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di Anna Mastromarino

La Stampa, 10 aprile 2025

Ogni sua disposizione marca concrete discontinuità con il passato anche quando non sembra farlo. Lo fa perché i suoi costituenti avevano già deciso da che parte della storia stare. Le Costituzioni sono documenti capaci più di qualsiasi atto normativo di marcare le continuità e le discontinuità con il passato. In questo senso, a me pare che si possa dire che le costituzioni sono “luoghi di memoria”, ossia spazi pensati non per glorificare il passato e i suoi protagonisti, ma con il fine di costruire un futuro. Questo trovare nella storia le ragioni del presente per definire l’avvenire comporta necessariamente l’accettazione di un fatto incontrovertibile: sin dall’inizio la Costituzione italiana si presenta come diretta conseguenza del fascismo.

Potremmo dire che senza l’esperienza del regime di Mussolini la nostra Costituzione sarebbe stata diversa, assai diversa. Ciò perché essa si struttura a partire dal fascismo, nel senso che si muove in tutto e per tutto al contrario rispetto all’esperienza totalitaria del primo Novecento, optando per soluzioni giuridiche che sono prima di tutto l’antitesi di quelle adottate nei decenni precedenti. Se è vero che la Carta del 1948 privilegia soluzioni che sono spesso l’esito di difficili compromessi o che sono il risultato del prevalere di una forza politica sull’altra limitatamente a questo o quell’aspetto, non di meno, per diverse che siano state, tutte queste scelte sono accomunate da un convinto spirito antifascista ed è in questo senso che il nostro testo è antifascista, in quanto pensato per non essere fascista.

Ogni sua disposizione marca concrete discontinuità con il passato anche quando non sembra farlo. Lo fa perché i suoi costituenti avevano già deciso da che parte della storia stare. In quest’ottica possiamo arrivare a dire che la Costituzione italiana è democratica e umana perché è antifascista: in contrapposizione a un regime che fa del popolo, o meglio dire delle masse, il suo fondamento, senza concepire alcuna differenziazione, alcun individualismo, senza riuscire a scorporare il singolo uomo e la singola donna dal concetto ideale di italiano e italiana, la Costituzione pone al centro del suo progetto politico gli uomini e le donne, al plurale, variegati, diversi. Quell’uomo e quella donna intesi nella loro concretezza fatta di idee, di desideri, di ambizioni, di paure, di difficoltà, ma anche di divari, discriminazioni, ingiustizie. Nella prospettiva costituente del 1946 non esiste “l’italiano”; esistono gli uomini e le donne della Repubblica.

Si pensi, in questo senso, ai diritti sociali. Qualcuno potrebbe essere portato a credere che il regime fascista fosse un ordinamento, certo con molti limiti, ma non di meno già attento allora, come lo è oggi la nostra Carta, ai bisogni dei suoi cittadini. Prendiamo, per esempio, l’interesse dimostrato verso i bambini e i giovani: l’infanzia al centro di molte politiche nazionali, le colonie estive, lo sport, l’educazione scolastica. A un primo sguardo si potrebbe pensare che vi sia stato alla base degli interventi del regime un progetto di sviluppo sociale, quella stessa cura poi ripresa dai costituenti. Ma la verità è ben altra. La verità è che i diritti sociali, quelli che la nostra Carta riconosce ai suoi cittadini e alle sue cittadine, sono una cosa seria e una sfida importante, del tutto estranea alla prospettiva del regime fascista.

I diritti sociali, in effetti, sono prima di tutto diritti “di liberazione”, nel senso che il diritto allo studio, il diritto alla salute, il diritto alla casa hanno come primo e fondamentale fine quello di liberare i suoi titolari dall’ignoranza, dalla malattia, dalla povertà. Detto più generalmente, i diritti sociali sono diritti di liberazione perché il loro obiettivo è quello di emancipare uomini e donne dallo stato di bisogno.

In questo senso essi sono strettamente legati ai cosiddetti diritti dell’epoca liberale (gli stessi schiacciati progressivamente durante il fascismo) pensati per delimitare spazi “di libertà” all’interno dei quali i pubblici poteri non possono interferire rispetto al loro godimento (o possono farlo solo in determinate circostanze predeterminate).

Per meglio capire, si prenda in esame un diritto costituzionale fondamentale come quello della libera manifestazione del pensiero, in forma scritta, orale o simbolica, attraverso opere d’ingegno, artistiche o quant’altro. Si tratta senza dubbio di un diritto che sancisce una libertà la quale - entro certi limiti, che possono cambiare da ordinamento a ordinamento - permette agli individui di contribuire alla diffusione del loro punto di vista; d’altra parte, non sfugge il fatto che senza l’avverarsi di una serie di precondizioni sarebbe difficile poter davvero esercitare questa libertà: senza cioè esserselo formato quel punto di vista, attraverso la lettura, per esempio, o la comprensione e l’interpretazione delle informazioni ricevute; senza poterlo diffondere quel punto di vista, attraverso la scrittura o altro linguaggio; senza avere uno spazio pubblico di confronto dove quel punto di vista possa incontrarsi o scontrarsi con altri punti di vista assumendo nuove forme. Ne consegue che il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero presuppone il riconoscimento di diritti sociali come quello all’istruzione o quello alla cultura, capaci di emancipare dall’analfabetismo e dall’emarginazione.

Fuori da questo orizzonte di senso, fuori cioè da un processo di “capacitazione”, i diritti restano desideri più che progetti o, ancor peggio, si trasformano in occasione di discriminazione, non certo di inclusione e integrazione sociale, dal momento che solo coloro che hanno sin dalla nascita gli strumenti economici e sociali per costruirsi una “capacità” possono goderne. Questo vincolo tra diritti di libertà e diritti di liberazione trova espressione proprio nell’art. 3 della nostra Costituzione, dedicato al principio di uguaglianza.