di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 31 luglio 2018
Corte di cassazione - Sentenza 30 luglio 2018 n. 36437. A seguito di un accertamento da parte della polizia giudiziaria, per contestare il reato di mancato allontanamento dal territorio italiano non è necessario produrre il decreto di espulsione emesso dal Questore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 36437del 30 luglio 2018, accogliendo il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di Appello di Trieste contro la decisione del locale giudice di pace che invece aveva assolto l'imputato, di origine serba, in quanto mancava "un riscontro documentale alla testimonianza dell'operante". L'ufficiale infatti aveva riferito di avere proceduto (nel marzo 2016) al controllo e all'identificazione dell'imputato che risultava colpito dal provvedimento di espulsione emesso dal Questore (nel dicembre 2015), senza però produrlo in giudizio.
Per la Suprema corte le dichiarazioni testimoniali, "purché credibili e riferite a fatti specifici di diretta cognizione, non necessitano, in vista dell'utilizzazione probatoria, di riscontri esterni perché, in assenza di specifici e riconoscibili elementi idonei a giustificare il sospetto di dichiarazioni consapevolmente false, il giudice deve presumere che il testimone abbia correttamente riferito quanto a sua effettiva conoscenza e deve limitarsi a verificare la compatibilità tra il contenuto delle dichiarazioni testimoniali e le altre risultanze probatorie". E nel caso specifico il giudice di pace non aveva espresso dubbi sulla credibilità del testimone né aveva esercitato i poteri istruttori.
La Cassazione ha così accolto il ricorso della Procura statuendo che nel giudizio di rinvio il Giudice di pace dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto: "le dichiarazioni testimoniali dell'ufficiale di polizia giudiziaria, purché credibili e riferite a fatti specifici, non necessitano, in vista dell'utilizzazione probatoria, di riscontri". "Il giudice, qualora ritenga insufficienti gli elementi probatori acquisiti mediante la dichiarazione testimoniale dell'ufficiale di polizia giudiziaria in merito all'esistenza di un fatto giuridico - presupposto all'oggetto dell'accertamento - del quale l'operante abbia avuto conoscenza per ragioni di ufficio, ha il dovere di esplicitare le ragioni per le quali ritenga di non procedere ai sensi dell'art. 507 c.p.p., in quanto il potere di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova rientra nel compito del giudice di accertare la verità ed ha la funzione di supplire all'inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio".










