di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 21 maggio 2026
Per la Cassazione, sentenza n. 8201/2026, chi provoca o accetta uno scontro violento può invocare la scriminante solo davanti a una reazione del tutto imprevedibile ed eccentrica rispetto al rischio accettato. Quando scatta, se scatta, la scriminante della legittima difesa per chi ha accettato una sfida? Per esempio, andare sotto casa di una guardia giurata dopo giorni di aggressioni e violenze reciproche, in due e armati di una spranga, significa accettare anche il rischio di una reazione anche armata. Per questo la legittima difesa non può essere invocata. La risposta dell’avversario, infatti, deve essere del tutto imprevedibile ed eccentrica rispetto al pericolo originariamente accettato. Lo afferma la Cassazione, sentenza n. 8201/2026, confermando la condanna per l’omicidio di una guardia giurata uccisa al culmine della colluttazione scoppiata davanti alla sua abitazione.
La decisione del gennaio scorso è stata ripresa dal Massimario della Cassazione del mese di marzo, pubblicato in questi giorni, e condensata nel seguente principio di diritto: “In tema di legittima difesa - si legge .la scriminante può essere riconosciuta anche a colui che abbia agito dopo aver lanciato o accettato una sfida, sempreché costui si trovi a dover fronteggiare una situazione di pericolo esorbitante rispetto a quella che avrebbe potuto prefigurarsi nel momento in cui il confronto o la sfida hanno avuto origine”.
Nella motivazione, la Corte ha precisato che deve trattarsi di un pericolo che, pur non estraneo all’area di rischio attivata, risulta essere completamente eccentrico rispetto alla serie causale che colui che invoca la legittima difesa poteva aspettarsi in quella determinata situazione. Una ipotesi ritenuta non ricorrente nel caso specifico, tragicamente finito con la morte della guardia giurata. All’esito di pesanti diverbi e aggressioni, due fratelli si recano sotto casa della vittima portando con sé una spranga di ferro. Ne nasce una violenta colluttazione. Durante lo scontro la guardia giurata ferisce uno dei due con la pistola di ordinanza, ma viene subito disarmato. A quel punto uno dei due fratelli raccoglie l’arma e spara il colpo mortale, ferendo anche la madre della vittima intervenuta per proteggerlo.
Se, come sostiene il ricorrente - argomenta la Cassazione - i fratelli fossero effettivamente andati a cercare la guardia “perché temevano per la propria incolumità dopo le violenze dei giorni precedenti, è evidente che la reazione che questi aveva avuto - ossia quella di affrontare gli interlocutori anche impugnando la pistola, ingaggiando un corpo a corpo e sparando un colpo di pistola durante la colluttazione - non era affatto imprevedibile e non poteva essere ritenuta eccezionale, sì da ricondurre l’azione del prevenuto nell’orizzonte applicativo della scriminante”.
Tanto più - osserva il Collegio - che l’imputato che ha sparato aveva già sperimentato direttamente l’aggressività del rivale due giorni prima e che era noto che era una guardia giurata, “in quanto tale verosimilmente munita di una pistola di ordinanza, sicché, affrontandolo sotto casa dopo l’escalation dei giorni precedenti, il prevenuto poteva ragionevolmente immaginarsi una sua reazione anche armata”. “Ne consegue - conclude la Corte -, che la sentenza impugnata ha posto in luce tutti i parametri fattuali per fare applicazione degli approdi interpretativi in tema di sfida e legittima difesa di cui si è detto e per ricavarne la necessità di escludere la sussistenza della scriminante”. Del resto, al momento dello sparo la guardia giurata era ormai stata disarmata, ferita e in una posizione tale da non rappresentare più un pericolo attuale. Proprio per questo, osservano i giudici, mancavano i presupposti della necessità della difesa e della proporzione della reazione.











