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di Giovanni M. Jacobazzi

Il Riformista, 23 giugno 2026

Caso Cucchi, le motivazioni della Cassazione. “Finalmente, nonostante le tante difficoltà, si è chiusa una delle pagine più brutte della storia plurisecolare dell’Arma. A tutela del prestigio e dell’integrità dell’istituzione, mi auguro adesso che il ministro della Difesa Guido Crosetto e il comandante generale Salvatore Luongo procedano con tempestività all’adozione delle previste misure disciplinari”, afferma Luca Marco Comellini, presidente del Partito per la Tutela dei Diritti dei Militari e delle Forze di Polizia (Pdm), costituitosi parte civile nel dibattimento. “Non credo che sarà sufficiente la sospensione dal servizio di qualche settimana: questi militari, che hanno fatto mirabili carriere, hanno tradito la fiducia degli italiani. Non può quindi esserci alcun spazio per loro dopo essersi macchiati di tali efferate condotte”, aggiunge Comellini, ricordando che già all’indomani della sentenza di primo grado lo stesso Comando generale dell’Arma aveva definito i comportamenti accertati “lontani dai valori e dai principi dell’Arma”.

“Come Pdm vigileremo e siamo già pronti con un’istanza di accesso civico per acquisire la documentazione sullo stato dei procedimenti disciplinari, segnalando qualora fosse necessario alla Procura della Repubblica competente ogni eventuale inerzia che dovesse emergere”, puntualizza Comellini. Diciassette anni dopo la morte di Stefano Cucchi, la Cassazione ha dunque messo la parola fine anche al processo sul depistaggio seguito al violento pestaggio del geometra romano, arrestato il 15 ottobre 2009 e morto una settimana dopo, il 22 ottobre, all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Con la sentenza depositata la scorsa settimana, la Quinta Sezione penale della Suprema Corte, presieduta da Luca Pistorelli, relatore Carlo Renoldi, ha confermato l’impianto accusatorio già accolto nei precedenti gradi di giudizio nei confronti degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, accusati di avere alterato o contribuito ad alterare la ricostruzione ufficiale delle condizioni fisiche di Cucchi.

Al centro della vicenda ci sono Alessandro Casarsa, all’epoca colonnello e comandante del Gruppo Carabinieri Roma; Francesco Cavallo, tenente colonnello addetto allo stesso comando; Luciano Soligo, maggiore e comandante della Compagnia Roma Montesacro; Francesco Di Sano, carabiniere scelto in servizio alla stazione di Tor Sapienza; Lorenzo Sabatino, allora colonnello e comandante del Reparto operativo di Roma; e Luca De Cianni. La Cassazione ha rigettato i ricorsi di Casarsa, Cavallo, Soligo, Di Sano e De Cianni. Diversa la posizione di Sabatino, per il quale è stata annullata senza rinvio la sentenza, ritenendo che il fatto contestato non costituisse reato. Il processo, come detto, non riguardava il pestaggio subito da Cucchi nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009 all’interno della Compagnia Casilina. Quel capitolo aveva già portato all’accertamento delle responsabilità di altri militari dell’Arma, condannati in via definitiva e attualmente reclusi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L’oggetto di questo procedimento era invece ciò che sarebbe accaduto dopo.

Come hanno ricostruito i giudici, nei giorni successivi alla morte del giovane furono modificate due annotazioni di servizio redatte dai carabinieri che lo avevano avuto in custodia nella stazione di Tor Sapienza. Nelle versioni originarie comparivano riferimenti a dolori al costato, difficoltà a camminare, forti mal di testa, tremori e altre manifestazioni fisiche che avrebbero potuto suggerire l’esistenza di lesioni precedenti all’ingresso in carcere. Quelle annotazioni vennero successivamente riscritte. I riferimenti più significativi alle condizioni fisiche di Cucchi furono attenuati o addirittura eliminati. Alcuni malesseri vennero attribuiti al freddo, alla magrezza, alla tossicodipendenza, persino alle condizioni della branda. Secondo l’accusa, condivisa dai giudici di merito e sostanzialmente confermata dalla Cassazione, l’obiettivo era evitare che emergessero elementi in grado di indirizzare le indagini verso possibili responsabilità interne all’Arma. La sentenza ricostruisce anche il contesto di quei giorni. Nell’ottobre 2009 il caso Cucchi stava assumendo una crescente rilevanza mediatica, mentre l’Arma era già sotto pressione per la contemporanea vicenda che riguardava i porno ricatti all’allora governatore del Lazio Piero Marrazzo da parte, questa volta, di quattro carabinieri della Compagnia Trionfale.

Per i giudici, proprio in quella fase si sviluppò l’attività che portò alla predisposizione delle seconde versioni delle annotazioni. Uno dei due militari coinvolti, Gianluca Colicchio, si sarebbe rifiutato di modificare spontaneamente il contenuto della propria relazione. Francesco Di Sano avrebbe invece sottoscritto una nuova versione del documento dopo interlocuzioni con i superiori. Per anni quelle alterazioni contribuirono a rendere più difficile l’accertamento della verità. Le indagini seguirono infatti piste poi rivelatesi infondate. La svolta avvenne solo con le dichiarazioni del carabiniere Francesco Tedesco e di altri colleghi che decisero di rompere il muro di omertà.