l’adeguatezza dell’assistenza sanitaria prestata. Eccezioni respinte dalla Corte, la quale ricorda che il detenuto aveva già utilizzato gli strumenti previsti dall’ordinamento italiano e che aveva persino ottenuto decisioni favorevoli, rimaste però in larga parte ineseguite. Solo nel 2025 è stato fornito a Pelle un verticalizzatore. Secondo la Cedu, dalle relazioni mediche emerge con chiarezza la necessità di una fisioterapia regolare e costante. Dall’altra parte ci sono le decisioni dei giudici, che hanno continuato a confermare la compatibilità con il carcere senza chiarire come quelle cure potessero essere realmente assicurate. Da qui la conclusione: l’Italia ha violato l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Un altro elemento significativo emerge nelle ultime righe della decisione. Pelle non ha chiesto alcun risarcimento economico, e la Corte lo evidenzia espressamente. La sentenza di Strasburgo richiama dunque l’Italia a un principio costituzionale elementare: la pena può privare della libertà, ma, a prescindere dalla gravità del reato, non può trasformarsi in una sospensione del diritto alla salute.