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di Paolo Foschini

Corriere della Sera, 14 maggio 2025

Misure alternative alla detenzione, benefici, affidamento, permessi, lavoro esterno. Sono diverse le modalità di esecuzione di una pena che consentono di non scontarla tutta e soltanto in galera. E a prescindere dalla loro diversità e tipologia è bene aver chiari due concetti che le accomunano. Il primo è che il legislatore, nel prevederle, non fu mosso da benevolenza buonista verso i condannati ma dall’aver compreso prima di tutti gli altri che in realtà quella era la strada per ridurre il ritorno al crimine quindi aumentare la sicurezza generale (e i dati reali gli hanno sempre dato ragione, al netto dei singoli “fallimenti” che poi conquistano la cronaca mentre le migliaia di “successi” no). “A distanza di mezzo secolo dalla legge del 1975 che ha introdotto queste possibilità - sottolinea Roberta Cossia, giudice di sorveglianza del Tribunale di Milano - ci sono tutti i i numeri per poter fare delle valutazioni concrete: scontare una condanna chiusi in carcere dal primo all’ultimo giorno non significa certezza della pena ma, nella maggior parte dei casi, solo certezza di ritorno al crimine”.

Il secondo punto è che nessun “beneficio” viene concesso in automatico: c’è sempre una valutazione preliminare da parte di un giudice o di una autorità. Che si tratti della magistratura o della direzione del carcere. Tali valutazioni si basano sul percorso fatto fino a quel momento dalla persona da cui quel beneficio è richiesto e ovviamente non possono “garantire” nulla sul suo comportamento futuro: così come il rilascio della patente di guida al signor Rossi anche dopo un esame perfetto non garantisce che egli non si metterà un giorno al volante ubriaco investendo una mamma col passeggino sulle strisce. Ma vediamo quali sono questi “benefici” e come funzionano.

La competenza a decidere sulla concessione di misure alternative alla detenzione (disciplinate dalla Legge. n. 354/1975) è affidata al Tribunale di Sorveglianza. Possono accedervi i detenuti che hanno evidenziato progressi nel processo di risocializzazione e devono scontare un residuo di pena che rientri nei limiti fissati dalla Legge.

L’affidamento in prova ai servizi sociali (art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario) prevede la possibilità per chi ha una pena inferiore ai tre anni di essere affidato ai servizi sociali fuori dell’istituto per un periodo uguale a quello della pena da espiare. Il provvedimento viene adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta per almeno un mese in istituto. Le prescrizioni relative all’affidamento in prova sono modificabili nel tempo da parte del Magistrato di Sorveglianza.

La semilibertà (artt. 48 e seguenti dell’Ordinamento Penitenziario) consiste nella possibilità per il condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto; possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell’arresto e della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale. In certi casi il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà anche dopo l’espiazione di almeno metà o due terzi della pena, a seconda dei reati commessi. L’ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso della detenzione, quando vi siano le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.

La detenzione domiciliare (art. 47 ter dell’Ordinamento penitenziario) - possibilità prevista per molti reati ma non per tutti - può essere espiata dal condannato nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza per chi aveva già compiuto settanta anni all’inizio della pena (purché non sia stato dichiarato “delinquente abituale” o recidivo). Può accedere alla detenzione domiciliare anche chi abbia una pena residua inferiore ai quattro anni, o a tre, o a due, a seconda dei tipi di reati o della situazione familiare.

E poi c’è l’autorizzazione al lavoro esterno (art. 21), che tecnicamente non rappresenta un “beneficio” ma semplicemente una delle modalità per tradurre in pratica quanto previsto dall’articolo 15 dello stesso Ordinamento penitenziario: cioè il fatto che la pena deve favorire (e questo invece è la Costituzione a dirlo, con l’articolo 27) un cambio di vita del condannato e il suo reinserimento nella società. I tempi cambiano a seconda dei reati commessi: in generale prima di accedere al lavoro esterno bisogna aver scontato almeno un terzo della pena, o almeno dieci anni in caso di ergastolo. A valutare e decidere sull’ammissione della persona al programma di lavoro è in questo caso l’amministrazione penitenziaria, in definitiva la direzione del carcere, mentre la magistratura ha il compito di fare una valutazione successiva: motivandone le ragioni in caso negativo. I detenuti assegnati al lavoro all’esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza: uscita dal carcere in tempo utile per raggiungere il luogo di lavoro, rientro in carcere al termine del lavoro svolto. Le stesse disposizioni si applicano anche ai detenuti ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all’esterno degli istituti penitenziari.