di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 gennaio 2023
Sul tavolo del ministro della Giustizia Carlo Nordio è arrivata l’istanza dell’avvocato Flavio Rossi Albertini per chiedere la revoca del 41 bis all’anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame da quasi tre mesi. Una istanza dovuta dal fatto che sono sopraggiunti elementi di novità che rendono, di fatto, nullo il presupposto normativo che giustificano il carcere duro.
Ricordiamo che il ministro stesso, tramite un comunicato ha ricordato che il tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto, lo scorso 19 dicembre, il ricorso del detenuto contro il decreto di applicazione del regime speciale. Non solo. Ha aggiunto che, al momento al ministero della Giustizia non è arrivata alcuna richiesta di revoca del regime speciale 41 bis né da parte del detenuto, né da parte dell’autorità giudiziaria, che a fronte dell’aggravamento delle condizioni di salute può disporre una sospensione della pena o chiedere al ministro una revoca del regime speciale.
Ma ora, come ha spiegato a Il Dubbio l’avvocato Albertini, la nuova istanza presentata al ministro si basa su elementi nuovi che ovviamente non potevano essere sottoposti alla cognizione del tribunale di Sorveglianza. Quali? Sono uscite le motivazioni della sentenza di assoluzione del processo Bialystok che ha visto 6 anarchici sotto accusa per diverse tipologie di reati, dall’associazione con finalità di terrorismo (art. 270bis cp) all’attentato terroristico (art. 280 cp), dal danneggiamento all’incendio, passando per l’istigazione a delinquere fino a reati di più lieve entità, come presidi non autorizzati e imbrattamenti, il tutto aggravato dalla finalità di terrorismo.
Ebbene, le motivazioni di tale sentenza, sconfessano l’argomento principale del decreto applicativo del 41 bis per Cospito emesso il 4 maggio 2022 dall’allora ministra della Giustizia, Marta Cartabia, su richiesta concorde della Direzione distrettuale antimafia di Torino e della Direzione nazionale antimafia.
“La lettura che avevamo sempre proposto per la revoca - spiega l’avvocato Albertini -, con questo nuovo elemento sopraggiunto, assume ancora maggiore forza e significatività”. Ricordiamo che l’ipotesi investigativa che dette il via all’operazione Byalistock, poi scaturito in un processo con tanto di assoluzione, parte dal presupposto dell’esistenza di gruppo criminale della federazione anarchica informale (Fai) avente come base a Roma presso il Bencivenga occupato, compagine che si muoverebbe nell’alveo delle indicazioni di Cospito.
La sentenza in esame ha escluso la presunta esistenza di questa cellula ritenuta affiliata alla Fai. Ogni azione non è riconducibile alla Fai come associazione e organizzazione, ma alla Fai come metodo. In sostanza, emerge chiaramente una differenza tra Fai metodo e Fai associazione. Ogni singola azione è riferita alla “Fai metodo”, ossia a quel fenomeno di concorso di persone nel reato nelle singole vicende, ma rispetto al quale resterebbe esclusa la possibilità di ricondurlo a un’ipotesi associativa. E ora che sono state depositate le motivazioni della sentenza Byalistock, sono sopraggiunti nuovi elementi che rafforzano tale assunto.
Il 41 bis ha una ratio ben precisa, “dilatare” il suo uso è ingiustificato. Ricordiamo che Alfredo Cospito - assieme ad Anna Beniamino - è stato condannato per strage contro la pubblica incolumità per due ordigni a basso potenziale esplosi di notte presso la Scuola Allievi Carabinieri di Fossano senza causare né morti né feriti. Un reato che prevede la pena non inferiore ai 15 anni. Poi il colpo di scena. La Cassazione ha riqualificato il reato a strage contro la sicurezza dello Stato.
Parliamo dell’articolo 285 che prevede l’ergastolo. Si tratta del reato più grave del nostro ordinamento che non è stato nemmeno applicato per le stragi di Capaci e Via D’Amelio. Reato introdotto dal Codice Rocco che prevedeva la pena di morte (ora l’ergastolo, nel caso dell’anarchico è ostativo). In sostanza, parliamo di un reato introdotto per evitare la guerra civile. Ergo, con quelle azioni dimostrative, Cospito avrebbe messo in pericolo l’esistenza dello Stato. Chiaro che tutto ciò appare spropositato. D’altronde lo stesso guardasigilli Carlo Nordio ha ricordato che il nostro codice penale ancora porta la firma di Mussolini e che andrebbe, in prospettiva, modificato.
La corte d’Appello che avrebbe dovuto rivalutare la pena, ha accolto le questioni sollevate dalla difesa e con l’ordinanza di nove pagine, di recente depositate, la Consulta dovrà valutare se è incostituzionale l’articolo 69 comma 4 del codice penale.
Nello specifico la parte che prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante. Se verrà accolta la questione, i due anarchici non rischiano più l’ergastolo, ma la pena sarà tra i venti e i ventiquattro anni. Però rimane ancora in piedi il 41 bis. Due sono i canali aperti per la revoca: quello del ministero della Giustizia e l’attesa della decisione della Cassazione.