di Antonino Catalano*
Il Dubbio, 14 giugno 2023
È giunto il momento di riconsiderare la pena dell’ergastolo. La Costituzione della Repubblica ha compiuto 77 anni ma ancora non si è data piena attuazione al terzo comma dell’articolo 27 che testualmente recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. “La Costituzione ci dice che tutte le pene, nessuna esclusa, devono tendere al reinserimento sociale, e avere una funzione di emenda”, per citare il Dottor Santi Consolo, Garante dei detenuti in Sicilia, dall’intervista al “Dubbio” dello scorso 17 maggio. È proprio tale obbligatoria previsione dell’orientamento della pena alla “rieducazione del condannato” che rende difficile comprendere come sia con essa compatibile l’ergastolo, ossia il “fine pena mai”, e che impone di riconsiderare la pena dell’ergastolo.
Certo non si può trascurare né ignorare come detta pena sia comminata per gravissimi delitti che suscitano profondo allarme e sdegno, offendono profondamente la coscienza sociale e lasciano laceranti ferite nelle famiglie delle vittime. Ma riconsiderare l’ergastolo, oltre che necessario, è un imperativo previsto dalla norma costituzionale citata.
Quid juris, allorché la previsione legislativa si avverasse, per il pentimento sincero (e non solo strumentalmente collaborativo) del condannato, per la presa di coscienza della disumanità della propria condotta passata, per il ripudio sincero del pregresso, per la costante e proficua collaborazione al percorso rieducativo, per la condotta dignitosa e irreprensibile tenuta nell’espiazione della pena, quando in altre parole, può constatarsi affermativamente che il condannato ha messo a frutto gli effetti di una detenzione espiata per lunghissimi anni, è cambiato divenendo persona “diversa” da quella che ha commesso il delitto per il quale è stato condannato? Non risponde a Giustizia, oltre che ad un obbligo costituzionalmente protetto e garantito, consentirgli, in tale caso, il reinserimento nei suoi affetti, nella società, offrirgli di mettere in atto tale rinnovato cambiamento, a beneficio della collettività?
Papa Francesco, sul ruolo del diritto penale e sulla importanza di saper dosare la pena con prudenza e con attenzione, guardando alle persone in carne ed ossa, ha ricordato che bisogna ricercare una “giustizia che oltre che padre sia anche madre” ; una giustizia che si sappia naturalmente far carico delle vittime, ma che non dimentichi gli autori dei reati, una giustizia che sia “umanizzatrice, genuinamente riconciliatrice, una giustizia che porti il delinquente, attraverso un cammino educativo e di coraggiosa penitenza, alla riabilitazione e al totale reinserimento nella comunità”. Ancora, nel discorso tenuto ai membri dell’Associazione internazionale di diritto penale, in occasione del loro XX congresso, il Pontefice ha detto: “Occorre vigilare” e andare, dunque, verso una “giustizia penale restaurativa”. In ogni delitto c’è “una parte lesa”, ma “compiere il male”, ha ammonito, “non giustifica altro male come risposta. Si tratta di fare giustizia alla vittima, non di giustiziare l’aggressore”, ha aggiunto.
E le carceri, ha concluso, “devono guardare ad un reinserimento”, motivo per cui “si deve pensare profondamente al modo di gestire un carcere, di seminare speranza di reinserimento e ripensare sul serio l’ergastolo, per un modello di giustizia basato sul dialogo e l’incontro, in grado di restaurare i legami intaccati dal delitto”. A cosa servirebbe tanto lavoro se, poi, l’auspicato “reinserimento” non potesse concretamente attuarsi per l’ostacolo frapposto da una pena che non ha mai termine? Va data piena attuazione al concetto di “reinserimento” che altrimenti, nell’interminabile esecuzione dell’ergastolo, rimarrebbe pura ed accademica asserzione.
*Avvocato del Foro di Termini Imerese









