di Maria Teresa Caputo*
altalex.com, 28 febbraio 2026
Risponde del reato ex art. 391-ter c.p. anche il familiare che non censura e incentiva l’uso illecito dello smartphone del detenuto (Cassazione n. 1787/2026). L’ingresso illegale di smartphone negli istituti penitenziari è un fenomeno largamente diffuso ed evidentemente non sufficientemente contrastato nonostante la previsione del reato ex articolo 391-ter del codice penale che dovrebbe agire da deterrente. Tralasciando i casi di agenti penitenziari corrotti, il rischio che i cellulari entrino, nascosti in pacchi contenenti indumenti o alimenti, in occasione di visite di parenti e amici, è elevato. A tanto di aggiungano i casi di lanci di telefonini oltre il muro di cinta e di droni che, indisturbati, sorvolano gli istituti penitenziari per effettuare consegne “a domicilio”.
È notizia di questi giorni il rinvenimento nel carcere di Foggia di dieci telefonini e di un drone e nel carcere di Modena di cellulari il cui ingresso è stato tentato proprio in occasione di un colloquio. Per fronteggiare il fenomeno occorrerebbe intensificare le perquisizioni nelle celle, avvalersi di metal-detector e ricorrere ai disturbatori di segnali (jammer) al fine di impedire le comunicazioni. Si tratta di controlli impossibili da attuare se, in occasione dei turni, un singolo agente si ritrova spesso solo a sorvegliare anche centinaia di detenuti.
A tanto si aggiunga la necessità che vengano stanziati maggiori fondi per l’acquisto dei disturbatori di frequenza. Accade così che, pur privati della libertà personale, dall’interno degli istituti penitenziari si continui a gestire traffici illeciti mantenendo legami con le cosche di appartenenza e con quella sfrontatezza che in alcune occasioni è culminata in riprese video all’interno delle celle, postate sui social.
È in tale contesto che si colloca la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, I sezione penale, n. 1787 depositata il 16 gennaio 2026. Trattasi di sentenza che estende il reato ex articolo 391 ter, comma 3 del codice penale a soggetti diversi dal detenuto e tanto in forza di un concorso di persone nel reato ex articolo 110 del codice penale che non può essere ignorato ove sia ravvisabile non un mero comportamento passivo bensì un contributo partecipativo positivo, morale o materiale, all’altrui condotta criminosa.
Con ordinanza del 30 aprile 2025, il tribunale del riesame di Catanzaro annullava la precedente ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari dello stesso ufficio aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari al padre di un detenuto, per il reato di cui all’articolo 391 ter comma 3 del codice penale, aggravato ai sensi dell’articolo 416 bis 1 del codice penale. Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione deducendo l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità del provvedimento impugnato nella parte in cui escludeva la configurabilità, in capo all’indagato, del reato oggetto di provvisorio addebito.
Ad avviso del ricorrente, l’ordinanza impugnata non avrebbe motivato le ragioni per le quali il comportamento dell’indagato (genitore del detenuto) non poteva qualificarsi in termini di concorso morale. Per il tribunale del riesame l’indagato aveva semplicemente ricevuto le telefonate dal figlio detenuto, escludendosi pertanto un concorso nel reato, non avendo tale comportamento passivo rafforzato il proposito criminale altrui.
La sentenza della Suprema Corte, I sezione penale n. 1787 del 2026 - Per comprendere tale sentenza occorre preliminarmente analizzare il contenuto dell’articolo 391-ter del codice penale disciplinante il reato di “Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti”. Il predetto reato è stato introdotto, nel codice penale, dal Decreto Legge n. 130 del 2020, convertito nella Legge n. 173 del 2020, quale risposta al crescente dilagare dell’illecita introduzione in carcere dei telefoni cellulari.
Occorreva introdurre un reato che colpisse, come vedremo, direttamente anche il detenuto, non essendo sufficiente la previsione degli illeciti disciplinari. Con la finalità di punire ad ampio raggio i responsabili dell’ingresso dei dispositivi, l’articolo 391 ter del codice penale, pertanto, al comma 1 sancisce: “Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 391-bis, chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l’uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti, al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni”.
Pena aggravata (da 2 a 5 anni) se, come previsto dal comma 2, il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale, da incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense. A rivestire notevole importanza è proprio il comma 3 che prevede che la medesima pena di cui al comma 1 si applichi al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.
Una disposizione, questa, che mira a colpire direttamente il detenuto. È evidente che l’utilizzo illegale dei telefoni pregiudica l’efficacia del percorso trattamentale privando la pena della sua finalità rieducativa. Tanto premesso, la sentenza in esame ha chiarito che non può escludersi la responsabilità del concorso nel reato di cui all’articolo 391 ter per il semplice fatto che il padre del detenuto non avesse effettuato le telefonate ma le avesse unicamente ricevute; così come non può escludersi per il semplice fatto che non avesse procurato o introdotto il telefono in carcere e non avesse mai provveduto a ricaricare la scheda telefonica. Questo non basta per la Corte di Cassazione a determinare un contegno passivo di “mero ricettore delle telefonate” nell’ottica di una connivenza non punibile.
Quale il discrimine tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto? Nel primo caso, ha così ricordato la Corte: “L’agente mantiene un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre nel secondo è richiesto un contributo partecipativo positivo -morale o materiale- all’altrui condotta criminosa che si realizza anche solo assicurando all’altro concorrente lo stimolo all’azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condanna delittuosa”.
Pertanto, non può escludersi che nel caso di specie ricorra la previsione di cui all’articolo 110 del codice penale ai sensi del quale “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”. Nel caso di specie sono state effettuate ben 495 telefonate ai genitori i quali si sono resi sempre disponibili a conversare senza mai censurare la condotta del figlio ed anzi hanno manifestato espressamente la volontà di risentirlo istigandolo così a proseguire nell’utilizzo illecito del telefono.
A tanto si aggiunga che in alcune delle conversazioni si affrontavano tematiche a sfondo criminale discutendosi anche della collocazione di un fucile occultato dal detenuto in un magazzino nella disponibilità della famiglia. Queste le motivazioni poste a base della pronuncia che, annullando l’ordinanza censurata, ha rinviato per un nuovo esame al tribunale del riesame al fine di valutare se ricorrano gli estremi del concorso morale nel delitto di cui all’articolo 391-ter codice penale.
La sentenza n. 1787 del 2026, insomma, segna un cambio di passo deciso: il carcere non può essere un luogo di mera detenzione formale mentre, attraverso uno smartphone, si continuano a gestire relazioni e traffici criminali. La Cassazione chiarisce che la responsabilità penale non si ferma al detenuto né all’introduzione materiale del telefono, ma investe anche chi, dall’esterno, con la propria disponibilità e il proprio silenzio, rafforza e alimenta l’illecito. Non esistono più zone franche né alibi fondati sulla pretesa passività: quando l’ascolto si fa complicità e la reiterazione delle telefonate diventa sostegno morale all’azione criminosa, il concorso nel reato è pienamente configurabile. È un monito netto: la legalità penitenziaria passa anche dalle scelte di chi, pur libero, decide se spezzare o mantenere il filo che lega il carcere al crimine.
*Assistente Giudiziario - Ministero della Giustizia











