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di Stefano Valenza*

Il Riformista, 27 aprile 2024

Ogni volta che viene concesso un beneficio, a distanza di sei/otto mesi dalla proposizione dell’istanza, si certifica di fatto che una persona ha occupato inutilmente un posto cella per tutto quel tempo. Oltre alla già più volte denunciata severità nella valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici penitenziari ciò che incide in misura rilevante sul sovraffollamento delle carceri della regione sono i tempi lunghissimi necessari per la decisione delle istanze e per la fissazione delle udienze dinanzi il Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Ogni (ancorché rara) volta che viene concesso un beneficio in udienza a un detenuto, a distanza di sei/otto mesi, quando si è fortunati, dalla proposizione dell’istanza, si certifica di fatto che una persona che aveva ab origine diritto ad uscire dal carcere ha occupato inutilmente un posto cella per mesi in attesa della decisione. La vicenda riportata di seguito è l’esempio estremo di quanto detto. D.C., uomo all’epoca di 40 anni, totalmente incensurato e privo di carichi pendenti, inserito nel tessuto sociale e lavorativo capitolino, è stato tratto in arresto in data 21.1.2019 per violazione della Legge stupefacenti ed è stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione, con la concessione degli arresti domiciliari dal mese di luglio 2019.

A seguito del passaggio in giudicato della sentenza, a causa della c.d. ostatività del titolo di reato dovuta alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantitativo, in data 19.11.2020 il condannato ha fatto ingresso nel carcere di Rebibbia, con fine pena fissato al 24.7.2021, tenuto conto della liberazione anticipata per la pena già espiata a titolo cautelare. Pochi giorni dopo allora, il primo dicembre 2020, il difensore ha quindi richiesto al competente Magistrato di Sorveglianza di Roma la concessione in via provvisoria del beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale, tenuto conto del ravvicinato fine pena, (circa otto mesi), della condizione di salute assai precaria dell’anziano padre del detenuto, non più in grado di gestire da solo l’impresa commerciale di famiglia, nonché dell’emergenza pandemica in atto.

Alla data del 24.1.2021 l’istanza non risultava essere nemmeno iscritta, per cui il difensore segnalava la situazione al Presidente del Tribunale di Sorveglianza sollecitando l’adempimento e la trasmissione al Magistrato di Sorveglianza per la decisione provvisoria. Con provvedimento dell’8.3.2021, e quindi a distanza di 97 giorni dalla presentazione, l’istanza “più volte sollecitata” (come si legge nell’incipit del provvedimento), veniva respinta.

Pur dandosi atto in motivazione dell’assoluta incensuratezza del condannato, dell’ottimo comportamento tenuto nel periodo di quasi due anni trascorso agli arresti domiciliari, e del percorso inframurario con “la frequentazione di corsi scolastici e la disponibilità a cogliere le varie opportunità trattamentali”, (“bella la boiserie, bello l’armadio, bello tutto” dice il Marchese del Grillo all’ebanista prima di rifiutarsi di pagare il conto), il Magistrato riteneva non concedibile il beneficio in assenza della elaborazione di un piano trattamentale completo “visto il brevissimo tempo di detenzione”, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per la fissazione dell’udienza.

A seguito degli ulteriori solleciti avanzati dalla difesa l’udienza di trattazione veniva fissata al 23.6.2021 e cioè a distanza di 204 giorni dalla proposizione dell’istanza, ma ad un mese esatto dal fine della pena. Il Tribunale con provvedimento depositato il successivo 25.6.2021 ha rigettato la richiesta. Preso atto ancora una volta degli elementi positivi già valutati e questa volta anche del parere favorevole espresso dagli educatori alla concessione del beneficio, (“bella anche la cassapanca”, insomma), “il Tribunale reputa di dover disattendere la richiesta in questa sede formulata, posto che la invocata misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non appare in concreto avere ad avviso del Collegio alcuna valenza trattamentale, potendo avere la ipotizzabile prova solo una efficacia temporale limitatissima, (circa 25 giorni), il che non consentirebbe neppure di valutare congruamente l’esito della stessa”. Per la concessione provvisoria era troppo presto, per la decisione definitiva troppo tardi.

Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo” (Comma 22 - Joseph Heller - 1961).

*Avvocato penalista