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di Luigi Ferrarella

Corriere della Sera, 10 giugno 2025

Moglie lontana e figli in altre carceri: il magistrato del Tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto il reclamo di un detenuto del carcere di Opera. “Il rispetto della Costituzione e della Convenzione dei diritti dell’uomo rende necessario riconoscere” anche “al detenuto sottoposto al 41 bis il diritto di effettuare colloqui in videochiamata con i propri familiari in sostituzione dei colloqui in presenza, secondo modalità individuate dall’Amministrazione penitenziaria e nei limiti derivanti dal numero di postazioni”: il magistrato del Tribunale di sorveglianza di Milano accoglie così il reclamo di un detenuto al 41 bis, che lamentava che il carcere di Opera non gli consentisse di videochiamare (una volta autorizzato) la moglie in Sicilia che non vede da anni, e i due figli reclusi in altri penitenziari italiani.

Opera, chiedendo il rigetto del reclamo del detenuto “orientato alla tutela di un mero interesse personale non attinente alla violazione di diritti soggettivi”, sollevava “controindicazioni di natura organizzativa, poiché per i colloqui visivi in videochiamata sono impiegate le medesime salette che vengono utilizzate per le udienze penali in videoconferenza, considerato l’elevato numero di detenuti e il numero contenuto di salette”. I colloqui visivi da remoto, introdotti durante la pandemia Covid, dal 2022 sono poi rimasti possibili per i detenuti sottoposti a circuiti di media e di alta sicurezza. Il Dap utilizza una rete intranet (non pubblica) che garantisce la massima sicurezza, scongiura intrusioni di terzi non ammessi dai giudici, registra e può essere interrotta.

Sulla base di queste coordinate, valuta la giudice Beatrice Secchi, resta “la necessità di realizzare un corretto bilanciamento fra le esigenze proprie del regime 41 bis e quella di garantire l’effettività del diritto a conservare i legami familiari attraverso la fruizione dei colloqui”. Il detenuto affermava di non avere colloqui visivi con la moglie da molti anni, sia per la difficoltà della donna a spostarsi dalla Sicilia profonda, sia per problemi economici, e con i due figli perché entrambi detenuti. La giudice ricorda che il diritto del detenuto al colloquio con i familiari trova nella Costituzione garanzia ricavabile dagli articoli 29, 30 e 31, e dall’articolo 8 nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo; mentre le assai più onerose restrizioni del 41 bis “sono costituzionalmente legittime solo se funzionali non già ad assicurare un surplus di punizione per gli autori di reati di speciale gravità, bensì esclusivamente a contenere la persistente pericolosità di singoli detenuti”, sempre che non risultino “sproporzionate o tali da vanificare del tutto la funzione rieducativa della pena”.

Su questi parametri, il diritto ai colloqui visivi in videochiamata “deve essere riconosciuto non solo nei casi in cui il familiare non possa effettuare il colloquio in presenza per “età o malattia”, ma anche per differenti motivazioni pure facilmente documentabili: non c’è alcun ragionevole motivo per imporre al familiare di compiere lunghi viaggi per recarsi, ogni volta, nell’istituto penitenziario ove si trova il detenuto, spesso attraversando l’Italia e sostenendo costi non irrisori”. E per quanto riguarda i figli, “pacificamente il diritto ad effettuare colloqui in videochiamata deve essere riconosciuto quando anche il familiare risulti detenuto, sempre che ovviamente il colloquio in presenza sia stato autorizzato”.