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di Simone Marani


altalex.com, 1 marzo 2021

 

Nessun ristoro se la cella è molto stretta ma il detenuto ha comunque libertà di movimento all'esterno (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 6551/2021). Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 febbraio 2021, n. 6551 (testo in calce), sono state chiamate a risolvere la questione di diritto "Se, in tema di conformità delle condizioni di detenzione all'art. 3 Cedu, come interpretato dalla Corte EDU, lo spazio minimo disponibile di tre metri quadrati per ogni detenuto debba essere computato considerando la superficie calpestabile della stanza ovvero quella che assicuri il normale movimento, conseguentemente detraendo gli arredi tutti senza distinzione ovvero solo quelli tendenzialmente fissi e, in particolare, se, tra questi ultimi, debba essere detratto il solo letto a castello ovvero anche quello singolo".

La condizione di detenzione non comporta per il soggetto ristretto la perdita delle garanzie dei diritti affermati dalla Cedu che, al contrario, assumono specifica rilevanza proprio a causa della situazione di particolare vulnerabilità in cui si trova la persona.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, l'art. 3 della Convenzione, nel sancire uno dei valori fondamentali delle società democratiche, pone a carico degli Stati contraenti non solo obblighi negativi, ma anche più incisivi obblighi positivi per assicurare ad ogni individuo detenuto condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana. Di conseguenza, una pena, pur legalmente inflitta, può tradursi in una violazione della Convenzione qualora comporti una compressione dei diritti convenzionali non giustificata dalle condizioni di restrizione.

Con la pronuncia della Grande Camera del 20 ottobre 2016, la corte ricomprende il complesso delle condizioni di detenzione, positive e negative, in una valutazione unitaria, rispettosa della dignità dell'essere umano detenuto, per il quale l'esperienza carceraria è unica, come è unitaria la valutazione del suo carattere inumano o degradante, e specifica, inoltre, la portata e le caratteristiche del tema dello spazio ridotto riservato ad ogni detenuto in conseguenza del sovraffollamento carcerario.

La Corte EDU afferma che il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili e che è importante determinare se i detenuti abbiano la possibilità di muoversi normalmente nella cella.

Occorre, quindi, attribuire rilievo, ai fini della possibilità di movimento in una stanza chiusa, quale è la cella, ad un armadio fisso oppure ad un pesante letto a castello che equivalgono ad una parete; in tale ottica la superficie destinata al movimento nella cella è limitata dalle pareti, nonché dagli armadi che non si possono in alcun modo spostare e che, quindi, fungono da parete o costituiscono uno spazio inaccessibile. Quando la Corte afferma che il calcolo della superficie disponibile nella cella debba includere lo spazio occupato dai mobili, con tale ultimo sostantivo intende riferirsi soltanto agli arredi che si possono facilmente spostare da un punto all'altro della cella. E' escluso dal calcolo lo spazio occupato dagli arredi fissi, tra cui rientra anche il letto a castello.

In definitiva, gli ermellini enunciano il principio di diritto secondo il quale, nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello.

Occorre poi accertare se nel caso di accertata violazione dello spazio minimo, possa comunque escludersi la violazione dell'art. 3 della Convenzione nel concorso di altre condizioni quali la sufficiente libertà di movimento all'esterno della cella o se, al contrario, quando lo spazio individuale nella cella collettiva sia inferiore a tre metri quadrati, la detenzione debba sempre essere considerata inumana e degradante, in quanto non conforme all'art. 3 Cedu.

Sempre secondo la Corte EDU, la sussistenza di altri fattori negativi, quali la mancanza di accesso al cortile o all'aria e alla luce naturale, la cattiva aerazione, una temperatura insufficiente o troppo elevata nei locali, la assenza di riservatezza nelle toilette e le cattive condizioni sanitarie ed igieniche possono comportare la violazione dell'art. 3 della Convenzione.

Principio che porta gli ermellini a sancire un altro principio di diritto secondo il quale "i fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 Cedu derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono alla valutazione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all'istanza presentata ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen.".