di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 luglio 2026
La Suprema Corte annulla il no del Tribunale di Locri a un detenuto che chiedeva di vedere la moglie senza agenti a vista. La Corte di Cassazione ha bocciato il Tribunale di Locri, che aveva negato a un detenuto i colloqui riservati con la moglie. L’uomo aveva chiesto di poterla incontrare senza il controllo a vista degli agenti, la possibilità aperta dalla sentenza numero 10 del 2024 della Corte costituzionale. I giudici calabresi avevano detto no per due motivi: la pericolosità del detenuto, condannato in via definitiva per associazione mafiosa e per omicidio e ancora sotto processo per un altro omicidio, e il fatto che il matrimonio fosse stato celebrato in carcere, senza prova di una convivenza precedente. La quarta sezione penale ha annullato quella decisione e ha rimandato il caso allo stesso Tribunale, spiegando che nessuna delle due ragioni sta in piedi così com’è stata scritta.
Per capire di cosa si parla serve un passo indietro. Fino al 2024 chi era in carcere poteva vedere il partner solo davanti a un agente, sempre e comunque. Con la sentenza numero 10 la Consulta ha cancellato quel divieto assoluto: ha detto che impedire a una persona detenuta di vivere un momento di intimità con il coniuge, senza qualcuno che guarda, è una compressione sproporzionata della sua dignità e finisce per allontanare la pena dal suo scopo, che la Costituzione indica nel reinserimento. Una pena che spegne gli affetti, avevano scritto i giudici delle leggi, impoverisce la persona fino a disgregarla e tradisce la funzione rieducativa.
La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo chiede da tempo un equilibrio tra le esigenze dello Stato e la vita privata e familiare del detenuto, e la Consulta si è spinta anche più in là, trattando l’incontro intimo come un diritto della persona e non come un premio da meritare. Da lì è nato quello che nel gergo viene chiamato la stanza dell’affettività: un locale con un letto e un bagno, sorvegliato solo dall’esterno, dove il detenuto può stare da solo con il partner. Il diritto però non è pieno per tutti. Restano fuori i detenuti al 41-bis e quelli sottoposti a sorveglianza particolare, e la richiesta può essere respinta per ragioni di sicurezza. Il punto è come si applica questo diritto nei casi concreti, e la vicenda di Locri lo mostra bene. Il detenuto, difeso dall’avvocato Luca Cianferoni, aveva impugnato il no del Tribunale davanti alla Cassazione. Il sostituto procuratore generale aveva chiesto a sua volta l’annullamento. I giudici, presieduti da Andrea Montagni e con Attilio Mari come relatore, hanno accolto il ricorso.
La pericolosità va misurata sul caso, non sulla fedina - Il primo errore riguarda la pericolosità. Il Tribunale l’aveva ricavata dal passato del detenuto, cioè dalle condanne gravi che si porta dietro e dal processo ancora pendente. La Cassazione spiega che non basta. La sentenza della Consulta permette di negare i colloqui quando ci sono ragioni concrete di sicurezza o di ordine, ma quelle ragioni vanno cercate nel comportamento della persona dentro il carcere e nel rischio effettivo che quello specifico incontro può creare, non nel tipo di reato per cui è stata condannata. Serve un giudizio sul pericolo attuale, fondato su fatti, non un’etichetta appiccicata al curriculum criminale.
Il titolo di reato, da solo, non chiude la porta: lo ha scritto anche il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria nelle sue linee guida, dove chiede ai direttori un’istruttoria vera, basata su come il detenuto si comporta in cella. Il Tribunale di Locri, scrive la Cassazione, si è fermato a una valutazione formale e apparente, una tautologia, senza indicare un solo elemento concreto che rendesse pericoloso quel colloquio. Un giudizio del genere, aggiungono i giudici, non è nemmeno una vera motivazione: è un vuoto travestito da motivazione, e per questo diventa una violazione di legge. C’è però una differenza che riguarda proprio chi, come in questo caso, è ancora imputato e si trova in custodia cautelare. Per queste persone, oltre alle ragioni di sicurezza, possono contare anche esigenze legate ai procedimenti penali ancora in corso. È un limite in più, ma va comunque dimostrato, non dato per scontato.
Il matrimonio in cella vale già come legame - Il secondo errore è forse quello di principio più importante. Il Tribunale aveva negato i colloqui perché il matrimonio era stato celebrato in carcere e non c’era prova che i due avessero convissuto prima. La Cassazione ribalta il ragionamento. La sentenza della Consulta parla di colloqui riservati con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente. Quella piccola congiunzione cambia tutto. Vuol dire che il legame stabile va verificato solo per le coppie non sposate, quelle che stanno insieme di fatto. Per chi è coniuge, invece, è il matrimonio stesso a provare il legame affettivo. Chiedere in più una convivenza precedente significa aggiungere un requisito che la Corte costituzionale non ha previsto.
Su questo la Consulta era stata netta, e la Cassazione lo ricorda. Negare l’intimità a chi si è sposato dietro le sbarre produce quelli che vengono chiamati matrimoni bianchi, cioè unioni mai consumate. È una contraddizione dentro la legge stessa: da un lato lo Stato celebra il matrimonio in carcere, dall’altro impedisce ai coniugi di viverlo, e intanto la mancata consumazione resta uno dei motivi per cui quel matrimonio può essere sciolto. Un cortocircuito che colpisce la dignità dei due sposi. Per questo il fatto che le nozze siano avvenute in cella non può diventare un ostacolo: è semmai la prova che quel legame esiste. L’ordinanza è stata quindi annullata e il caso torna al Tribunale di Locri, che dovrà decidere di nuovo seguendo questi principi.
La decisione si aggiunge a una fila di pronunce, riportate su queste stesse pagine de Il Dubbio, che stanno dando corpo a un diritto rimasto a lungo sulla carta. La strada l’aveva aperta la Corte costituzionale già nel 2012, con una sentenza che chiedeva al Parlamento di intervenire: dodici anni di silenzio, fino alla sentenza numero 10 del 2024. Poi è toccato ai giudici tenere in vita quel principio, perché il legislatore non l’ha ancora tradotto in una legge.
A inizio 2025 la prima sezione della Cassazione ha stabilito che il detenuto al quale viene negato il colloquio intimo può fare reclamo davanti al magistrato di sorveglianza, perché si tratta di un vero diritto e non di una semplice aspettativa. A marzo di quest’anno la stessa sezione ha precisato i limiti che valgono per gli imputati. La Suprema corte è arrivata perfino a riconoscere il colloquio a un detenuto al 41-bis con una donna conosciuta per lettera in diciassette anni di carcere.
Nel frattempo le prime stanze hanno aperto davvero, da Terni a Parma, poi Padova, Trani e Torino. Restano comunque pochissime: il ministro Nordio ha parlato di 32 istituti con spazi disponibili su 189, ma Antigone ne conta cinque o sei davvero funzionanti. Il diritto esiste, ma dipende ancora troppo dal carcere in cui si è finiti e dalla buona volontà di chi lo dirige. La sentenza sul detenuto di Locri serve a ricordare che vale per tutti allo stesso modo, anche per chi ha alle spalle reati gravi e si è sposato quando era già dietro le sbarre.










