di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 16 ottobre 2019
Corte di cassazione - Sezione II - Sentenza 15 ottobre 2019 n. 42323. Il rischio corso dalla classe a causa della costituzione di una baby gang violenta, giustifica la misura cautelare del collocamento in comunità, per il minore che estorce denaro e oggetti ai compagni di scuola.
La Corte di cassazione, con la sentenza 42323, conferma la scelta della comunità, in via cautelare, per un minore indagato per estorsione aggravata. I giudici hanno valorizzato le dichiarazioni di una professoressa che, su segnalazione di genitori e di alunni, aveva scoperto che il ragazzo portava in classe in coltello e si era riunito in una chat denominata "rlq17" con una trentina di ragazzi violenti.
Scopo della gang era farsi consegnare, con la minaccia, denaro o altri oggetti dalle giovani vittime: nello specifico 250 euro e un paio di scarpe da ginnastica da un compagno di scuola dell'indagato. Inutile per la difesa negare l'esistenza di concreti pericoli di reiterazione e assicurare "la piena maturata e consapevole vigilanza posta in atto ad opera dei genitori". Per il tribunale del riesame, come per la Cassazione pesano "la spavalda manifestazione di prepotenza" e le minacce gravi, reiterate anche per più giorni. La personalità del ragazzo - per il quale era pendente un altro procedimento penale per violenza privata - era stata delineata negativamente dalle insegnanti.
Elementi che, per la Cassazione, dimostrano l'attualità del pericolo, anche in considerazione dei fatti commessi in tempi ravvicinati, e il grave rischio al quale era esposta la comunità scolastica. Per lui, malgrado la giovane età si aprono le porte della comunità come misura cautelare.









