di Francesco Iacopino e Valerio Murgano*
Il Dubbio, 7 aprile 2022
Nel Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo, promosso dall’Unione Camere Penali, i punti 34 e 35 sono dedicati alle misure di prevenzione. Il primo sostiene che dette misure, “nate come strumento eccezionale di controllo sociale di categorie particolari di soggetti (...), tendono oggi ad assumere il carattere del diritto comune e rappresentano un sottosistema parallelo al diritto penale, destinato a colpire dove quest’ultimo non potrebbe mai giungere”.
Gli addetti ai lavori sono ben consapevoli che le misure di prevenzione assumono oggi un carattere essenzialmente sanzionatorio, talvolta più della stessa pena: per tale ragione si rivendica l’esigenza che esse abbiano lo stesso statuto di garanzia proprio della materia penale. Gli arsenali afflittivi azionati in detto settore consentono allo Stato di offrire una prova muscolare della propria forza, grazie alla liquidità delle categorie definitorie della pericolosità sociale, al diverso statuto epistemico, alla diversa grammatica probatoria che ne regge il sistema. Su questa impalcatura si edificano misure limitative dei diritti di libertà personale e patrimoniale, dando vita a un terzo binario sanzionatorio, paradigma esterno alla legalità legittimato in nome di un’etica dell’effettività. È stato efficacemente sostenuto che “l’utopia securitaria, nutrita dal sospetto, induce l’autorità pubblica a cercare di controllare ogni momento della vita delle persone” (Sgubbi).
È tema assai delicato, che assume contorni ancora più preoccupanti sul terreno delle misure di prevenzione patrimoniali non ablative. Quando, cioè, nel fuoco dell’attenzione statale cade, non già un soggetto portatore di pericolosità, bensì un soggetto economico sano, un imprenditore la cui unica colpa è quella di essere ritenuto a rischio di infiltrazione mafiosa.
Sospetto e probabilità divengono, così, regole poste a fondamento giustificativo di provvedimenti limitativi dei diritti di libertà degli individui. Per molte imprese lecite è l’inizio della fine, un percorso infernale degno dei migliori gironi danteschi. In materia vi è una precisa scelta politica del legislatore: la criminalità mafiosa si colpisce su due terreni. Uno radicale di aggressione del patrimonio geneticamente illecito, applicando misure ablative alle imprese mafiose con lo scopo di espellerle dal mercato; l’altro, recuperatorio, di rescissione dei legami che la criminalità (cerca di) allaccia(re) con il tessuto economico sano, curando le imprese che, avendo subito un “contagio” mafioso, si consegnano allo Stato per avviare un percorso terapeutico. Su tale ultimo terreno, il disegno del legislatore è ispirato a una logica aziendalistica. Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario rappresentano un “sottosistema omogeneo” chiamato a operare per liberare l’impresa dai lacci della criminalità e restituirla risanata al circuito dell’economia legale.
La storia scritta nei tribunali, però, spesso è drammaticamente diversa e registra un diaframma tra il testo legislativo e la sua interpretazione. Nella prassi applicativa i fattori di rischio di infiltrazione (fornitore ‘ equivoco’, dipendente vicino a una cosca, appalto stipulato con impresa ritenuta ‘ inquinata’) sono stati spesso letti non già in chiave prognostica (quindi verificando se, con l’ausilio dello Stato, vi fossero le condizioni per bonificare le imprese dal condizionamento mafioso), ma in chiave stigmatizzante, mediante una lettura fondata sulla valorizzazione di quei fattori di rischio che sono diventati gli ostacoli al recupero di legalità.
Si è così negato (e si nega tuttora) a molte imprese sane l’accesso alle misure patrimoniali non ablative, consumando un’eterogenesi dei fini: invece di liberare le imprese lecite dal circuito della criminalità, le si elimina dal circuito dell’economia legale, creando spazi vuoti di mercato che, certamente, non saranno riempiti da altri imprenditori virtuosi. Emblematica, oltre che drammatica, sul punto, è la vicenda di Rocco Greco, imprenditore agrigentino che, stretto dalla morsa della mafia da un lato, e dalla ostinazione securitaria dello Stato dall’altro lato, non ha trovato altra soluzione alla propria disperazione che quella del suicidio. È chiaro quindi che urge porre rimedio a un ‘ caos interpretativo’ che continua a produrre effetti metastatici sul sistema economico e sociale. Occorre una seria riflessione sulla gestione del fenomeno, soprattutto da parte degli addetti ai lavori, chiamati ad attuare una disciplina che la magistratura requirente non ama (preferendo la logica purificatrice del “fare terra bruciata”), mentre quella giudicante fa fatica a digerire, ora perché il mutamento di paradigma implica un cambio di passo culturale nella lotta alla mafia ora perché obiettivamente gravosa da applicare.
Eppure, se lo Stato non comprende - e in fretta - che ha il dovere di tendere la mano agli imprenditori soggiacenti vessati dalla mafia e che ha tutto l’interesse ad attivare con il tessuto pulito dell’economia un’alleanza terapeutica volta a bonificare le aziende dal rischio di contaminazione mafiosa, il costo sociale ed economico sarà devastante per l’intera collettività.
Sul tema, l’associazione ‘Nessuno tocchi Caino’ ha pubblicato di recente il volume “Quando prevenire è peggio che punire. Torti e tormenti dell’inquisizione antimafia”. Sul retro della copertina è posta una citazione, che non necessita di alcun commento: “La lotta alla mafia è un obiettivo sacrosanto, ma il modo peggiore per perseguirlo è cercare la mafia là dove non c’è. Per dirla con Voltaire, le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle”.
*Segretario e Presidente della Camera penale “A. Cantàfora” di Catanzaro










