sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Stefano Anastasia e Luigi Manconi

treccani.it, 18 novembre 2024

Alcuni anni addietro il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (al tempo il magistrato Santi Consolo, oggi Garante dei detenuti della Sicilia) diramò una “lettera circolare”, avente a oggetto le “Ridenominazioni corrette di talune figure professionali e altro in ambito penitenziario”. “In ogni comunità - esordiva il capo del DAP - il linguaggio svolge un ruolo fondamentale”, ma poi - sul punto di aprirsi a una dissertazione di sociolinguistica - tagliava corto, arrivando subito al punto: “soprattutto per il carcere”, perché “le Regole penitenziarie europee prevedono che la vita all’interno del carcere deve essere il più possibile simile a quella esterna e questa “assimilazione” deve comprendere anche il lessico”. Invece, proseguiva l’alto magistrato, i termini attualmente utilizzati nelle carceri riferiti ai detenuti sono spesso avulsi da quelli comunemente adottati dalla collettività [e questo] è causa di una progressiva e deprecabile infantilizzazione, di un isolamento del detenuto dal mondo esterno che crea ulteriori difficoltà per il possibile reinserimento.

I lavori degli Stati generali dell’esecuzione penale, voluti dall’allora Ministro della giustizia Andrea Orlando, avevano evidenziato l’uso di “una scorretta terminologia” nel gergo corrente all’interno degli istituti di pena, proponendo l’eliminazione dei termini “infantilizzanti”. Seguiva, quindi, quella circolare normolinguistica, indirizzata alla ridenominazione di alcune espressioni di uso comune in carcere: la cella diventava camera di pernottamento, il compagno di socialità del detenuto isolato in 41bis smetteva di essere una dama di compagnia, l’addetto alle pulizie finiva di essere chiamato scopino, il portavitto diventava un addetto alla distribuzione dei pasti, i piantoni erano assistenti alla persona, in attesa di riqualificarsi come care givers, i generici lavoranti entravano finalmente nella gloriosa schiera dei lavoratori, ma soprattutto la domandina all’autorità, veicolo di accesso a qualsiasi cosa materiale o immateriale non nelle immediate disponibilità della persona reclusa, assurgeva alla definizione - tanto grigia, quanto burocraticamente ineccepibile - di modulo di richiesta.

Se la lingua non cambia per decreto - Gli anni trascorsi da allora e la stolida sopravvivenza dei termini deprecati danno conto di quanto quell’ammirevole esempio di illuminismo linguistico, pur armato delle migliori intenzioni, non sia riuscito a scalfire le regole d’uso della comunità penitenziaria. Non era difficile da immaginare, anche da parte di chi scrive, testardamente ossequiosi del linguaggio “politicamente corretto”, ovvero del rispetto delle persone che ne sono definite. La lingua non si cambia per decreto, né - tantomeno - per circolare, men che meno se la sostanza di cui si parla resta la stessa. E la sostanza del carcere, in questi anni, è rimasta la stessa (se non è involuta). L’infantilizzazione che il capo dell’Amministrazione penitenziaria vedeva come effetto del linguaggio politicamente scorretto, in realtà ne era e ne è la causa, sopravvive oggi come allora ai tentativi di cancellarla per via linguistica e merita, evidentemente, qualche supplemento di riflessione e ben altri intenti emendativi.

Il cuore della infantilizzazione detentiva è proprio nella versatile domandina, buona ed essenziale per ogni cosa, dal colloquio con la direzione a quello con un amico o con un parente non convivente, dall’iscrizione a un corso di teatro alla richiesta di un trasferimento: la vita in carcere si svolge per il tramite delle domandine. Non è difficile da immaginare: l’istituzione penitenziaria ha i suoi ritmi e le sue procedure. Come ogni buona istituzione totale, essa disciplina la vita dei suoi ospiti secondo le proprie necessità funzionali: quando far passare i pasti, quando le terapie; quando si può andare all’aria e come al colloquio con i parenti; quando le persone detenute devono stare in stanza e se e quando possono stare nei corridoi o nella “sala della socialità”. Tutto è preordinato secondo necessità generali, fino a quando la vita non eccede, con le sue singolarità: ecco allora che un detenuto o una detenuta ha bisogno di qualcosa la cui soddisfazione non è nella ruota del mansionario quotidiano di qualcuno e quindi ha necessità di essere chiesta per poter essere evasa.

In qualsiasi altra pubblica amministrazione (perché in fondo anche il carcere è, semplicemente, una pubblica amministrazione), l’utente troverebbe un ufficio per le relazioni con il pubblico, reale o virtuale, capace di dargli indicazione su quale modulo compilare per le sue necessità (il modulo di richiesta, secondo il vocabolario DAP). In carcere la persona detenuta (l’”utente involontario”, lo chiamava un altro capo dell’Amministrazione penitenziaria appassionato di linguaggio non discriminatorio) chiede al poliziotto della sezione e quello gli dice a chi indirizzare la domandina per ciò di cui ha bisogno. Certo, potrebbe dirgli di compilare il modulo di richiesta, e non è detto che non lo faccia, ma l’uno e l’altro si intendono meglio se continuano a chiamarla domandina.

La domandina: le due culture della pena - Nella domandina, infatti, si incontrano due culture della pena, distinte, ma contigue, su cui l’Amministrazione penitenziaria può fare affidamento, offrendo ai suoi operatori l’opportunità di un incedere barcollante: un po’ sull’una, un po’ sull’altra gamba. La domandina, infatti, è la quintessenza della infantilizzazione rieducativa così come della subordinazione autoritaria. Nel carcere prima della costituzionalizzazione (fino al 1975), la subordinazione del detenuto all’Autorità era un elemento essenziale della natura della pena, e in qualche istituto penitenziario la domandina è ancora rivolta alla Signoria Vostra, Direttore del carcere o quel che sia. Nel carcere dopo la costituzionalizzazione, la domandina è il veicolo di comunicazione tra il rieducando e i rieducanti: la disparità gerarchica non è più fine a sé stessa, rituale manifestazione del potere punitivo, di degradazione del condannato, ma sopravvive nell’idea stessa di una persona da ri-educare, perché la educazione che ha ricevuto lo ha indotto in errore: è un mal-educato. Attenzione, che qui non parliamo della pur legittima educazione degli adulti, che si esercita anche fuori dalle istituzioni penitenziarie, a domanda dei suoi destinatari. Qui si parla di una ri-educazione necessitata per legge e sentenza, a cui il condannato può sottrarsi, ma con la conseguenza di aggravare la sua pena. È qui la radice della infantilizzazione dei detenuti, in una degradazione di status che sopravvive anche nel carcere della Costituzione e li porta a essere privati anche della libertà della parola, come i neonati, gli in-fanti, non ancora abili al parlare. Non è un caso che tra le più pervicaci proibizioni illegittime in carcere c’è quella della limitazione e del controllo della libertà di parola dei detenuti, che non possono telefonare a chi vogliono, mandare mail o rilasciare interviste, se non autorizzati, in barba agli articoli 15 e 21 della Costituzione: lo decide l’Amministrazione penitenziaria se, come e quando i detenuti possono parlare di sé e della propria condizione.

Dunque, alla persona detenuta non resta che inchinarsi davanti al potere punitivo, che potrà subordinarlo o infantilizzarlo a seconda delle necessità contingenti e la cultura degli operatori, che potranno far emergere la sua antica anima autoritaria o la sua più recente anima rieducativa. Per questo non è bastata una riforma linguistica a mettere un freno alla infantilizzazione dei detenuti. Bisognerebbe piuttosto e innanzitutto ridare letteralmente voce ai detenuti, considerarli persone con tutti i diritti che non sono pregiudicati da una temporanea restrizione della libertà, persone a cui offrire opportunità di reinserimento in condizioni di autonomia e di legalità. Ma questa è un’altra storia.