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di Andrea Pugiotto

Il Riformista, 23 agosto 2022

Assicurare un diritto di tribuna a Marco Cappato sarebbe stato, da parte del partito che avesse deciso di farlo, generoso e lungimirante. Invece no. La sua sarebbe stata una candidatura indipendente non per modo di dire.

Se la politica è agire trasformando, allora c’è molta più politica nella giusta causa assunta da Marco Cappato che in questo caotico avvio di campagna elettorale: la scelta, cioè, di farsi compagno di strada di Elena, malata oncologica terminale, fino alla città elvetica di Basilea dove ha potuto darsi la morte il 3 agosto scorso.

Da questa esperienza umana integrale - di vita e morte, di diritti e divieti, di coraggio e infelicità, vissuta fino alla fine - scaturisce quello che Vladimiro Zagrebelsky (La Stampa, 5 agosto) ha chiamato un “caso Cappato-bis”, dagli inediti risvolti giudiziari, costituzionali, normativi, finanche elettorali. Provo a metterli in fila.

Gli sviluppi giudiziari ruotano attorno all’art. 580 c.p. che - dopo la nota sentenza costituzionale n. 242/2019 sorta dal precedente “caso Cappato” - punisce l’istigazione o l’aiuto al suicidio, salvo si tratti di persona 1) affetta da patologia irreversibile, 2) fonte di sofferenze fisiche o psichiche intollerabili, 3) dipendente da trattamenti di sostegno vitale, 4) capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Qui, a mancare, è la terza condizione. Nonostante la diagnosi infausta e senza scampo, la vita di Elena non dipendeva (ancora) da alcun supporto meccanico o terapeutico: il che non consente di scriminare penalmente la condotta di Cappato. È da escludersi l’istigazione. I quattro minuti videoregistrati dove Elena dichiara la sua volontà, le sue ragioni, il suo j’accuse verso l’Italia che la condanna a morire in esilio, attestano un proposito suicidario autonomamente determinato. Elena non viveva una condizione di abbandono terapeutico o affettivo: era curata, amava riamata, ma ha scelto di morire. Sulla sua volontà Cappato non ha influito. Potrebbe configurarsi, invece, l’agevolazione al suicidio che l’art. 580 c.p. punisce “in qualsiasi modo” sia prestata. Autodenunciandosi, Cappato ha qualificato come “indispensabile” il suo aiuto alla scelta di Elena. Spetterà all’autorità giudiziaria accertare se, davvero, si è trattato di condotta materiale direttamente e strumentalmente connessa all’atto suicidario di una persona autosufficiente e non ancora in punto di morte. E saranno sempre i magistrati a valutare se ricorrano gli estremi per una misura cautelare nei confronti di Cappato, che ha già dichiarato la volontà di aiutare, anche in futuro, altri malati italiani che intendessero recarsi in Svizzera dove ottenere assistenza medica alla loro morte volontaria.

Qui e ora questo solo si può ipotizzare: l’imputazione per un reato punito con la reclusione da cinque a dodici anni, e un possibile provvedimento cautelare per evitarne il pericolo di reiterazione. Autodenunciandosi, Cappato non ha chiesto di chiudere un occhio, semmai di spalancarli su quanto ha fatto. Obbedendo a un diffuso tic linguistico spinto fino all’abuso, Giovanni Maria Flick (Avvenire, 3 agosto) lo definisce un “atto provocatorio”, intendendo così ridimensionarlo per meglio accantonarlo, perché le provocazioni - come usa dire - non vanno raccolte, sono ostentazioni fini a sé stesse, non dettano legge. È un’etichetta sbagliata.

Non si tratta nemmeno di un gesto sacrificale, deriva estranea a chi possiede una cultura politica liberale e libertaria. Né di una mera testimonianza simbolica, come l’obiezione di coscienza del medico all’aborto: un’esenzione per legge a costo zero è facile; la violazione pubblica della legge, comportando il rischio del carcere, è tutt’altro che una passeggiata.

Quella messa in atto è una pratica nonviolenta di lotta politica che ha un nome proprio, disobbedienza civile, il cui obiettivo non è trasgredire le regole, semmai cambiarle. “Disobbedire (civilmente) è lo strumento indispensabile per chi vuole andare alla radice dei problemi senza sradicare la pianta della democrazia”; è una praxis essenziale “per ogni tipo di società aperta che voglia autocorreggersi e innovare”: così scrive Marco Cappato in un suo libro - titolato come un manifesto politico - Credere, disobbedire, combattere (Rizzoli, 2017). Cappato è un visionario pragmatico, Considero la sua condotta un di civismo, non di cinismo. Un’autentica lezione di diritto costituzionale, laddove insegna come ribellarsi a una legge irragionevole che le Camere non intendono cambiare o abrogare: pubblicamente disobbedendo e accettandone le conseguenze, si va a processo per chiederne l’impugnazione davanti al Giudice delle leggi. Così, in nome della legalità costituzionale, sarà possibile per la Consulta annullare o rimodulare la norma impugnata.

Dipendere da trattamenti salvavita - meccanici o terapeutici - per poter accedere al suicidio medicalmente assistito rappresenta, nel panorama comparato, un unicum legislativo e giurisprudenziale. La strada che porta a una nuova questione di legittimità può rivelarsi tutta in salita.

A Palazzo della Consulta non si contesterebbe una norma (l’art. 580 c.p.) per il suo anacronismo rispetto all’avanzare del sapere scientifico e allo sviluppo delle nuove tecnologie. Né si chiederebbe di aggiungervi un’ulteriore eccezione alla regola che punisce l’aiuto al suicidio. Ad essere impugnato direttamente sarebbe, semmai, il giudicato costituzionale della sent. n. 242/2019, per aver introdotto la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale tra le quattro condizioni necessarie a “depenalizzare” il reato. Qui sta il problema. “Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione” (art. 137, comma 3, Cost.) mentre la quaestio mira proprio a sindacare la soluzione adottata dalla Consulta. Ecco perché simili impugnazioni sono dichiarate inammissibili di default, rappresentando - in forma surrettizia - un sindacato di merito di una decisione d’incostituzionalità della quale si cerca di eludere la forza vincolante (art. 136 Cost.). Così, almeno fino ad oggi, hanno ragionato i giudici costituzionali: serviranno argomenti giuridici di segno opposto - che pure non mancano - per rovesciare tale giurisprudenza.

A questo ostacolo processuale se ne aggiunge un altro, squisitamente di politica del diritto. La nostra Corte costituzionale - diversamente da altri tribunali costituzionali - tiene a distanza di sicurezza le scelte di fine vita dal principio di autodeterminazione.

La verità (o qualcosa che molto le assomiglia) è che a Palazzo della Consulta, quando sono in gioco i “diritti infelici”, sembra prevalere un riflesso automatico: proteggere le persone da scelte individuali ritenute contrarie al loro bene e guidarle nel loro stesso interesse, anche al prezzo di limitarne l’autonomo volere. Si chiama paternalismo giuridico: una categoria che dovrebbe essere estranea a una democrazia liberale, di cui contraddice il pluralismo etico e la pari dignità sociale tra le persone. Servirebbe una legge facoltizzante, aperta dunque all’opzione individuale, che guardi all’eutanasia non come a un reato, a un peccato o a una pulsione malata. Si tratta, però, di un’aspettativa tradita da troppo tempo, nonostante i tanti moniti e le tentate iniziative legislative, anche popolari. Per svegliare le nuove Camere da questo letargo servirà un interpello quotidiano e Marco Cappato, da parlamentare, avrebbe potuto incarnarlo al meglio.

La sua sarebbe stata una candidatura indipendente (e non per modo di dire), capace di intercettare un elettorato reattivo che non vota per appartenenza. Avrebbe limitato il danno reputazionale di un Parlamento incapace di affrontare questioni (letteralmente) di vita e di morte, di cui tantissimi elettori hanno fatto o fanno esperienza diretta o per interposta persona. Eppure, nessun partito si è mostrato così generoso e lungimirante da assicurare a Marco Cappato un diritto di tribuna. Per il Parlamento che verrà, è un pessimo abbrivio.