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di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 19 ottobre 2023

Il magistrato di sorveglianza consente a un detenuto di parlare liberamente col nipote, nonostante abbia compiuto il quattordicesimo anno: la decisione è supportata da una pronuncia della Consulta. Il detenuto al 41 bis può ancora svolgere un colloquio visivo senza vetro divisorio con il nipote, anche se quest'ultimo ha compiuto il quattordicesimo anno di età. Dopo un iter travagliato e, soprattutto, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale che ha sottolineato la possibilità di autorizzare tali colloqui senza vetro divisorio anche con minori sopra i dodici anni, purché vi siano motivazioni opportunamente motivate, il magistrato di sorveglianza di Spoleto, Fabio Gianfilippi, ha accolto l'istanza dell'avvocata Barbara Amicarella del foro de L'Aquila.

La sentenza della Corte Costituzionale del 6 aprile 2023 - Nel reclamo presentato, il detenuto ha sollevato dubbi sulle modalità con cui l'istituto penitenziario gli consentiva di incontrare i propri nipoti senza l'ausilio del vetro divisorio. Secondo le disposizioni previste nell'articolo 41 bis comma 2 quater dell'ordinamento penitenziario e nella circolare ministeriale del 2 ottobre 2017, i colloqui visivi con i familiari, inclusi i nipoti, devono svolgersi in locali appositamente attrezzati con il vetro a tutta altezza per impedire il passaggio di oggetti non consentiti. Tuttavia, la questione centrale sollevata dal reclamo riguardava il divieto di colloqui senza vetro divisorio con i nipoti che avessero superato il dodicesimo anno di età. Il detenuto lamentava il divieto di abbracciare suo nipote, che aveva già compiuto tredici anni, a causa delle restrizioni legate al Covid-19, che avevano temporaneamente sospeso i colloqui senza vetro divisorio. Il detenuto sosteneva che il suo diritto fondamentale di mantenere un legame fisico con il proprio nucleo familiare, specialmente con i nipoti minori, fosse stato compromesso.

Il reclamo del detenuto è stato valutato in base all'articolo 35 bis e all'articolo 69 comma 6 lett. b) dell'ordinamento penitenziario. La Corte Costituzionale, in una sentenza del 6 aprile 2023, aveva già stabilito che il vetro divisorio non doveva essere considerato l'unica soluzione per i colloqui visivi, specialmente quando coinvolgevano minori ultraquattordicenni. La Consulta ha chiarito come una disciplina che escluda completamente la possibilità di mantenere un contatto fisico durante i colloqui visivi con i familiari, incluso con quelli in età più giovane, sarebbe certamente in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 27 della Costituzione. Ma tale esclusione, sulla carta, non esisterebbe. La Corte ha evidenziato che i colloqui con i familiari rappresentano un momento a rischio per l'obiettivo del regime detentivo differenziato, ovvero impedire i collegamenti tra i detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali e i membri di tali organizzazioni che sono liberi. Pertanto, durante i colloqui, è legittimo adottare misure rigorose per impedire il passaggio di oggetti. Tuttavia, il legislatore non ha specificato le soluzioni tecniche pertinenti, limitandosi a richiedere che i locali destinati ai colloqui siano “attrezzati” per prevenire tale passaggio.

La Consulta ha quindi chiarito che l'utilizzo del vetro divisorio, sebbene sia la soluzione più idonea per raggiungere l'obiettivo di legge, non è imposto esplicitamente dal testo della disposizione. Di conseguenza, non è illegittima la circolare dell'amministrazione penitenziaria che consente colloqui senza schermatura con i familiari minori di dodici anni. Nel contempo, ci tiene a sottolineare che l'indicazione contenuta nella circolare non impone una scelta rigida che potrebbe non essere adeguata alle specifiche esigenze di ogni singolo caso.

Il magistrato di sorveglianza ha tenuto conto anche dell’emergenza Covid - Nel caso specifico, ora accolto dal magistrato di sorveglianza di Spoleto, nonostante il nipote del detenuto avesse già compiuto tredici anni, non erano emerse criticità nei colloqui svolti senza vetro divisorio. L'istituto penitenziario aveva anche adottato misure di sicurezza rigorose, tra cui la videoregistrazione, l'ascolto e il controllo visivo durante i colloqui. Pertanto, la magistratura di sorveglianza ha deciso di accogliere il reclamo del detenuto presentato dal suo legale Barbara Amicarella. Gli è stato consentito di svolgere un solo colloquio visivo senza vetro divisorio con il nipote, nonostante avesse raggiunto il quattordicesimo anno di età.

Questa decisione è stata presa considerando le circostanze particolari e le precauzioni adottate dall'istituto penitenziario per garantire la sicurezza durante il colloquio. Basti pensare, come si legge nell'ordinanza, che il detenuto viene sottoposto a controllo con ausilio di metal detector prima e dopo la fruizione dei colloqui. Anche per i detenuti in alta sicurezza (AS), al termine del colloquio, oltre il controllo strumentale, ove vi siano fondati sospetti circa la presenza di passaggi non consentiti, si provvede a perquisizione manuale.

Non solo. Nel caso specifico, dall'istruttoria non sono emersi elementi di criticità riferibili ai colloqui svolti dall'interessato, ed in particolare a quelli svolti con il nipote (che era ancora infradodicenne quando sopravvenne il Covid), anche senza vetro divisorio, finché gli è stato consentito. Sempre nell'ordinanza, si evidenzia che, a fronte di questo elemento, occorre tener conto della singolare e dolorosa situazione in cui il detenuto (condannato alla pena dell'ergastolo) si è venuto a trovare a causa del Covid-19 e delle cautele conseguenti, non essendogli stato consentito di svolgere, con la modalità senza vetro, almeno ancora un colloquio in cui abbia potuto abbracciare il nipote e prepararlo al nuovo tempo in cui non gli sarebbe più stato consentito quel contatto fisico.

Ecco perché il magistrato di sorveglianza accoglie il reclamo volto alla possibilità di effettuare ancora un colloquio visivo senza vetro divisorio con il nipote, anche se questi ha compiuto il quattordicesimo anno di età. Ovviamente con le speciali precauzioni che l'istituto penitenziario ha già dato atto di prendere per ogni colloquio senza vetro divisorio che si svolga con i minori infradodicenni e salva la facoltà di interrompere immediatamente il colloquio ove dall'osservazione a vista che viene effettuata emergano elementi di criticità che lo impongano.

Per La Consulta c’è la discrezionalità della magistratura di sorveglianza - Questa decisione è di vitale importanza, perché ha implicazioni che vanno oltre il singolo caso, poiché stabilisce un importante precedente in merito all'equilibrio tra i diritti dei detenuti e le necessità di sicurezza stabilite dal 41 bis. La magistratura di sorveglianza ha sottolineato l'importanza di valutare attentamente ogni situazione e adottare misure proporzionate per garantire che i diritti fondamentali dei detenuti (ma soprattutto l’affettività e quindi il diritto dei figli minorenni) siano rispettati, anche in situazioni complesse come quella descritta in questo caso specifico. Da ricordare nuovamente che la stessa Consulta ha evidenziato che la magistratura di sorveglianza ha questo potere di discrezionalità, quindi di poter stabilire il colloquio senza vetro divisorio anche per i minori che hanno raggiunto il 14° anno di età.

Il momento del colloquio visivo è l'unico in cui il rapporto con il genitore può esprimersi, specialmente se il genitore è detenuto e ancora di più se si trova al 41 bis. In questo contesto, soprattutto quando il minore è ancora un bambino o si trova nelle fasi dello sviluppo, il contatto fisico con il genitore assume un ruolo centrale, non sostituibile da un dialogo che può essere ostacolato dal vetro o inefficace nel creare un rapporto umano già compromesso dalla situazione di detenzione. Tutto ciò è garantito da un accurato sistema di controllo imposto appunto dal particolare regime detentivo.