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Ristretti Orizzonti, 13 aprile 2015


Ad Annamaria Alborghetti, della Camera Penale di Padova, abbiamo chiesto che cosa può fare una persona detenuta per tutelare i suoi diritti, in una situazione come quella di Padova, dove la chiusura delle sezioni di Alta Sicurezza sta provocando disagi, sofferenza, anche disperazione.

 

A mio parere è possibile proporre reclamo ex art. 35 bis e 69 6° comma O.P. contro i trasferimenti dell'AS. La legge dà al Magistrato un ampio potere di intervento di fronte all'accertata violazione di diritti garantiti ai detenuti dall'Ordinamento penitenziario.

Infatti, di fronte all'inosservanza da parte dell'Amministrazione di norme da cui derivi al detenuto un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti, il Magistrato, accertata la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina all'Amministrazione di porre rimedio entro un determinato termine.

Nel caso dei trasferimenti in questione per molti detenuti si profilano più violazioni. Innanzitutto l'art.13 che prevede il trattamento individualizzato nonché l'art 14 secondo cui le assegnazioni ai singoli istituti sono disposte tenendo conto delle modalità del trattamento. E a proposito del trattamento, c'è da tener presente che la Corte Costituzionale ha più volte ribadito il divieto della regressione incolpevole del trattamento penitenziario. Francamente sembrava che il Dap volesse far proprio tale principio, tanto da metterlo nero su bianco nella circolare del 2014 che riguarda, appunto, i trasferimenti di detenuti e dove si dice che va rispettato il principio della non regressione del trattamento.

Ma in quella circolare si dice anche che non possono essere trasferiti i detenuti che frequentano corsi scolastici, professionali e che svolgono attività lavorativa stabile. Ritengo, quindi, che vengano violate le norme che garantiscono e tutelano il diritto allo studio e il diritto al lavoro (artt.19 e 20). Nel momento in cui il detenuto perde il lavoro non per motivi disciplinari o per ragioni che riguardano il datore di lavoro, il suo licenziamento è illegittimo. Da tale violazione scaturiscono tutta una serie di altre violazioni, quale l'obbligo di assistenza familiare, etc.

Ma il dato sicuramente più rilevante è che nessuno degli istituti di destinazione è in grado di garantire la continuità del trattamento. E, paradossalmente, ce lo dice proprio il Dap: basta leggere le schede degli istituti pubblicate sul sito del Ministero! A Parma, piuttosto che ad Asti, nelle sezioni di Alta Sicurezza non esiste quasi lavoro, e sono pressoché assenti le attività trattamentali. Quindi credo che ci sia ampio spazio per sostenere che vi è violazione dei diritti garantiti dall'Ordinamento Penitenziario. Come Camera Penale di Padova abbiamo inviato un comunicato alla stampa locale in cui stigmatizziamo la decisione del Dap. Abbiamo inoltre segnalato la gravità del caso all'Unione Camere Penali Italiane, chiedendo un intervento deciso da parte del Presidente e credo che vi sarà un incontro con il capo del Dap.