di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 25 settembre 2019
Cgue - Sentenza del 24 settembre 2019 - Cause C 507/17. Google non è tenuto a effettuare la deindicizzazione in tutte le versioni del suo motore di ricerca ma soltanto in quelle corrispondenti agli Stati membri dell'Unione europea. Deve tuttavia attuare misure che scoraggino gli utenti di Internet dall'avere accesso, a partire da uno degli Stati membri, ai link contenuti nelle versioni extra Ue. Lo ha stabilito la Corte di Lussemburgo, con la sentenza nella causa C-507/17. Con un'altra decisione sempre di ieri, causa C-136/17, la Cgue, affrontando un altro caso francese, ha affermato che il divieto di trattare categorie di "dati personali sensibili" si applica anche ai gestori di motori di ricerca. Per cui nell'ambito di una domanda di deindicizzazione, dev'essere effettuato un bilanciamento tra i diritti fondamentali del richiedente la deindicizzazione e quelli degli utenti di Internet potenzialmente interessati a tali informazioni.
Tornando al primo caso, nel marzo 2016 la presidente della "Commission nationale de l'informatique et des libertés" (Cnil) ha irrogato una sanzione di 100mila euro a Google Inc. in conseguenza del suo rifiuto, quando accoglie una domanda di deindicizzazione, di applicare la deindicizzazione a tutte le estensioni del nome di dominio del suo motore di ricerca. Google, infatti, si era limitata a sopprimere i link dai soli risultati visualizzati in esito a ricerche effettuate in uno Stato membro. L'azienda ha poi chiesto al Consiglio di Stato di annullare la decisione ritenendo che il diritto alla deindicizzazione non comporti necessariamente che i link controversi debbano essere soppressi, senza limitazioni geografiche, in tutti i nomi di dominio del suo motore di ricerca.
Investita della questione, la Corte Ue sottolinea che una protezione globale benché in teoria meritevole di tutela si scontra col fatto che molti Stati terzi non riconoscono il diritto alla deindicizzazione. Il diritto alla protezione dei dati personali infatti non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Fatte queste premesse, la decisione rileva che il legislatore dell'Unione non ha proceduto a tale bilanciamento per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell'Unione, né ha attribuito ai diritti dei singoli una portata che vada oltre il territorio degli Stati membri.
La Corte conclude quindi che, allo stato attuale, non sussiste, per il gestore di un motore di ricerca che accoglie una richiesta di deindicizzazione presentata dall'interessato, eventualmente a seguito di un'ingiunzione di un'autorità di controllo o giudiziaria, un obbligo, derivante dal diritto dell'Unione, di effettuare tale deindicizzazione su tutte le versioni del suo motore. Il diritto dell'Unione obbliga tuttavia il gestore di un motore di ricerca a effettuare tale deindicizzazione nelle versioni del suo motore di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri e ad adottare misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona interessata. Il giudice nazionale dovrà verificare che le misure attuate dalla Google Inc. soddisfino tali esigenze.
Infine, la Corte osserva che il diritto dell'Unione, pur non imponendo, allo stato attuale, che la deindicizzazione verta su tutte le versioni del motore di ricerca, neppure lo vieta. Pertanto, le autorità degli Stati membri restano competenti.
La Causa C-136/17 invece parte dal rifiuto del Cnil di imporre a Google la rimozione di link che rinviano a pagine Internet pubblicate da terzi che contengono un fotomontaggio satirico, articoli che menzionano la qualità di Pr Scientology, l'indagine giudiziaria a carico di un esponente politico e la condanna di un altro interessato per violenza sessuale su minore.
La Corte ricorda che, nei limiti in cui l'attività di un motore di ricerca può incidere, in modo significativo e in aggiunta all'attività degli editori di siti Internet, sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore deve garantire il rispetto delle prescrizioni del diritto dell'Unione. Per cui il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione riguardante un link verso una pagina Internet nella quale sono pubblicati dati sensibili, deve - sulla base di tutte le circostanze pertinenti della fattispecie e tenuto conto della gravità dell'ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali - verificare se l'inserimento di detto link nell'elenco dei risultati, visualizzato in esito a una ricerca effettuata a partire dal nome della persona in questione, si riveli strettamente necessario per proteggere la libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale pagina Internet mediante una ricerca siffatta.
Inoltre per quanto riguarda pagine Internet contenenti dati relativi a un procedimento penale a carico di una persona specifica, che si riferiscono a una fase precedente di tale procedimento e non corrispondono più alla situazione attuale, incombe al gestore del motore di ricerca valutare se detta persona abbia diritto a che le informazioni di cui trattasi non siano più, allo stato attuale, collegate al suo nome mediante un elenco dei risultati, visualizzato in esito a una ricerca effettuata a partire da tale nome. Per valutare tale diritto, il gestore del motore di ricerca deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, quali, in particolare, la natura e la gravità dell'infrazione di cui trattasi, lo svolgimento e l'esito di tale procedura, il tempo trascorso, il ruolo rivestito da tale persona nella vita pubblica e il suo comportamento in passato, l'interesse del pubblico al momento della richiesta, il contenuto e la forma della pubblicazione nonché le ripercussioni della pubblicazione per tale persona.
Infine, quand'anche il gestore di un motore di ricerca dovesse constatare che la persona interessata non ha diritto alla deindicizzazione è in ogni caso tenuto a sistemare l'elenco dei risultati in modo tale che l'immagine globale che ne risulta per l'utente di Internet rifletta la situazione giudiziaria attuale, il che necessita, in particolare, che compaiano per primi, nel suddetto elenco, i link verso pagine Internet contenenti informazioni a tal proposito.










